Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28634 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28634 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 23/12/2013

motivi genericità.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ITALVINI SRL con sede a Cerignola,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa,

giusta

delega

a

del

margine

ricorso,

dall’Avvocato Giovanni Candido Di Gioia, elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma, Piazza Mazzini
27

RICORRENTE
CONTRO

AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.379/26/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia n. 26,
in data 09.10.2009, depositata il 09 dicembre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.

Sentito l’Avv. Di Gioia, per la ricorrente;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che ha
espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.3102/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) La Italvini Sri ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 379/26/2009 in data 09.10.2009, depositata
il 09 dicembre 2009, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Bari Sezione Staccata di Foggia n. 26,
pronunciando sull’appello della contribuente, avente ad
oggetto l’avviso di accertamento, relativo ad IRPEG,
ILOR e Sanzioni per l’anno 1994, lo ha respinto,
rilevandone la genericità, in considerazione del fatto
che le critiche non investivano la decisione impugnata,
bensì solo l’accertamento.
Affida l’impugnazione a tre mezzi.
2) L’Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
3) Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate alla
stregua dell’orientamento giurisprudenziale formatosi
2

Antonino Di Blasi;

sui punti in discussione.
E’ stato, in vero, deciso che la parte, in sede di
ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo
esaustivo le circostanze di fatto che potevano

decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare
autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli
elementi che diano al Giudice di legittimità la
possibilità di provvedere al diretto controllo della
decisività dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della decisione
impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio
agli atti ed alle risultanze processuali”
(Cass.n.849/2002, n.2613/2001, n.9558/1997).
Costituisce, poi, pacifico principio quello secondo cui
“per potersi configurare il vizio di motivazione su un
asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza
che si assume trascurata e la soluzione giuridica data
alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della
vertenza”(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.2297912004).
5) Le censure non sembra siano state formulate in
coerenza ai richiamati principi, giacchè, anche in
3

condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa

questa sede, le doglianze risultano generiche, non
indicando le concrete ragioni del dissenso e della
critica rispetto alle argomentazioni della decisione
impugnata, e non appaiono puntuali ed idonee a

6) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
DEPOSMARMNCANCELLEAU
4241′

2 3 DO C.2013

I l I r dsideite

(1,94

Lla

giustificare, in ipotesi, una diversa decisione.

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