Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28634 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15357-2009 proposto da:

P.V. (OMISSIS), S.S.

(OMISSIS), SE.PI. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio

dell’avvocato ROSALBA VALENZANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCI’ GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

M.A. (OMISSIS), L.V.M.

(OMISSIS), quali successori a titolo particola di G.

M., e di S.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLOSI MARIO;

– controricorrenti –

e contro

G.M. (OMISSIS), SE.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 462/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2000, P.V. e Pi. e S.S. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo G.M. e Se.Ma., e, premesso di aver acquistato da questi ultimi con rogito dell’11 ottobre 1995 un appezzamento di terreno edificabile in (OMISSIS), chiesero che venisse stabilito giudizialmente il confine tra tale fondo e quello confinante, rimasto in proprietà agli alienanti, come delineato dal dato catastale, e che venisse accertato che i convenuti non erano proprietari del muro di contenimento posto all’interno dell’immobile acquistato, nè della porzione di terreno compresa tra tale muro ed il confine da essi indicato, e che i lavori di urbanizzazione del lotto da essi intrapresi non avevano arrecato alcun nocumento. Domandarono inoltre la condanna del G. al risarcimento dei danni da essi subiti e subendi per l’avvenuta proposizione nei loro confronti di una denuncia – querela calunniosa, e per la mancata esecuzione secondo buona fede del contratto di vendita, da quantificare in L. 250.000.000 o nella diversa misura da determinare nel corso del giudizio.

Il Tribunale adito, espletata l’istruzione, dichiarò che il confine tra i fondi era costituito dal prospetto lato-valle del muro in calcestruzzo, rigettando il capo risarcitorio, dichiarando, per il resto, inammissibile la domanda, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò gli attori a corrispondere ai convenuti la somma di Euro 500,00.

Avverso tale sentenza proposero gravame la P. e Pi. e S.S..

2. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 16 marzo 2009, rigettò il gravame. Premesso che la controversia aveva ad oggetto l’accertamento della linea di confine tra i due fondi appartenenti alle parti, e che la peculiarità della stessa consisteva nel fatto che uno dei due fondi, quello appartenente agli attori, era stato loro alienato dai convenuti, proprietari del fondo limitrofo, ma non era il risultato del frazionamento del fondo appartenente a questi ultimi, per cui occorreva accertare anzitutto se dal contratto stipulato tra le parti si rilevasse l’esatto confine tra i due fondi, esulando, invece, dalla controversia ogni indagine relativa all’inadempimento dell’obbligo contrattuale di consegnare il bene alienato nella sua interezza, rilevò il giudice di secondo grado l’integrità del contraddittorio, escludendo che, come ritenuto dagli appellanti, al giudizio avrebbe dovuto partecipare anche l’originario proprietario del fondo alienato loro dagli appellati.

Per quanto ancora rileva nella presente sede, osservò la Corte di merito che dall’esame del titolo di acquisto non si rilevava nessun dato circa la linea di confine del fondo alienato. Essendo il prezzo convenuto a corpo, l’affermazione, contenuta nel contratto, della estensione del fondo per are 10 e centiare 20, era meramente indicativa ed inidonea a fornire finanche elementi presuntivi circa l’esatta linea di confine. Occorreva, dunque, far riferimento agli ulteriori elementi di prova in atti. Le indicazioni rilevate dai certificati catastali non potevano ritenersi di per sè idonee a tracciare la linea di confine, mentre gli unici elementi di prova si potevano desumere dalle deposizioni testimoniali. Dalla accertata individuazione della linea di confine nel prospetto lato valle del muro in questione conseguiva che esso ricadeva all’interno del terreno degli appellanti, sicchè nessun risultato utile costoro potevano ricavare dalla declaratoria dell’accertamento negativo in ordine alla titolarità da parte dei convenuti del muro di contenimento in questione.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la P. e S.S. e Pi. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso M.A. e L.V.M. quali successori a titolo particolare di G.M. e S. M., per avere acquistato l’appezzamento di terreno di cui si tratta, i quali hanno anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e delle norme in materia di interpretazione del contratto e individuazione dell’oggetto del contratto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 45. Si lamenta che i giudici di merito avrebbero violato i principi di ermeneutica ricercando, oltre e contro il dato testuale dell’atto di compravendita in questione, non la comune intenzione delle parti e l’esatto oggetto del predetto atto, ma una presunta riserva mentale degli alienanti mai esplicitata in sede di trattative o di contratto preliminare, in base alla quale costoro avrebbero inteso vendere agli acquirenti il lotto di cui si tratta nella consistenza nella quale esso sarebbe loro pervenuto, assumendo implicitamente quale confine dello stesso il muretto di contenimento, laddove il contratto non recava alcun riferimento a detto muretto, ma solo al dato catastale del lotto, e solo a distanza di cinque anni dalla stipulazione dell’atto di compravendita i signori M. – Se. avevano rappresentato agli attuali ricorrenti la circostanza che il confine dei due lotti doveva individuarsi nel muretto.

2. – Con il secondo motivo si lamenta errata e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dei criteri e principi in materia di regolamento dei confini in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che gli unici elementi di prova certi circa la esatta individuazione della linea di confine tra i due fondi si potessero rilevare dalle deposizioni dei testi escussi dal primo giudice con conseguente inidoneità probatoria delle risultanze catastali; e nell’affermare che, essendo il prezzo della compravendita di cui si tratta convenuto a corpo, l’indicazione della superficie del terreno sarebbe stata meramente indicativa e inidonea a fornire anche gli elementi presuntivi circa l’esatta linea di confine. Nella specie, la descrizione del bene contenuta nell’atto pubblico di compravendita, la misura del fondo, la esatta individuazione dei confini del lotto, la assoluta certezza sui confini di tre dei quattro lati, la rispondenza dei dati catastali, l’inesistenza di qualsiasi altro elemento che potesse generare la benchè minima incertezza erano elementi assolutamente sufficienti ad individuare esattamente il confine in contestazione.

3.1. – Il ricorso è inammissibile nell’intera sua articolazione.

3.2. – Lo è nella parte in cui si deduce, rispettivamente con la prima e la seconda censura, la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e delle norme in materia di interpretazione del contratto e individuazione dell’oggetto del contratto, e la errata e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dei criteri e principi in materia di regolamento dei confini, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto non risulta formulato il quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis.

3.3. – A norma del medesimo art. 366-bis, il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui fa valere un vizio di motivazione, in quanto non reca la chiara ed univoca indicazione del fatto controverso, che, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20603 del 2007 e successive conformi, deve consistere in un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione dell’ammissibilità dello stesso.

3.4. – Si ravvisa comunque nelle censure un ulteriore profilo di inammissibilità, consistente nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non recando il ricorso la specifica indicazione delle clausole contrattuali che sarebbero state erroneamente interpretate o che non avrebbero recato specifici elementi idonei a determinare la linea di demarcazione tra i due fondi.

4. – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in ossequio al criterio della soccombenza, essere poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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