Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28633 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28633 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORINI LIVIA e FRANCESCO MORINI residenti in Roma,
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
ricorso, dall’Avv. Cesare Persichelli, elettivamente
domiciliati nel relativo studio, in Roma, Via
RICORRENTI

Crescenzio, 20
CONTRO

CONSORZIO BONIFICA TEVERE e AGRO ROMANO con sede in
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.86/09/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 09, in data 28.04.2011,
depositata il 24 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
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Data pubblicazione: 23/12/2013

Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Persichelli, per i ricorrenti;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18628/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
I contribuenti ricorrono per cassazione avverso la
sentenza n.86/09/2010 in data 28.04.2011, depositata il
24 maggio 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Roma, Sezione n. 04, ha dichiarato
inammissibile l’appello dagli stessi proposto, a motivo
che non era stata depositata copia dell’appello, così
impingendo nella violazione dell’art.53 comma 2 ° del
D.Lgs n.546/1992, stante l’operata notifica a mezzo
posta. Affidano l’impugnazione ad un mezzo.
L’intimato Consorzio, non ha svolto difese in questa
sede.
Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
esaminate e risolte tenendo conto dell’orientamento
giurisprudenziale formatosi al riguardo.
E’ stato, infatti, affermato che, in presenza di
specifica contestazione del consorziato, l’Ente
tenuto,

in base all’ordinario regime di riparto
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chiesto il rinvio alla pubblica udienza;

(Cass.SS.UU. n.13533/2001, n.2769/2001, n. 14918/2000)
ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua,
la pretesa dell’ente è a ritenersi legittima e fondata,
sia avuto riguardo all’esistenza di vantaggi fondiari

derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di
proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione
degli immobili del consorziato all’interno del
“perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato
secondo le procedure di legge,- (Cass. SS.UU.
n.11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili
all’approvazione del “piano di classifica” (Cass.
n.4513/2009).
Nel caso la decisione impugnata sembra in linea con i
principi desumibili dalle richiamate pronunce, avendo
verificato e valorizzato le circostanze che non era
agli atti la prova del concreto vantaggio per i fondi
dei contribuenti e neppure quella che tali fondi
ricadevano nel “perimetro di contribuenza”.
Si ritiene che la causa possa essere trattata in camera
di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc,
proponendosene la definizione, con il rigetto, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
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immediati e diretti(Cass. n.8960/1996, n.8770/2009)

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che la questione posta dal primo motivo del
ricorso risulta fondata;

Collegio condivide, il primo motivo del ricorso va
accolto, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto,
va cassata l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il Presidente

Considerato che in base al trascritto principio, che il

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