Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28635 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28635 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONSORZIO BONIFICA TEVERE e AGRO ROMANO con sede in
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
ricorso, dall’ Avvocato Sergio Mazzone, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Dardanelli, 15 presso lo
studio dell’Avvocato Mauro Amadio,

RICORRENTE

CONTRO
MARINI BALESTRA ANDREA STEFANO residente a Viterbo,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.208/28/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 28, in data 15.12.2010,
depositata il 16 dicembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1

Data pubblicazione: 23/12/2013

Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Amadio per delega del difensore;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8014/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)

Il Consorzio ricorre per cassazione avverso la

sentenza 208/28/2010 in data 15.12.2010, depositata il
16 dicembre 2010, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Roma, Sezione n. 28, ha respinto l’appello
del Consorzio, confermando quella di primo grado, che,
pronunciando

sull’originario

ricorso

del

Marini

Balestra, avverso la cartella di pagamento, relativo a
contributi consortili, lo aveva accolto, ritenendo e
dichiarando che l’ente, sul quale gravava il relativo
onere, non avesse fornito la prova della sussistenza
dei presupposti impositivi.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2)

L’intimato contribuente, non ha svolto difese in

questa sede.
3) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
esaminate e risolte tenendo conto dell’orientamento
giurisprudenziale formatosi al riguardo.
2

espresso adesione alla relazione.

E’ stato, infatti, affermato che, in presenza di
specifica contestazione del consorziato, l’Ente è
tenuto, in base all’ordinario regime di riparto
(Cass.SS.UU. n.13533/2001, n.2769/2001, n. 14918/2000)

la pretesa dell’ente è a ritenersi legittima e fondata,
sia avuto riguardo all’esistenza di vantaggi fondiari
immediati e diretti(Cass. n.8960/1996, n.8770/2009)
derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di
proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione
degli immobili del consorziato all’interno del
“perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato
secondo le procedure di legge,- (Cass. SS.UU.
n.11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili
all’approvazione del “piano di classifica” (Cass.
n.4513/2009).
4) Nel caso la decisione impugnata sembra in linea con
i principi desumibili dalle richiamate pronunce, avendo
verificato e valorizzato le circostanze che non era
agli atti la prova del concreto vantaggio per i fondi
del contribuente e neppure quella che tali fondi
ricadevano nel “perimetro di contribuenza”.
5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, con il rigetto, per
3

ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua,

manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasí.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di

Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il Presidente

causa;

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