Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28632 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20614-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5553/17/017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 21 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto da C.A. contro la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, impugnata dal contribuente per omessa notifica dell’atto presupposto (comunicazione di irregolarità), atto che, invece, secondo l’Agenzia delle entrate, sarebbe stato direttamente notificato dall’Ufficio a mezzo del servizio postale con consegna al portiere, senza l’invio della raccomandata informativa. Riteneva la CTR, alla stregua della richiamata giurisprudenza in tema di notifica della cartella di pagamento, che “una volta accertato, sulla base della produzione della cartolina di ritorno della notifica effettuata con raccomandata, che la notifica è stata concretamente effettuata (e nella data indicata dall’Ufficio appellato), il fatto che non sia stata anche inviata al domicilio del contribuente una ulteriore comunicazione era ed è irrilevante”.

Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il contribuente deduce “omesso esame e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla omessa o irregolare notifica dell’atto presupposto della cartella di pagamento”. Sostiene il ricorrente che la CTR aveva posto a fondamento della decisione la regolarità della notifica della cartella di pagamento, mentre il contribuente aveva contestato – a monte la notifica dell’atto presupposto della cartella impugnata, cioè la comunicazione di irregolarità.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e ss. c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’atto presupposto della cartella impugnata, in quanto consegnato al portiere dello stabile condominiale, pur non essendo stata successivamente inviata la raccomandata informativa.

I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, pur ammissibili in quanto consentono di avere adeguata cognizione della controversia e non incorrendo nei limiti d’impugnazione della c.d. “doppia conforme”, sono infondati.

Nella parte espositiva della decisione impugnata la CTR ha evidenziato che il contribuente aveva eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto presupposto, ovvero la comunicazione di irregolarità. In parte motiva ha osservato che l’appellante aveva riproposto l’eccezione di nullità della notifica a mani del portiere per il mancato invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica prevista dall’art. 139 c.p.c. Ha, quindi, rilevato: “una volta accertato, sulla base della produzione della cartolina di ritorno della notifica effettuata con raccomandata, che la notifica è stata concretamente effettuata (e nella data indicata dall’Ufficio appellato), il fatto che non sia stata anche inviata al domicilio del contribuente una ulteriore comunicazione era ed è irrilevante”. Ha, infine, richiamato talune pronunce in tema di notifica in via diretta a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento.

Orbene, dall’esame complessivo della decisione impugnata emerge con tutta evidenza che la CTR ha esaminato e valutato la notifica della comunicazione di irregolarità, quale atto presupposto della cartella di pagamento, e non, come sostenuto dal ricorrente, la notifica della cartella di pagamento, non contestata dal contribuente. Nè possono trarsi elementi in senso contrario dal riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla giurisprudenza in tema di notifica in via diretta a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento, la quale – come si vedrà in prosieguo concerne, in generale, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

Va osservato che questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando i predetti uffici si siano avvalsi di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014, con specifico riferimento a cartella notificata tramite portiere dal concessionario). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e all’agente della riscossione di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso art. (cfr. Cass. n. 14196/2014; Cass. n. 3254/2016; Cass. n. 802/2018; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 29022/2017).

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2018, che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

Conclusivamente, con riferimento al caso concreto, in cui la CTR ha accertato che la comunicazione di irregolarità prodromica alla cartella di pagamento impugnata era stata notificata in via diretta a mezzo posta e correttamente consegnate al soggetto dichiaratosi “portiere”, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l’agente postale di inviare la raccomandata informativa di cui all’art. 139 c.p.c.

Con il terzo motivo il contribuente deduce “omesso esame e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’obbligo di comunicare al contribuente eventuali irregolarità della dichiarazione fiscale”.

La censura è inammissibile, oltre per difetto di interesse alla pronuncia sul motivo, stante la rituale notifica della comunicazione di irregolarità, anche per violazione del criterio dell’autosufficienza; difatti, risolvendosi la censura nella deduzione dell’omesso esame della questione inerente l’obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità, trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame (in cui si risolve la censura in esame), se essi come nella fattispecie – non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049/2015, Cass. n. 14561/2012).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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