Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28631 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 18/10/2021), n.28631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11525-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA AREA TERRITORIALE DI (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FRASCA;

– controricorrente –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1162/2014 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO,

depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– P.M. impugnava la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, relativa ad omessi versamenti di IRPEF, IRAP e IVA nell’anno di imposta 2006 (come da dichiarazione Mod. Unico 2007), notificatagli il (OMISSIS); deduceva la nullità dell’atto impositivo in quanto notificato oltre la scadenza – individuata al 31/12/2010 – del termine triennale prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

– l’Agenzia delle Entrate eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava che il termine suindicato doveva ritenersi prorogato al 31/12/2011 ai sensi dell’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, art. 4 (in attuazione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”), dato che il debito fiscale iscritto a ruolo era di competenza di uffici pubblici con sede operativa nel Comune di (OMISSIS), colpito dal sisma del 6/4/2009;

– la C.T.P. di L’Aquila respingeva il ricorso; nel giudizio d’appello, svoltosi nei confronti di Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione Equitalia Centro, la C.T.R. dell’Abruzzo, con sentenza n. 1162/111/14 del 30/10/2014, accoglieva l’impugnazione di P.M. e dichiarava la nullità dell’atto della riscossione perché nella fattispecie, relativa a cartella di pagamento da notificarsi entro il termine prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a) e b), doveva farsi applicazione dell’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, art. 4, comma 2, e non già del comma 3, riguardante la notifica a contribuenti aventi domicilio fiscale fuori dal “cratere sismico” di atti impositivi diversi dalle suindicate cartelle;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; ha depositato controricorso Equitalia Centro mentre P.M. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, in ordine alla ritualità nell’instaurazione del contraddittorio, il Collegio osserva che il ricorso introduttivo è stato notificato il (OMISSIS) alla parte personalmente e al difensore del contribuente nel grado d’appello; mentre la prima notifica è andata a buon fine (atto ritirato l'(OMISSIS)), il procuratore in secondo grado è risultato trasferito (come da indicazione sulla busta, recante la data del (OMISSIS)).

L’Agenzia ricorrente ha provveduto a rinnovare la notificazione il 23/6/2015, attività che, in quanto tempestivamente compiuta, di per sé sana l’invalidità della notifica iniziale (alla quale, comunque, si sarebbe potuto porre rimedio facendo applicazione dell’art. 291 c.p.c., stante la nullità della notifica eseguita alla parte personalmente: in proposito, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017, Rv. 646202-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014, Rv. 631742-01).

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14 e 21, dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., per avere la C.T.R. considerato legittima l’impugnazione della cartella di pagamento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, priva invece di legittimazione passiva per le contestazioni degli atti della riscossione.

Il motivo è infondato.

Come più volte ribadito da questa stessa Sezione, “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.” (ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018, Rv. 647963-01).

3. Col secondo motivo, formulato in via subordinata, l’Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), e dell’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, art. 4, comma 3, per avere la C.T.R. escluso l’applicabilità di quest’ultima disposizione – e, dunque, della proroga al 31/12/2011 del termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento – in relazione a tutte le tipologie di cartelle da trasmettere a debitori aventi domicilio fiscale “altrove” e, cioè fuori dal cosiddetto “cratere sismico” purché di competenza di uffici pubblici aventi sede istituzionale in uno dei Comuni in esso rientranti.

La censura è fondata.

Le circostanze di fatto sono incontroverse:

a) la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data (OMISSIS);

b) la predetta cartella aveva originaria scadenza al 31/12/2010, trattandosi di cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, relativa ad omessi versamenti di IRPEF, IRAP e IVA nell’anno di imposta 2006 (dichiarazione fiscale del 2007);

c) il debito fiscale rientrava nella competenza di uffici dell’ente impositore e dell’agente della riscossione operanti nei Comuni di cui al D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 1, comma 2, (cosiddetto “cratere sismico”);

d) P.M., residente in (OMISSIS), non aveva domicilio fiscale nel “cratere”.

La norma di riferimento è costituita dall’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, art. 4 (Sospensione dei termini in favore dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione) la quale stabilisce:

“(comma 2) Anche in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati di un anno, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006, i termini di decadenza per la notifica, ai contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni di cui al presente art., comma 1, delle cartelle di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. a) e b).

(comma 3) Anche in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento diverse da quelle previste al presente art., comma 2, derivanti da iscrizioni a ruolo riguardante debitori aventi domicilio fiscale, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni di cui al presente art., comma 1, ovvero altrove ma di competenza di uffici pubblici operanti nei medesimi Comuni, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2010….”.

Nell’interpretare il combinato disposto dell’O.P.C.M. n. 3780 del 2009, menzionato art. 4, commi 2 e 3, la C.T.R. ha affermato che il comma 2, della disposizione prevede la proroga del termine decadenziale per la notifica delle cartelle D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, ai soli contribuenti residenti nel “cratere”, mentre il comma 3, della citata norma estende la proroga anche ai contribuenti residenti al di fuori del “cratere sismico”, ma soltanto per le cartelle diverse da quelle indicate al comma 2.

L’opzione ermeneutica del giudice d’appello non è corretta.

La norma – la cui interpretazione non può prescindere dalla sua ratio (esplicitata nella rubrica) di “favore dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione” – detta, al comma 2, una regola relativa ai soggetti aventi domicilio fiscale nel cratere che siano destinatari di cartelle per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal citato art. 36-bis.

Il comma 3, invece, riguarda le ipotesi (ovviamente diverse rispetto a quelle del comma precedente) attinenti alle cartelle diverse da quelle ex art. 36-bis, destinate ai soggetti domiciliati nel “cratere” e alle cartelle – di qualsivoglia tipologia – di competenza degli uffici pubblici operanti nel “cratere” e destinate a qualunque soggetto (residente o non residente).

In altre parole, la disposizione prevede:

– per i soggetti domiciliati nel “cratere”, una proroga di un anno per la notifica delle cartelle conseguenti a controllo automatizzato (comma 2);

– per gli stessi soggetti (con domicilio fiscale nel “cratere”) una proroga al 31/12/2011 per le cartelle diverse da quelle predette (comma 3);

– per tutte le cartelle di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del “cratere”, la medesima proroga al 31/12/2011 dei termini per la notificazione, a chiunque, di qualsivoglia cartella in scadenza tra il 6/4/2009 e il 31/12/2010 (comma 3).

Dall’applicazione del seguente principio di diritto, “Nel quadro degli interventi urgenti per gli eventi sismici interessanti la Regione Abruzzo, l’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, art. 4 (Sospensione dei termini in favore dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione) prevede – per i soggetti domiciliati nel cosiddetto “cratere sismico” – la proroga di un anno dei termini per la notifica delle cartelle conseguenti a controllo automatizzato e la proroga al 31/12/2011 per la notificazione delle altre cartelle e dispone altresì la proroga al 31/12/2011 del termine per la notificazione – a chiunque – di qualsivoglia tipologia di cartella, in scadenza tra il 6/4/2009 e il 31/12/2010, di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del “cratere”” discende l’accoglimento della doglianza che, tuttavia, non comporta il rinvio alla C.T.R., in quanto, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la questione può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Nella fattispecie in esame, non può reputarsi intempestiva la notificazione della cartella di pagamento – avente termine originario D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, al 31/12/2010, emessa ex art. 36-bis, nei confronti di soggetto non domiciliato nel “cratere”, ma di competenza di uffici (ente impositore e agente della riscossione) operanti nel Comune di (OMISSIS) – eseguita in data (OMISSIS) e, cioè, entro il termine prorogato (al 31/12/2011) dall’art. 4, comma 3, della disciplina speciale dettata in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo in data 6 aprile 2009.

Va dunque respinto l’originario ricorso di P.M..

4. Provvedendo sulle spese a norma dell’art. 385 c.p.c., comma 2, se ne dispone l’integrale compensazione per tutti i gradi di giudizio in ragione della novità e della peculiarità della questione (difettano, infatti, specifici precedenti di legittimità), nonché della oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina riguardante gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

P.Q.M.

La Corte:

respinge il primo motivo del ricorso;

accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., respinge l’originario ricorso di P.M.;

compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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