Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28632 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/12/2011), n.28632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31969-2005 proposto da:

F.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RIZZI

EMANUELA, SENO PAOLO;

– ricorrente –

contro

A.A., F.G.;

– intimati –

sul ricorso 1803-2006 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), F.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MESTROVICH PAOLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1868/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Anselmo Barone con delega depositata in udienza

dell’Avv. Pafundi Gabriele difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 22 maggio 1998, F. N. convenne innanzi al Tribunale di Venezia il fratello G. e la moglie di quest’ultimo A.A., esponendo che il (OMISSIS) era deceduta la propria madre, D.R. C., senza lasciare eredità, per aver alienato ai convenuti, con atto del 23 ottobre 1986, l’immobile in cui era vissuta fino alla morte per il prezzo di L. 35.000.000, e che tale vendita dissimulava una donazione in favore del fratello e della cognata, i quali convivevano con la madre, invalida totale, e che non risultavano aver versato il prezzo della vendita. Il F. chiese, pertanto, che il Tribunale adito dichiarasse che l’atto di vendita suindicato dissimulava una donazione a favore dei convenuti, e che questa fosse ridotta al fine di soddisfare la quota di riserva a lui spettante.

I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell’attore a tenerli indenni dagli esborsi sostenuti per il sostentamento della madre e a risarcirli per il mancato guadagno e per la mancata vita di relazione in seguito all’impegno dedicato alla madre.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 13 maggio 2001, dichiarò che la vendita dissimulava una donazione a favore dei convenuti, disponendo la reintegrazione della legittima spettante all’attore.

La decisione fu impugnata da F.G. e A. A., i quali asserivano che erroneamente il Tribunale aveva accolto la domanda di riduzione della donazione poichè F. N. non aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario, come richiesto dall’art. 564 cod. civ., nè aveva dimostrato l’asserita simulazione con controdichiarazione.

2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 4 novembre 2004, accolse parzialmente il gravame, rigettando le domande di riduzione per lesione della legittima e di simulazione del contratto del 1986. Con riguardo alla censura con la quale gli appellanti sostenevano la inammissibilità della domanda di riduzione per la mancata verificazione della accettazione con beneficio d’inventario, ritenuta, ai sensi dell’art. 564 cod. civ., condizione di proponibilità sia della domanda di riduzione rivolta contro soggetti diversi dai coeredi, sia della domanda di simulazione preordinata all’esperimento di quell’azione, la Corte, premesso che detta condizione vale solo per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per quello pretermesso dal testatore, osservò che F.N. non poteva essere considerato totalmente pretermesso dalla successione alla propria madre, perchè nessuna disposizione in tal senso era stata lasciata dalla defunta ed era sempre esistita in suo favore la delazione ab intestato quanto meno nelle passività.

Analogo discorso riguardava la domanda di simulazione nei confronti della A., improponibile nei confronti della stessa. Osservò al riguardo la Corte di merito che, essendo stato impugnato un contratto di vendita dissimulante una donazione e rivestito della forma prescritta, l’azione di simulazione, essendo stata proposta in funzione unicamente dell’azione di riduzione, sarebbe stata proponibile solo condizionatamente all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Trattandosi di vendita pro indiviso, la improponibilità della domanda di simulazione nei confronti della A. doveva poi estendersi a F.G..

Quanto alla terza censura, con la quale gli appellanti lamentavano che il Tribunale avesse erroneamente rigettato la loro domanda riconvenzionale di essere tenuti indenni dalla controparte per gli esborsi sostenuti per l’adempimento della quota di obbligazione alimentare sussistente in capo a F.N., asserendo che non era stata dimostrata l’insufficienza dei redditi della defunta, la Corte rilevò che, a norma degli artt. 433 e 438 cod. civ., gli alimenti sono dovuti dai figli a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento: sicchè gli appellanti, per ottenere il rimborso della predetta quota di obbligazione alimentare, avrebbero dovuto dimostrare che D.R. C. si trovasse in stato di bisogno e non fosse in grado di provvedere al suo mantenimento, mentre nessuna prova era stata fornita al riguardo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.N. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso F. G. e A.A., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti delle medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 564 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Posto che, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito, l’art. 564 cod. civ., che condiziona l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, non trova applicazione quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso, si osserva nel ricorso che tale pretermissione si verifica non solo quando il de cuius abbia disposto del suo patrimonio con testamento a favore di altri, sia anche in tutti i casi di successione legittima nei quali questi abbia esaurito l’asse ereditario per effetto di donazioni. Il giudice di merito avrebbe, pertanto, travisato il senso dell’art. 564 cod. civ. escludendo a priori che l’appellato potesse qualificarsi come erede pretermesso esistendo a suo favore la delazione ab intestato, ed avrebbe altresì errato nel ritenere che l’attuale ricorrente sarebbe divenuto erede quanto meno per effetto della successione nelle passività, laddove nessuna delle parti aveva affermato la esistenza di passività.

3.1. – La doglianza è fondata nei termini che seguono.

3.2. – Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dall’art. 564, comma 1 per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (v. Cass., sentt. n. 13804 del 2006, n. 6085 del 2000, n. 12632 del 1995).

3.3. – La pretermissione del legittimario può aversi anche nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione, trovandosi il legittimario, anche in tal caso, nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.

Pertanto, la Corte di merito, nell’escludere che l’appellato, attuale ricorrente, potesse qualificarsi come erede pretermesso per il solo fatto che si trattava nella specie di delazione ab intestato, è incorsa in una erronea applicazione dell’art. 564 cod. civ. 4. – Tale conclusione da ragione altresì della fondatezza della seconda censura, con la quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 564, 1100 e ss., 1470 e 1362 e ss. cod. civ. e art. 332 cod. proc. civ.. La doglianza, con la quale si deduce che la Corte lagunare avrebbe errato nell’estendere la improponibilità della domanda nei confronti della signora A. a F. G., fratello di N., trattandosi, a suo avviso, di un acquisto pro indiviso, laddove l’azione di riduzione andrebbe qualificata come azione divisibile e parziaria, e, pertanto, ben avrebbe potuto essere pronunciata nei confronti del predetto F.G. e per la quota da lui acquistata, coglie nel segno nella misura in cui è volta a sottolineare l’errore commesso dalla Corte territoriale nell’escludere, per effetto della mancata verificazione della ritenuta condizione di ammissibilità – in realtà inesistente, per quanto chiarito sub 3.3., la proponibilità nei confronti di F.G. dell’azione di riduzione proposta dal fratello N., attuale ricorrente.

5. – Passando all’esame del ricorso incidentale, proposto in via subordinata, con il primo motivo dello stesso si chiede che, espunti o comunque non considerati ai fini di causa i documenti prodotti con la comparsa di costituzione dell’attuale ricorrente in grado di appello, venga rigettata la domanda di simulazione della compravendita per la totale insussistenza di prove e l’erroneo utilizzo della prova presuntiva da parte del giudice di primo grado in assenza della indicazione di alcun elemento fondante la presunzione, non avendo l’attore, attuale ricorrente, capitolato alcun mezzo istruttorio, ed essendo stata contestata ogni asserzione dello stesso, nè avendo egli provato nemmeno tutti gli elementi occorrenti per stabilire se fosse avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva nè l’inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quello formante oggetto dell’azione di riduzione.

6. – La doglianza è inammissibile, in quanto diretta esclusivamente a contestare presunti errori commessi dal primo giudice relativamente alla mancata individuazione dei limiti della prova presuntiva.

7. – Con la seconda doglianza oggetto del ricorso incidentale si chiede la riforma della decisione impugnata nella parte in cui essa ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti per violazione degli artt. 483, 2607, 1226 e 2301 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè per contraddittoria ed illogica motivazione e violazione delle prospettazioni e domande delle parti ed errata applicazione di norme di diritto. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che A.A. e F.G. non avessero fornito, al fine di ottenere il rimborso della quota di obbligazione alimentare dovuta da F.N., la prova dello stato di bisogno, anche morale e psicologico, in cui versava D. R.C. e della impossibilità della stessa di provvedere al proprio mantenimento. Si sottolinea nel ricorso che la domanda riguardava non solo l’apporto economico, ma anche l’aspetto assistenziale, in termini di dedizione di tempo ed assistenza morale e materiale ad una inferma, con sacrificio di possibilità di guadagno, di vita di relazione, di ogni divertimento. Nessun onere probatorio in tal senso incombeva sui ricorrenti incidentali, in quanto era pacifico, ed ammesso da F.N., il fatto della avvenuta prestazione da parte di F.G. e A. A. di ogni assistenza alla de cuius. E la valutazione del relativo indennizzo sarebbe rientrato nei poteri equitativi del giudice, di cui lo stesso non si era avvalso, limitandosi ad esaminare la domanda sotto l’aspetto meramente economico, e valorizzando in contrario la circostanza della occupazione gratuita da parte degli stessi odierni ricorrenti incidentali dell’appartamento, circostanza che sarebbe stata rilevante in senso contrario, essendo stata la signora D. R. dagli stessi ospitata gratuitamente.

8.1. – La doglianza si appalesa priva di fondamento.

8.2. – La Corte di merito ha correttamente confermato la decisione di primo grado nella parte in cui essa aveva rigettato la domanda di F.G. e di A.A. di essere tenuti indenni da F.N. degli esborsi sostenuti per l’adempimento della quota di obbligazione alimentare nei confronti della madre a carico di quest’ultimo, per non essere stata dimostrata dai richiedenti lo stato di bisogno della donna. Nessun rilievo assume, in contrario, la circostanza che F.N. avesse riconosciuto la prestazione di assistenza alla madre da parte del fratello e della moglie di quest’ultimo, poichè non di ciò si trattava, ma della sussistenza delle condizioni per la insorgenza dell’obbligazione alimentare a suo carico: e spettava ai richiedenti l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo di F.N..

9. – Conclusivamente, il ricorso principale merita accoglimento. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice – che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Venezia, cui si demanda altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati sub 3.2. e 3.3. Il ricorso incidentale deve invece, essere rigettato.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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