Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28633 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, (ud. 12/07/2021, dep. 18/10/2021), n.28633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15338/2017 R.G. proposto da:

A.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n.

66, presso lo studio dell’avv. Maurizio Leo, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sente za della Commissione, tributaria regionale della

Campania n. 11373/23/16, depositata il 15 dicembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2021 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 11373/23/16 del 15/12/2016 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da A.C. s.r.l. (di seguito A.) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 1681/01/14, la quale aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di plurime riprese, concernenti, tra l’altro, operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’IVA, nonché operazioni indebitamente ritenute non imponibili IVA;

1.2. la CTR, in accoglimento parziale dell’appello di A., evidenziava, per quanto ancora interessa in questa sede, che la società contribuente: a) aveva utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i cui costi erano deducibili, mentre la relativa IVA era indetraibile; b) aveva emesso fatture non imponibili IVA per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di società cartiere, con imposta indetraibile, anche in ragione della inconfigurabìlità di una buona fede di A.;

2. avverso la sentenza della CTR A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso A. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e art. 21, comma 7, nonché dell’art. 115 c.p.c.;

1.2. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 384, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, commi 3 e 4, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.3. i tre motivi riguardano tutti la ripresa IVA concernente le fatture emesse senza applicazione dell’IVA da A. (cedente) in favore di tre società, Tidierre s.r.l., Futura 2003 s.r.l. e Exsime Global s.r.l. (cessionarie), che hanno rilasciato una dichiarazione d’intenti ideologicamente falsa, asserendo di essere esportatori abituali sebbene soggetti da ritenersi inesistenti;

1.4. con i primi due motivi la società contribuente ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, l’Agenzia delle entrate non avrebbe assolto all’onere probatorio che la legge pone a suo carico, limitandosi a fornire elementi indiziari in ordine alla fittizietà delle società cessionarie, che hanno ricevuto le fatture di A., ma senza fornire la prova della inesistenza delle operazioni e, soprattutto, senza fornire la prova della mala fede della società contribuente;

1.5. con il terzo motivo si contesta la decisione della CTR che avrebbe confermato la ripresa IVA senza considerare che i cessionari sarebbero gli unici soggetti tenuti al pagamento dell’imposta in assenza di prova circa la mala fede del cedente, non essendo applicabile retroattivamente della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 384;

2. i motivi possono essere congiuntamente esaminati riguardando tutti la medesima ripresa IVA e possono essere complessivamente disattesi, sebbene la motivazione della CTR va corretta nel modo che segue;

2.1. è incontestato che l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto A. responsabile del pagamento dell’IVA in relazione a fatture dalla stessa emesse senza applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, in quanto supportate da dichiarazioni d’intenti apparentemente regolari ma ideologicamente false, in quanto rilasciate da società inesistenti (cfr. pag. 24 ss. del ricorso; pag. 2 e 3 del controricorso);

2.2. orbene, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, nel caso di dichiarazione d’intenti ideologicamente falsa, il cedente, onde non incorrere nella conseguente responsabilità per avere ceduto i beni senza applicazione dell’IVA, deve dimostrare, anche in base a elementi presuntivi, l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione di detto regime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere (Cass. n. 9586 del 05/04/2019; Cass. n. 19896 del 05/10/2016; Cass. n. 176 del 09/01/2015; Cass. n. 7389 del 11/05/2012; Cass. n. 12751 del 10/06/2011; Cass. n. 21956 del 27/10/2010);

2.2.1. come è stato evidenziato da ultimo, “la configurabilità dell’onere di diligenza emerge anche dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 384, (…), secondo cui “Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui al D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, comma 1, lett. c), ultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta”” (così, in motivazione, Cass. n. 14979 del 15/07/2020);

2.2.2. del resto, il modello legale che consente di escludere la responsabilità del cedente implica la sussistenza di una reale dichiarazione d’intenti, sicché l’acclarata falsità della stessa, unitamente alla consapevolezza nel cedente di tale falsità (che si presume fino a prova contraria), comporta una violazione dal modello legale tipico e la conseguente responsabilità di quest’ultimo (Cass. n. 16819 del 20/06/2008 e Cass. n. 6458 del 17/03/2010);

2.2.3. e questo indipendentemente dall’applicabilità del citato art. 1, comma 384, al caso di specie, posto che i principi sopra menzionati valgono anche per il periodo antecedente alla sua introduzione;

2.3. ciò premesso in punto di diritto, la CTR ha evidenziato che: a) l’inesistenza delle società cessionarie risulta acclarata dalle indagini della Guardia di finanza, oltre che sostanzialmente incontestata dalla società contribuente; b) anche indipendentemente da qualsiasi applicazione del principio di non contestazione, nei confronti di Tidierre s.r.l., Futura 2003 s.r.l. e Exsime Global s.r.l. sono stati raccolti numerosi elementi indiziari tali da considerare dette società come vere e proprie cartiere;

2.4. tale accertamento in fatto non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge e implica inevitabilmente la falsità ideologica della dichiarazione di intenti rilasciata dalle menzionate società cartiere, non potendo una società strutturalmente inesistente essere considerata un esportatore abituale;

2.5. A. pone l’accento sulla insussistenza dell’elemento psicologico, evidenziando che la stessa non sarebbe a conoscenza, né avrebbe potuto esserlo, della frode IVA perpetrata ai danni dell’Erario, non essendo stata provata la propria mala fede e gravando l’onere probatorio sull’Amministrazione finanziaria;

2.6. la società contribuente, analogamente a quanto fatto dalla CTR, pone, dunque, l’accento sulla soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, chiedendo l’applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati in materia e, in particolare, della esimente della buona fede e delle regole di ripartizione dell’onere probatorio;

2.7. tuttavia, per quanto affermato in precedenza, in presenza di dichiarazioni d’intenti ideologicamente false e indipendentemente dalla soggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse da A. (che, in ipotesi, non assume il rilievo dirimente che gli attribuisce la sentenza impugnata), grava sul contribuente fornire la prova della propria buona fede e, cioè, di non essere a conoscenza o, comunque, di non poterlo essere secondo diligenza, della falsità della dichiarazione di intenti e, dunque, della inesistenza della qualità di esportatore abituale in capo alle società cessionarie;

2.8. tale prova non è stata fornita da A. per sua stessa ammissione, avendo quest’ultima erroneamente affermato che tale onere graverebbe sull’Amministrazione finanziaria;

2.9. in altri termini, A. è tenuta al pagamento dell’IVA sulle fatture erroneamente emesse senza applicazione d’imposta non tanto in quanto si verta in materia di operazioni soggettivamente inesistenti (come afferma la CTR), ma in quanto cedente e in presenza di una dichiarazione d’intenti ideologicamente falsa rilasciata dalle società cessionarie, inesistenti e, quindi, prive della necessaria qualifica di esportatori abituali;

3. con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto la debenza dell’IVA in ordine alla utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da Exsime Global s.r.l., Euro Informatica s.r.l., CIE di F.G., Speed s.a.s., Orlando.com di P.O. e Alinchi Trade s.p.a. senza alcuna specifica motivazione;

3.1. il motivo è infondato;

3.2. è vero che la CTR ha confermato l’indetraibilità dell’imposta senza fare riferimento all’IVA, ma è altrettanto vero che le contestazioni proposte in primo grado e in appello riguardano essenzialmente la effettiva esistenza delle operazioni fatturate, esistenza esclusa dalla CTR allorquando ha ritenuto la deducibilità dei costi con valutazione non oggetto di impugnazione;

3.3. orbene, nel caso di utilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, come avvenuto nel caso di specie, l’IVA – differentemente dai costi – non è detraibile (cfr., da ultimo, Cass. n. 15288 del 17/07/2020), sicché la motivazione della CTR e’, comunque, idonea a dare conto delle ragioni della conferma della ripresa;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato superiore ad Euro 520.000,00;

4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in

favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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