Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28632 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2131/2020 proposto da:

K.S.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBARA CATTELAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/06/2019 R.G.N. 1242/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/202C dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Dott. SANLORENZO Rita,

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 3 giugno 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da K.S.H., dichiaratosi cittadino (OMISSIS) avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. la Corte – per quanto qui ancora interessa – ha ritenuto “non plausibile l’esistenza di un concreto ed attuale rischio in capo al richiedente” che aveva paventato il rischio di essere ucciso per ragioni politiche in caso di rimpatrio, in quanto “dalle informazioni ricavabili dai COI consultati” la “situazione politica è radicalmente mutata rispetto a quella esistente all’epoca degli avvenimenti” narrati; si afferma altresì “che esiste in Pakistan un sistema di giustizia penale pienamente funzionante e che nella regione del Punjab la violenza è molto più limitata rispetto ad altre regioni del Paese”; infine la Corte ha ritenuto che “non emergono profili di vulnerabilità valorizzabili ai fini della domanda” di protezione umanitaria;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

4. la Procura Generale ho comunicato memoria in cui ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, i quali impongono che la decisione della domanda di protezione internazionale sia assunta sulla base di informazioni precise ed aggiornate di cui si dispone circa la situazione generale presente nel Paese di origine, mentre nella specie la Corte territoriale avrebbe esaminato un rapporto EASO risalente all’agosto 2015 (mentre si allegano versioni più recenti dell’agosto 2017 e dell’ottobre 2018) nonchè un rapporto di Amnesty International 2016/2017 (che sarebbe superato da una versione successiva del 2017/2018); tali fonti internazionali più recenti documenterebbero una situazione del Pakistan ben diversa da quella valutata dalla Corte territoriale per negare la protezione sussidiaria;

2. il Collegio giudica la censura fondata;

ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare – utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. n. 19716 del 2018); del resto, è il D.Lgs. n. 25 del 2008, stesso art. 8, comma 3, ad imporre l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (ex plurimis, da ultimo, Cass. 5192 del 2020);

di conseguenza, è orientamento consolidato che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (ex plurimis, Cass. n. 17069 del 2018, n. 3016 del 2019, n. 13897 del 2019);

nella specie, la motivazione della sentenza impugnata nega la protezione sussidiaria esaminando fonti risalenti rispetto al momento della decisione (rapporto EASO 2015 e rapporto Amnesty International 2016-2017), mentre il ricorrente per cassazione riporta testualmente fonti internazionali successive (rapporto EASO 2018) contenenti elementi sintomatici del fatto che il giudice del merito ha deciso sulla base di informazioni non più attuali (Cass. n. 26728 del 2019);

3. pertanto il primo motivo del ricorso – conformemente alle conclusioni della Procura Generale – deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo con cui si censura la negazione della protezione umanitaria, in quanto tale domanda dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 2019; Cass. n. 20281 del 2020); la cassazione della sentenza impugnata comporta il rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, liquidando anche le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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