Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28633 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4440-2006 proposto da:

T.G. IN (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), D.

S.F. IN (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), C.

F. IN (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), C.M.

IN (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), C.T. IN (OMISSIS)

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO R.

LANCIANI Presso lo studio dell’avvocato DI MACCO GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dagli avvocati CIARALDI GILDO, RIZZI

FERRUCCIO;

– ricorrenti –

contro

CO.JO.AN. C.F. (OMISSIS), M.M.

M. C.F. (OMISSIS), NELLA QUALITA’ DI PROCURATORI

GENERALI DI CO.AN. per Procura Generale del 4/3/97,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo

studio dell’avvocato BISAGNI FABRIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MORETTI NICOLA;

– controricorrenti –

e contro

c.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4750/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Ciaraldi Gildo difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Moretti Nicola difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 17 novembre 1999, C. F., C.M., T.G. e D. S.F. convennero in giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma c.a. nonchè Co.Jo.An. e M.M.M., quali procuratori di Co.An., impugnando la sentenza del Tribunale di Latina di annullamento del testamento olografo redatto dalla signora Co.Ma., deceduta in (OMISSIS) e pubblicato il 6 marzo 1996, per mancanza della data di redazione.

Con un secondo atto, notificato il 18 novembre 1999, la signora C.T. convenne in giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma le signore c.a., C.F., C.M., T.G. e D.S. F., nonchè i signori Co.Jo.An. e M. M.M., quali procuratori del sig. Co.An., proponendo appello avverso la medesima sentenza.

2. – Disposta la riunione delle due cause, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 8 novembre 2005, confermò la decisione impugnata.

Per quanto ancora rileva nella presente sede, con riguardo ai primi quattro motivi del primo gravame, concernenti la circostanza che la signora c. aveva chiesto in primo grado solo in via subordinata l’annullamento del testamento olografo redatto dalla signora Co.Ma., essendo stato chiesto in via principale l’accertamento che le correzioni apposte sul testamento non provenivano dalla defunta e che, pertanto, venisse accertato che la defunta le aveva lasciato in eredità l’appartamento sito in (OMISSIS) lato mare e non l’appartamento posto al piano terra lato monte, sicchè la sentenza impugnata avrebbe operato una illegittima inversione dell’ordine delle questioni sottoposte all’esame del Tribunale, osservò la Corte dì merito che, invece, correttamente la sentenza impugnata aveva trattato per prima la questione relativa alla mancanza di data nel testamento olografo, che, se pur prospettata come domanda subordinata, era astrattamente idonea, per la sua priorità logico-giuridica, a definire il giudizio, senza necessità di esaminare le altre questioni.

Quanto al quinto motivo di appello, la Corte ne escluse la fondatezza, osservando che l’incompleta od omessa indicazione della data del testamento olografo è causa di annullabilità dell’atto, trattandosi di requisito richiesto dall’art. 602 c.c., comma 2, ai fini della sua validità.

Infondato era anche l’ultimo motivo, attinente al regolamento delle spese: al riguardo osservò la Corte che, essendo infondati tutti i motivi di ricorso, non erano errate le statuizioni in ordine alle spese del giudizio.

Quanto all’appello n. 4556 del 1999, con riguardo al primo motivo, premesso che con esso si deduceva la ricorrenza di una ipotesi di sospensione necessaria del processo, osservò la Corte di merito che il concomitante processo fino alla cui conclusione avrebbe dovuto essere sospeso quello oggetto del gravame concerneva la declaratoria di nullità del testamento con il quale il sig. G.F., marito della signora Co.Ma., aveva nominato quest’ultima propria erede universale. Ma la definizione di tale controversia non aveva carattere pregiudiziale sulla causa in esame.

Per il secondo motivo valevano le considerazioni già svolte con riguardo al quinto motivo del precedente gravame.

Infine, il terzo ed il quarto motivo andavano disattesi stante la declaratoria di nullità del testamento olografo di cui si tratta.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono C. F., C.M., C.T., T. G. e D.S.F. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso Co.Jo.An. e M. M.M. nella qualità di procuratori generali di C. A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge nonchè la omessa e, in ogni caso, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si rileva che in relazione alla mancanza di data nel testamento olografo l’art. 606 c.p.c., comma 2 sancisce l’annullabilità, e non la nullità, dell’atto, e che la giurisprudenza ha ritenuto che il requisito della data debba essere valutato quale elemento di validità del testamento olografo solo nella ipotesi in cui l’accertamento della data sia determinante ai fini della incidenza di altri fatti giuridici sulla validità del testamento olografo. Dovrebbe conseguentemente ritenersi che, una volta esclusa la rilevanza di fatti giuridici diversi dai quali possa dipendere la validità del testamento, l’efficacia del testamento olografo non sia condizionata alla esistenza della data dello stesso. Tale interpretazione troverebbe fondamento nella seconda parte dell’art. 602 c.c., comma 3, secondo la quale la prova della non veridicità della data è ammessa solo quando si deve giudicare sulla capacità del testatore o sulla priorità di data, nella ipotesi di pluralità di testamenti.

2.1. – La censura è infondata.

2.2. – La decisione impugnata è pienamente conforme al principio che questa Corte ha avuto modo di affermare (e che il Collegio condivide) secondo cui per il combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c. la data (giorno, mese ed anno) è un elemento essenziale del testamento olografo: la mancanza di tale elemento, incondizionatamente configurata dalla legge quale causa di annullamento, può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti o su altri punti da decidersi in base all’accertamento del tempo in cui l’olografo fu redatto. In difetto di tale requisito formale il testamento è invalido e l’invalidità non è subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti giuridici derivanti dalle disposizioni testamentarie (nei sensi suddetti sentenze 14/5/2008 n. 12124; /8/6/2001 n. 7783; 9/12/1988 n. 6682) . Non essendo state prospettate in questa sede argomentazioni idonee a giustificare una diversa soluzione del problema, il richiamo al precedente è sufficiente a dimostrare l’infondatezza della tesi della ricorrente.

3. – Con la seconda censura si lamenta la carenza assoluta e, in ogni caso, insufficiente motivazione. Sarebbe mancato l’esame analitico delle distinte doglianze contenute nei quattro motivi di appello del primo giudizio trattati congiuntamente dal giudice dì secondo grado siccome strettamente correlati tra loro. Ed anche con riguardo al rigetto dei motivi quinto e sesto mancherebbe alcuna motivazione. In particolare, con riferimento al quinto motivo di appello, il giudice di secondo grado non avrebbe fatto alcun cenno ai giusti motivi che avrebbero indotto i componenti il collegio a disattendere il principio della conservazione degli atti, pur vigente nell’ordinamento. Ed anche sul rigetto del sesto motivo non sarebbero stati forniti chiarimenti.

4.1. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.

4.2. – La Corte dì merito ha correttamente esaminato in modo congiunto i motivi da 1 a 4, avendo spiegato la ragione della intima connessione che li avvinceva, e ha dato adeguatamente conto del fondamento del rigetto degli stessi, così come del quinto, osservando che, in tema di testamento olografo, l’incompleta od omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell’atto, trattandosi di requisito richiesto dall’art. 602 c.c., comma 2, ai fini della sua validità.

Infine, anche in ordine al sesto motivo, concernente la erronea soccombenza degli appellanti in ordine alle spese di lite, la Corte ne ha motivato, sinteticamente ma chiaramente, il rigetto, rilevando che, non essendosi giudicata fondata nessuna delle censure, le statuizioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alle spese del giudizio si rivelavano conseguenti.

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al principio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico delle ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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