Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28631 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28631 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Perugia, con ordinanza R.G. 393/2011 del 26.1.2013, depositata il
28.1.2013, nel procedimento pendente fra:
PLANET BODY SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
SRL;
EQUITALIA CENTRO SPA (già Equitalia Umbria SpA),
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 (già ENPALS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO.

Data pubblicazione: 23/12/2013

FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la Planet Body società sportiva
dilettantistica s.r.l. adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del
lavoro per sentir dichiarare — previa sospensione — l’illegittimità
dell’iscrizione a ruolo e l’inesistenza dei crediti di cui alla cartella esattoriale

dell’Enpals — sede compartimentale di Roma — in data 21.1.2010. La
pretesa dell’Enpals aveva ad oggetto il versamento dei contributi
asseritamente dovuti in relazione all’attività di 15 istruttori di palestra, ai
sensi dell’art. d.l.c.p.s. n. 708/1947.
A seguito di eccezione di incompetenza per territorio sollevata da
Equitalia Umbra s.p.a. in favore del Tribunale di Perugia, ai sensi dell’art.
413 c.p.c., cui aveva aderito il difensore della società e non si era opposta
la difesa dell’Enpals, l’adito giudice rimetteva gli atti al Tribunale di
Perugia.
Nel giudizio tempestivamente riassunto il Tribunale perugino sollevava
regolamento di competenza d’ufficio rilevando:
a) che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione l’art. 444 c.p.c. — e
non l’art. 413 c.p.c. — essendo in discussione la richiesta di pagamento
di somme dovute per obblighi contributivi del datore di lavoro;
b) che la competenza per territorio nelle controversie in materia
previdenziale è di tipo funzionale e, quindi, non derogabile per accordi
di parte e, comunque, rilevabile d’ufficio sicchè irrilevante era la
posizione assunta dalle controparti rispetto alla eccezione di
incompetenza territoriale sollevata innanzi al Tribunale di Roma;
c) che, dunque, correttamente il ricorrente aveva adito il Tribunale di
Roma avendo avuto notificata una cartella esattoriale da parte
dell’Enpals — sede compartimentale di Roma – non potendo neppure
essere rilevata la presenza di uffici locali dell’ente in Perugia;
i

n. 080 2009 00400007 33 notificatale dall’agente di riscossione ad istanza

d) che irrilevante era anche l’avvenuta incorporazione dell’Enpals
nell’INPS dovendosi individuare la competenza al momento della
introduzione del giudizio.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni concordando per la
competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Ed infatti, il disposto del terzo comma dell’art. 444 c.p.c. (come
modificato dall’art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51) stabilisce, per le
controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, la competenza
territoriale del Tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore.
Orbene, per costante Giurisprudenza di questa Suprema Corte tale
competenza è considerata funzionale ed inderogabile.
Sul punto è stato affermato che “ai sensi dell’art. 444, terzo comma, cod.
proc. civ., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere della
opposizione a cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento dei
contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall’art. 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio
dell’ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale
dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di
lavoro siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diversi
istituti, nella specie INAIL e INPS, le relative opposizioni devono essere
proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici
territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia
funzionale e inderogabile” (Cass. Ordinanza n. 20079 del 18/09/2006).
Si è anche precisato che “nel caso di unica cartella esattoriale per mancato
pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni, sono
competenti a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale i giudici nel
cui circondario ha sede l’ufficio dell’ente preposto ad esaminare la
posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori, dovendo le relative

2

Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero.

opposizioni essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi
giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia
e funzionale, a nulla rilevando che vi sia stata o meno la cartolarizzazione
dei crediti contributivi dell’INPS e la cessione degli stessi ad un soggetto
privato (Cass. Ordinanza n. 3104 del 09/02/2009; Cass. Ordinanza n.

Per completezza, vale anche ricordare che in caso di opposizione a
cartella esattoriale per crediti previdenziali non sono rilevanti i motivi per
i quali l’opposizione è stata proposta così come chiarito da questa Corte
con ordinanza n. 26754 del 14.12.2006 secondo cui “Il giudice del lavoro
territorialrnente competente a conoscere delle opposizioni a cartella
esattoriale per crediti previdenziali – ai sensi dell’art. 444, terzo comma,
cod. proc. civ. – , attinenti a questioni di rito e di merito, è il giudice del
lavoro del luogo ove ha sede l’ufficio dell’ente preposto ad esaminare la
posizione assicurativa dei lavoratori, non potendo affermarsi la
competenza di giudici diversi, ove l’opposizione sia proposta per motivi
non di merito, sulla scorta del tenore letterale dell’art. 24, comma 6 del
d.lgs. n. 46 del 1999, sia per l’insussistenza di alcuna disposizione
normativa che preveda una procedura di opposizione a cartella esattoriale,
per ragioni non di merito, avanti a diverso giudice, sia in considerazione
dell’unitarietà del giudizio di opposizione, quale emerge dalla previsione
della chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario nei
casi di opposizione proposta per ragioni anche di merito (art. 39, d.lgs. n.
112 del 1999)”.
Così come, in applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini
della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge
vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione
dell’originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi ( di qui
la irrilevanza della avvenuta incorporazione dell’Enpals nell’INPS

3

13529 del 26/05/2008).

intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del
giudizio).
Orbene, nel caso in esame, essendo l’ufficio dell’ente previdenziale
legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento la
sede compartimentale di Roma dell’Enpals deve affermarsi la competenza

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Nulla per le
spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

per territorio del Tribunale di Roma.

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