Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28636 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8010-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA

PROVENZANI;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2793/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DI DIRITTO

Il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro R.L., impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di annullamento dell’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2005, ritenendo che non fosse possibile utilizzare la rendita catastale prima che la stessa fosse stata ritualmente comunicata al contribuente, sicchè risultando la variazione catastale dell’immobile di (OMISSIS) avvenuta il 23 giugno 2008 l’accertamento era da ritenere illegittimo.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. La CTR avrebbe errato nel non ritenere applicabile retroattivamente la rideterminazione della rendita catastale operata dall’amministrazione comunale sulla base di un errore nella determinazione della zona censuaria originariamente indicata in occasione del classamento iniziale.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla notifica della rendita al contribuente in epoca anteriore all’emissione dell’avviso di accertamento.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di omessa pronunzia sulla censure, esposte in appello, in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso.

Il terzo motivo di ricorso è infondato, non avendo la CTR esaminato le censure alla decisione di primo grado rimaste assorbite in relazione alla questione relativa all’illegittimità dell’atto per avere, a dire del giudice di appello, utilizzato la variazione della rendita catastale notifica nel giugno 2008 per la determinazione del tributo relativo all’annualità precedente.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Ed invero, in tema di ICI la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1″(…) nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso”. (Cass., S.U., n. 3160/2001).

Peraltro, Cass.n. 7042/2014 ha chiarito che “il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita di fabbricati ha effetto retroattivo, dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori insiti nell’originario provvedimento. Se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all’originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc ” – cfr. anche Cass. n. 13656/2018 -.

A tali principi non risulta essersi attenuta la CTR che, nel considerare l’illegittimità dell’accertamento relativo all’anno 2005 rispetto alla variazione catastale determinata nel giugno 2008, non ha preso in considerazione le ragioni di tale rideterminazione e, in particolare se le stesse erano dipese da errori di fatto prodotti in relazione all’originario classamento da parte del contribuente ovvero sulla base di nuovi accertamenti operati dall’Ufficio del territorio.

Il ricorso, sulla base di quanto ora specificato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo, va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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