Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28632 del 08/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28632
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11784/2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, LUIGI
CALIULO;
– ricorrente –
contro
M.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE
DISTACCATA di TARANTO, depositata il 02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
GHINOY.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto la domanda proposta da M.S. diretta ad ottenere l’assegno di invalidità. La Corte d’appello rilevava che la sentenza di primo grado era stata notificata all’Inps in data 2 maggio 2011 mentre il ricorso in appello era stato depositato solo in data 25 gennaio 2012, oltre il termine di 30 gg. previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..
2. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui M.S. non ha opposto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 285,170,325,326 e 156 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4. Riferisce che la sentenza del Tribunale di Taranto era stata notificata all’Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, ma non presso gli avvocati costituiti in primo grado, sicchè essa non poteva costituire atto idoneo a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
2. Il ricorso è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ribadito che “in caso di ente rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale” (così Cass. n. 14054 del 08/07/2016, riferita all’Inps, e Cass. n. 9843 del 07/05/2014).
3. Segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio di secondo grado e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4. L’accoglimento del ricorso preclude il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018