Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28634 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11450/2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni

Battista Tiepolo n. 4, presso lo studio dell’avvocato Lo Cane

Pasquale, rappresentato e difeso dall’avvocato Tomaino Antonio,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avvocato Cataldo

Fabrizio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Ristuccia Renzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4322/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.A. conveniva in giudizio Banca Popolare Commercio & Industria s.p.a. chiedendo che quest’ultima fosse condannata al risarcimento del danno sofferto per effetto della condotta illecita posta essere da un dipendente della stessa, M.G., al quale egli aveva affidato consistenti somme di denaro a fini di investimento.

2. – Respinta la domanda in primo grado, il giudizio proseguiva in sede d’impugnazione avanti alla Corte di appello di Milano. Quest’ultima, con sentenza dell’11 novembre 2015, respingeva il gravame.

3. – Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione, con tre motivi, B.A.. Resiste con controricorso Banca Popolare Commercio & Industria, che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2049 c.c.. Rileva il ricorrente che il rapporto di amicizia tra di lui e M. non era da solo sufficiente ad escludere il rapporto di occasionalità necessaria che, invece, era comprovato da plurime circostanze. Osserva di aver dimostrato, nel corso del giudizio: la sussistenza di un incarico comportante un vincolo di dipendenza e di vigilanza tra preponente e preposto; l’avvenuto contatto con il preposto e, per suo tramite, con la preponente banca; il danno arrecato; il nesso di occasionalità necessaria.

Il secondo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.. Rileva il ricorrente che la consegna del denaro in modalità difformi da quelle contrattualmente stabilite non può essere ritenuta concausa del danno subito dall’investitore in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre, o addirittura escludere il risarcimento dovuto. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c., la banca avrebbe dovuto fornire prova della collusione, o almeno della consapevole e fattiva acquiescenza di esso istante al comportamento delittuoso di M..

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto investono, da diverse angolazioni, il tema della negata responsabilità della banca per il danno sofferto dall’odierno ricorrente.

Non sono fondati.

L’istituto bancario risponde certamente dei danni arrecati a terzi dal proprio incaricato nello svolgimento delle incombenze a questo affidate, quando il fatto illecito (anche di rilevanza penale) di quel soggetto sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni cui detto soggetto è adibito. Va tuttavia rammentato quanto in più occasioni rilevato da questa Corte con riguardo alla responsabilità della banca per la condotta del promotore finanziario: si tratta di principi sicuramente spendibili nel caso in cui si faccia questione della condotta illecita del dipendente della banca responsabile di sottrazione di somme ai danni del cliente.

Ebbene, la responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (così, tra le pronunce massimate sul punto: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 24 luglio 2009, n. 17393; sul punto cfr., in motivazione, Cass. 7 aprile 2006, n. 8229). Facendo applicazione di tale regola, sono state così confermate, in sede di legittimità, pronunce di merito che avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca in presenza dell’attività illecita svolta da un consulente finanziario che aveva operato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 cit. e, sempre con riferimento alla consegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure in considerazione del fatto che gli investitori avevano consegnato al promotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall’intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest’ultimo, l’esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all’origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell’accertata esistenza di un mandato conferito dall’investitore al promotore, che aveva consentito a quest’ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956 cit.).

Nella specie che qui interessa, la Corte di appello ha dato evidenza a specifiche condotte riferibili alla parte ricorrente, che sono state ritenute espressive di analoga gravissima anomalia, come le pratiche consistenti nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, e nel consentire allo stesso M. di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni.

E’ da osservare, in proposito, che, nel mentre l’accertamento relativo a dette circostanze sfugge ovviamente al sindacato di legittimità, appare pienamente rispondente al principio di diritto sopra richiamato la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello: questa ha infatti ritenuto che la responsabilità della banca dovesse essere esclusa proprio in ragione della condotta gravemente colpevole di B. e di sua madre, che avevano “assecondato e reso possibili condotte di M. palesemente abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassi bancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare” (sentenza impugnata, pag. 6).

2. – Col terzo mezzo viene lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La circostanza che si assume trascurata concerne il formarsi della volontà dell’appellante sulla scorta della rappresentazione di scritture contabili artefatte e non rispondenti al vero. Ricorda il ricorrente come dall’informativa di polizia giudiziaria redatta all’esito delle indagini svolte dal nucleo di polizia tributaria di Varese sarebbe emerso che M. aveva agito attraverso l’intercettazione e la sostituzione della documentazione bancaria ufficiale con altra artatamente predisposta: documentazione concernente note informative, attestazioni relative ad impieghi di capitali in gestioni patrimoniali inesistenti, estratti conto con esposizione di operazioni mai poste in essere, false rendicontazioni.

Il motivo è inammissibile.

Come è noto, il ricorrente che denunci per cassazione il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Il ricorrente si è limitato a richiamare una informativa di polizia, contenuta nel suo fascicolo di primo grado, in cui si farebbe genericamente menzione della fraudolenta sostituzione, da parte di M., della documentazione predisposta dalla banca per rendicontare i clienti della banca (i “correntisti”: pag. 29 del ricorso). Nondimeno, il motivo di ricorso non precisa affatto che tale tecnica fosse stata puntualmente riscontrata con riguardo alla posizione di B.: per il che la censura finisce per lamentare il mancato esame di un elemento fattuale la cui decisività non è stata, però, adeguatamente rappresentata.

La sentenza impugnata ha valorizzato, peraltro, la circostanza per cui lo stesso ricorrente ebbe ad ammettere di non aver ricevuto alcuna rendicontazione degli investimenti eseguiti (pag. 5): sicchè, a ben vedere, il dato della falsificazione documentale posto a fondamento del motivo risulta essere stato non già trascurato, quanto, piuttosto, indirettamente escluso sulla base di una diversa risultanza probatoria.

3. – Il ricorso è in conclusione respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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