Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28633 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15309/2017 proposto da:

C.V.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 381/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,

depositato il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Foggia, decidendo sul ricorso ex art. 445 bis c.p.c., proposto da C.V.D., omologava l’accertamento negativo per l’indennità di accompagnamento. Ritenuta la ricorrenza di un’ ipotesi riconducibile all’art. 96 c.p.c. (per l’assoluta assenza di riscontri documentali della lamentata menomazione funzionale) condannava il C. al pagamento delle spese di lite in favore dell’ Inps, che liquidava in Euro 1000,00 oltre accessori, e di quelle di c.t.u..

2. Per la cassazione del decreto C.V.D. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., cui l’Inps non ha opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e degli artt. 91 e 96c.p.c. e si lamenta che il Tribunale, pur nella ricorrenza delle condizioni per l’esonero dal pagamento delle spese di lite previste dall’art. 152, richiamato, abbia condannato l’istante al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, in mancanza di un’espressa richiesta della stessa ed in assenza di alcuna quantificazione del danno patito.

2. Il ricorso è fondato, dovendosi dare seguito all’orientamento già espresso da questa Corte, in specie con gli arresti n. 24526 del 2.12.2015 e n. 5616 del 8.3.2018.

L’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo che risulta per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, conv. nella L. n. 326 del 2003, prevede le condizioni per l’esonero dal pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.

Tali condizioni nel caso sussistevano, in virtù della dichiarazione, sottoscritta dalla parte, apposta in calce al ricorso per a.t.p.o., ritualmente ritrascritta nel ricorso in esame.

3. La norma richiamata fa salva la possibilità di applicare comunque, nella ricorrenza delle relative condizioni, l’art. 96 c.p.c., comma 1, che prevede la liquidazione a carico della parte che abbia instaurato una lite temeraria, oltre che delle spese processuali, anche dei danni cagionati. Tale previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale e presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.(così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per la pronuncia ai sensi dell’art. 96, comma 1 – a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3 comma, introdotto dalla L. n. 49 del 2009, art. 45, comma 12 – è l’istanza della parte, che deve altresì assolvere all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez.U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).

4. Diversa natura e funzione assolve invece la pronuncia regolata dagli artt. 91 e 92 c.p.c., cui la condanna ex art. 96 c.p.c., può accedere, che ha la funzione regolativa del carico delle spese processuali, ha riguardo all’esito complessivo della lite e prescinde dall’istanza di parte. Seppure nell’ambito di tale regolamentazione può rilevare la violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, poichè l’art. 92 c.p.c., prevede che per la violazione dell’art. 88 c.p.c., il giudice possa procedere all’imposizione del carico delle spese anche non ripetibili causate alla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, la distinzione tra gli artt. 88-92 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., comma 1, rimane chiara, giacchè nel primo caso è resa sanzionabile d’ufficio la scorrettezza processuale con ricadute sulla regolamentazione delle spese, mentre nel secondo si consente la risarcibilità di un danno in esito alle richieste e deduzioni della parte. Solo la seconda pronuncia è consentita, qualora ne ricorrano i presupposti, nella sussistenza delle condizioni previste per l’esonero dalle spese dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

5. Il Tribunale, ove ha ritenuto di poter procedere alla condanna alle spese della ricorrente richiamando l’art. 96 c.p.c., comma 1 e prescindendo dall’istanza di parte, che non l’aveva formulata, non ha fatto quindi corretta applicazione della normativa richiamata ed ha confuso i presupposti e la funzione di tale norma con quelli degli artt. 91 e 92 c.p.c..

6. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, il ricorso va accolto, l’impugnato provvedimento va cassato in parte qua con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – dichiarandosi non dovute dal C. le spese del procedimento per ATP mentre le spese della CTU espletata sono poste a carico dell’INPS.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in virtù della dichiarata anticipazione.

8. L’accoglimento del ricorso preclude il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento nella parte relativa alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, dichiara C.V.D. non tenuto alle spese del procedimento di ATP e pone le spese di CTU a carico dell’INPS.

Condanna l’INPS alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Giovanni Russo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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