Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28631 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/12/2011), n.28631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31368-2005 proposto da:

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL GOVERNO VECCHIO 48, presso lo studio dell’avvocato

GIULIANO ALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato VIOLANTE

GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

A.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dagli avvocati DE SARNO SALVATORE, VICEDOMINI GIULIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1269/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2000, A. L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli P. M., esponendo di aver acquistato dal convenuto, con atto pubblico rogato il 16 dicembre 1986, l’immobile sito in (OMISSIS), che la parte venditrice aveva dichiarato essere stato costruito in parziale difformità dalla licenza comunale, aggiungendo di aver già presentato domanda per la concessione in sanatoria, ed obbligandosi a pagare qualsiasi somma dovuta per ottenerla. Espose ancora l’attrice che il sindaco di (OMISSIS), con nota del 12 dicembre 1996, aveva segnalato la incompletezza della pratica di condono, invitando il venditore al versamento della integrazione della oblazione, e che il P., messo al corrente di ciò, si era limitato a chiedere chiarimenti.

L’attrice, dopo aver chiesto al Comune la eventuale documentazione aggiuntiva occorrente, ed aver provveduto, nella inerzia del venditore, limitatosi a chiedere chiarimenti, al pagamento di quanto dovuto, ottenendo così la concessione in sanatoria, chiese condannarsi il P. al pagamento di L. 17.095.049 a titolo di rimborso delle spese sostenute, oltre ad interessi e danni anche morali, da determinare in via equitativa.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì la incompetenza per territorio del giudice adito, e, nel merito, la prescrizione del diritto vantato dalla controparte, chiedendo comunque il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, ritenuta inammissibile la eccezione di incompetenza territoriale per omessa contestazione del forum contractus, ed infondata quella di prescrizione, condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 8826,86, rigettando le ulteriori domande.

2. – La decisione, impugnata dal P., fu confermata con sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 29 aprile 2005.

Con riguardo al primo motivo di gravame, relativo al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto perchè costui, tra i vari fori concorrenti, non aveva esaminato quello relativo al luogo in cui l’obbligazione era sorta, nè aveva precisato l’eccezione entro il termine di cui all’art. 180 c.p.c., comma 2, l’appellante aveva affermato di aver sollevato, nelle note successive alla comparsa di risposta, eccezione di incompetenza anche con riferimento al forum contractus, indicando come competente il giudice di Caserta ai sensi dell’art. 18 cod. proc. civ., quale giudice del luogo di residenza del convenuto, e il giudice di Santa Maria Capua Vetere – sezione di Cerinola ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ. quale giudice del luogo in cui l’obbligazione doveva essere eseguita. La Corte territoriale ritenne inammissibile il gravame per non avere l’appellante contestato la ritenuta tardività della eccezione relativa al forum contractus, che avrebbe dovuto essere fatta valere nella comparsa di risposta, e non nelle note successive, e comunque la infondatezza del motivo, perchè il P., come rilevabile dai timbri apposti sugli atti difensivi, aveva trasferito la propria residenza nel Comune di (OMISSIS), conservando il domicilio in (OMISSIS), ove erano state ritualmente eseguite le notifiche degli atti introduttivi del giudizio. Comunque, il contratto di cui si tratta era stato stipulato nello studio di un notaio in (OMISSIS), nel circondario del Tribunale di Napoli, essendo, quindi, quello il luogo in cui era sorta l’obbligazione.

Quanto al secondo motivo di appello, con il quale il P. aveva sostenuto che il termine prescrizionale decennale era decorso prima della notifica della citazione, osservò il giudice di secondo grado che, a norma dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, condizione che nel caso in esame, avendo la A. chiesto il rimborso di somme già versate al Comune a causa dell’inadempimento del P., si era verificata solo con la erogazione delle somme all’ente pubblico. Inoltre, trattandosi di obbligazione pecuniaria, essa non poteva essere estinta prima che il credito divenisse certo nel suo ammontare e quindi prima che venisse precisato dal Comune con la nota del 12 dicembre 1996. Pertanto, il termine prescrizionale non era ancora decorso allorchè la causa era stata introdotta con la notifica della citazione il 14 gennaio 2000. Quanto, infine, alla terza censura, con la quale il P. aveva dedotto di non aver assunto alcuna obbligazione relativamente al completamento della pratica di condono, e che l’unica tenuta ad attivarsi era l’acquirente, alla quale il Comune aveva comunicato le proprie statuizioni, senza che egli ne fosse informato prima della scadenza del termine per impugnare dinanzi al TAR la nuova qualificazione dell’abuso, la Corte partenopea osservò che la A. aveva documentalmente provato, con la esibizione delle tre missive inviategli nel 1997, di quelle trasmessegli nel 1998 e nel 1999, e della diffida ad adempiere notificatagli il 18 novembre 1998, di aver tenuto al corrente il suo dante causa delle vicende relative alla pratica di condono, invocandone l’intervento risolutivo, senza che egli fornisse alcuna collaborazione. Nè il P., nel rimproverare alla A. di non aver impugnato la riqualificazione dell’abuso edilizio operata dal Comune di (OMISSIS), aveva spiegato e provato la erroneità di tale riqualificazione, sicchè anche l’accusa di mala gestio, mossa dall’appellante alla controparte, risultava del tutto carente di prova.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.M. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso A. L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 38, 18 e 20 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel rigettare il gravame avverso la declaratoria di inammissibilità della eccezione di incompetenza per territorio per non essere stato indicato, tra i fori alternativi, quello del luogo in cui l’obbligazione era sorta. La Corte aveva motivato il capo della sentenza con riferimento alla intempestività della eccezione per essere stata sollevata dall’attuale ricorrente solo nelle note difensive autorizzate laddove essa era stata fatta valere sin dalla comparsa di risposta, con indicazione dei fori ritenuti competenti.

2.1. – La censura è inammissibile.

2.2. – In realtà la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame avverso il rigetto della eccezione di incompetenza sul rilievo che l’appellante non aveva contestato la ritenuta tardività della eccezione relativa al forum contractus, ed il ricorrente non ha impugnato tale rilievo.

3. – Con la seconda censura si deduce la violazione dell’art. 43 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 18 e 38 cod. proc. civ.. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto la infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal P. per avere lo stesso la residenza in (OMISSIS), ma il domicilio in (OMISSIS), laddove, come si evincerebbe dai certificati prodotti in atti, lo stesso già all’epoca aveva la residenza in (OMISSIS) e lo studio legale a (OMISSIS). La Corte avrebbe dunque erroneamente identificato lo studio legale con il domicilio di cui all’art. 43 cod. civ..

4. – La doglianza è inammissibile per carenza di interesse. Infatti, la pronuncia nel merito sulla eccezione di incompetenza era ultronea rispetto al rilievo della inammissibilità del gravame sulla relativa pronuncia di primo grado.

5. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 20 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 37 cod. proc. civ..

Avrebbe errato la Corte territoriale nel dichiarare infondata la eccezione di incompetenza territoriale per essere stato stipulato il contratto dal quale ha avuto origine l’obbligazione dedotta in giudizio in San Giorgio a Cremano, e, quindi, in Napoli, in quanto il forum contractus non potrebbe essere individuato nel luogo di sottoscrizione del contratto notarile, traducendosi una tale conclusione in una ingiustificata e vessatoria riserva di foro.

Invece, nel caso di specie, l’obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il pagamento degli oneri legati al rilascio della concessione in sanatoria, andava eseguita in (OMISSIS), sicchè, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., la domanda si sarebbe dovuta proporre innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. di Carinola.

6. – Anche tale censura risulta inammissibile per carenza di interesse, per la medesima ragione esposta sub A. 1. – Con la quarta censura si lamenta la violazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ.. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel rigettare la eccezione di prescrizione del diritto della A. al rimborso sollevata dal P., asserendo che il termine di prescrizione decorreva dalla data in cui era stato effettuato il pagamento da parte della A., nella convinzione che l’iter procedimentale rimesso al Comune per il rilascio della concessione in sanatoria sospendesse il termine di prescrizione decennale delle obbligazioni contrattuali. Secondo il ricorrente, invece, la A., non attivandosi per ottenere la concessione, avrebbe determinato il compimento della prescrizione del diritto vantato. Nè la produzione in atti di una comunicazione relativa all’ammontare degli importi ancora dovuti, fornita dal Comune alla A. nel 1996, epoca in cui era già decorso il termine prescrizionale, avrebbe alcun rilievo, non potendosi sapere se prima di tale data l’Ente avesse già formulato altre istanze in tal senso alla stessa A..

8.1. – La censura sì rivela inammissibile.

8.2. – Essa non coglie, invero, la ratio decidendo della sentenza impugnata. Questa non ha, in realtà, affermato che la pendenza del procedimento di condono sospendeva il termine di prescrizione dell’azione contrattuale, ma piuttosto che il termine di prescrizione del diritto al rimborso non poteva decorrere prima della liquidazione delle somme da parte del Comune e del pagamento delle stesse: sicchè non è conferente il richiamo alla mancanza di atti interruttivi da parte della A. nei confronti del ricorrente o del Comune.

9, – Con la quinta doglianza si lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La Corte di merito, nel respingere la eccezione di mala gestio a carico della A., avrebbe omesso di considerare che le informative rivolte da costei al P. relative alla riqualificazione dell’abuso edilizio da parte del Comune, non impugnata dalla stessa A. nel termine di decadenza, nè da lei portata tempestivamente a conoscenza del P., erano tardive rispetto al termine di sessanta giorni entro il quale l’atto amministrativo di riqualificazione andava impugnato.

10.1. – Il motivo è infondato.

10.2. – La motivazione della decisione impugnata sul punto risulta adeguata e non affetta da vizi logico-giuridici: essa si fonda sul rilievo che l’acquirente aveva costantemente informato il venditore delle vicende amministrative insorte intorno al bene compravenduto e che quest’ultimo non aveva neppure indicato le ragioni della erroneità della riqualificazione da parte del Comune dell’abuso edilizio.

10.3. – Deve, peraltro, rilevarsi che il ricorso sembra ipotizzare una successione dell’acquirente nella pratica amministrativa per il rilascio della concessione in sanatoria della quale non risulta essere menzione nel contratto, e che, in ogni caso, non presupponeva una voltura in favore del successore a titolo particolare dell’originario proprietario, che aveva presentato la domanda di concessione in sanatoria.

11. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in ossequio al principio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 1300,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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