Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28631 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8264/2018 proposto da:

HELIOS IMMOBILIARE SPA, in persona del suo amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo

studio dell’avvocato GIULIA NICOLAIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO CECCHELLA;

– ricorrente –

contro

ENI SPA, (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

ENI SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, presso

lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LAURA EUGENIA MARIA SALVANESCHI;

– ricorrente incidentale –

contro

HELIOS IMMOBILIARE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5559/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto

il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Helios Immobiliare s.p.a. ricorreva contro Eni s.p.a. in ragione del fatto che:

– nel luglio 2005 aveva stipulato con la convenuta un contratto che prevedeva, a fronte di un contributo definito forfettario ed erogato dalla convenuta, secondo le deduzioni attoree, per stati di avanzamento dei lavori, la bonifica di un’area dove precedentemente era sita una raffineria dismessa che nel tempo aveva causato inquinamento del sottosuolo;

– la deducente, nel luglio 2004, aveva acquisito il diritto di comperare le quote dell’intero capitale sociale della proprietaria dell’area, Grifil s.r.l., acquisto perfezionato il giorno successivo alla stipula del contratto con Eni, con successiva incorporazione della Grifil nel 2007;

– dopo il contratto del 2005 era emersa la necessità di sottoporre l’intervento a procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) prima esclusa con prescrizione amministrativa di “screening” sostitutivo, in particolare in ragione della scoperta di materiale da trattare in bonifica da classificare in termini di rifiuti pericolosi, e ciò, nella prospettiva della deducente, aveva comportato maggiori e non prevedibili costi da imputare a Eni, che aveva a sua volta rilasciato al riguardo un’opposta attestazione nelle precedenti fasi amministrative;

– era analogamente emersa la necessità di escavazioni molto maggiori con pari incremento dei costi, anche questi, nella prospettiva della deducente, imputabili a Eni che avrebbe sottaciuto tale necessità di cui non avrebbe potuto non essere a conoscenza.

Ciò posto, la deducente chiedeva i conseguenti danni.

Il tribunale, davanti al quale resisteva Eni opponendo in specie che il contratto in discussione aveva ostativamente natura transattiva, rigettava la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello che, pur escludendo, a differenza del giudice di prime cure, che Helios avesse agito quale mandataria di Grifil nella stipula del contratto con Eni, concordava nel qualificare transazione il negozio del 2005, con conseguente assunzione dei rischi inerenti all’attività di bonifica da parte di Helios. La Corte di appello valorizzava, soprattutto, in tal senso, la previsione del contributo espressamente definito forfettario di cui si era fatto carico Eni; il richiamato tenore letterale della scrittura; il tenore letterale di espressioni rinvenibili nel piano industriale, del maggio 2005, dell’allora proprietaria del sito, e nella nota integrativa al bilancio chiuso nel 2010 della Helios. La Corte di seconde cure, infine, rigettava la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da Eni, per mancanza di prova del pregiudizio sofferto.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Helios articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in due motivi, Eni.

Il Pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente era estranea ai contenziosi pendenti tra Eni e Grifil di cui non aveva ancora acquisito le quote al momento della stipula del contratto del 2005, sicchè non avrebbe potuto disporre dei diritti dell’allora proprietaria del sito, con l’ulteriore conseguenza che il profilo transattivo era accessorio all’accordo e subordinato all’evento futuro e incerto dell’acquisizione delle quote societarie della Grifil da parte della medesima Helios. Il contratto del 2005 con Eni, pertanto, non poteva qualificarsi complessivamente come fatto dalla Corte territoriale bensì come appalto, secondo quanto argomentato nel secondo motivo.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1371 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: la transazione cui alcune espressioni nel contratto del 2005 si riferivano, era estranea a quest’ultimo perchè ancora da stipulare con atto separato e successivo, secondo quanto esposto nella prima censura; il contributo unitario era in realtà corrispettivo, come desumibile dal suo correlarsi agli stati di avanzamento dei lavori, e quindi soggetto alla disciplina dell’art. 1660 c.c., sulle relative variazioni; le espressioni del piano industriale del 2005 e della Nota integrativa al bilancio chiuso nel 2010, erano irrilevanti perchè le prime contenute in un atto non proprio della deducente, e le seconde in un atto successivo di anni al negozio con Eni; l’entità del contributo, di circa 15 milioni di Euro, era sintomo della sua corrispettività; il corrispettivo in parola, così correttamente inteso era legato agli atti amministrativi e tecnici rilevanti per la bonifica.

Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, ovvero la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1229 c.c., poichè la Corte di appello erroneamente non avrebbe esaminato ovvero ritenuto e pronunciato la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la liberazione di Eni da ogni responsabilità direttamente o indirettamente connessa alla bonifica, profilo che avrebbe dovuto valutarsi prescindere dalla qualificazione anche in termini transattivi del negozio.

Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337,1338,1374,1375 e 1175 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato ritenendo smentito dagli atti il silenzio di Eni sulle maggiori necessità tecniche della bonifica, posto che il consulente d’ufficio, incaricato nell’accertamento tecnico cautelare precedente il giudizio di merito, aveva segnalato la necessità di VIA, invece esclusa da Eni, per la presenza di materiali pericolosi e la potenzialità effettiva dell’impianto, e posto che in nessuna parte del progetto di bonifica, commissionato da Eni e su cui si era basato il contratto, si parlava delle molto maggiori quantità da escavare poi risultate e determinanti la crescita esponenziale dei costi, con conseguente violazione degli obblighi di buona fede nonchè collaborativi e informativi gravanti sulla controparte negoziale.

1.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3 e art. 115 c.p.c., u.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nel rigettare la domanda per responsabilità processuale aggravata stante che la decisiva natura transattiva del contratto in discussione emergeva da amissioni della stessa controparte, ferma la possibilità di liquidare il ristoro del pregiudizio anche in base al fatto notorio.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di tale gravame, avrebbe dovuto statuirsi compiuta condanna alla rifusione di tutte le spese processuali a carico di Helios.

2. I primi due motivi di ricorso principale sono in parte inammissibili, in parte infondati.

In primo luogo va segnalato che la ricorrente principale non riassume tutte le circostanze storiche necessarie ad apprezzare appieno i fatti processuali, nè riporta compiutamente il tenore della scrittura contrattuale oggetto di discussione, elementi, tutti, desumibili compiutamente solo dal controricorso, oltre che dalla sentenza gravata, con conseguenti profili d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Nel merito cassatorio, va evidenziato che al fine di qualificare come transazione un contratto non è necessario che tra le parti sia attualmente pendente una lite, potendosi diversamente mirare a prevenire le future liti che dovessero insorgere tra le parti negoziali, come chiarito dallo stesso art. 1965 c.c., invocato.

Per questo motivo, al fine di ritenere violata la norma citata, non risulta decisiva la circostanza per cui le liti pacificamente pendessero tra Eni e Grifil, nei termini precisamente sintetizzati in controricorso, a seguito degli atti amministrativi che avevano ingiunto le opere di bonifica a Eni, quale ritenuto responsabile dell’inquinamento perchè titolare della dimessa raffineria, e a Grifil quale proprietaria.

Per lo stesso motivo risulta assorbita la questione per cui Helios non avrebbe avuto la capacità di disporre dei diritti di Grifil. Ciò che rileva – nella prospettiva ricostruttiva sui cui limiti di sindacabilità in questa sede si sta per dire – è che il contratto era diretto, a mente della plausibile ricostruzione della Corte territoriale, a prevenire le controversie tra le due parti.

Che poi queste controversie fossero ragionevolmente attendibili, secondo la complessiva ricostruzione fattuale della Corte di appello, risulta dalla pacifica circostanza per cui non solo, come dettagliato nel controricorso, nel 2004 Helios aveva acquisito il diritto di acquistare l’intero capitale sociale di Grifil, ma anche dal fatto che tale diritto fu esercitato immediatamente dopo (il giorno dopo la stipula del contratto con Eni) dalla Helios (che infine incorporerà la società acquistata nel 2007).

Quanto alla complessiva ricostruzione negoziale effettuata dalla Corte territoriale deve ribadirsi il principio per cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di clausole contrattuali, non può formulare censure che si risolvono nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di un contratto sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr., ad esempio, Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987).

Per questa ragione non sono ammissibili le proposte di lettura alternativa agitate dalla ricorrente principale, laddove il Collegio di appello ha plausibilmente desunto la qualificazione assunta da molteplici elementi sicuramente in tal senso sufficienti quali: la natura forfettaria del contributo, tale definito, cui si era obbligata Eni; le premesse contrattuali secondo cui “in vista della prossima acquisizione dell’intero capitale sociale di Grifil” vi era la disponibilità a “definire amichevolmente le controversie” sopra ricordate; la clausola contrattuale per cui “in caso di perfezionamento dell’acquisto delle quote predette” si rimarcava il potere di Helios di transigere le controversie con Eni; gli analoghi riferimenti nel piano industriale del maggio 2005 “su carta intestata Helios”, e nella Nota integrativa al bilancio 2010 della medesima Helios.

In particolare poi, quanto al fatto che il contributo – la cui entità è indice del tutto equivoco – fosse legato ai SAL, per un verso questo non è riscontrabile dalle clausole contrattuali non compiutamente riportate dalla ricorrente principale ex art. 366 c.p.c., n. 6, per altro verso non è circostanza univoca nel quadro della molteplice possibilità di opzioni ricostruttive del contratto, tanto più che era spiegabile con il fatto che sebbene fosse proprio Helios – diversamente da quanto accade usualmente per l’appaltatore – a essere interessata alla bonifica dell’area, nella prospettiva di acquisirne la proprietà per il tramite di Grifil, a ciò era interessata anche Eni cui le autorità amministrative avevano rivolto prescrizioni in quel senso quale ritenuto responsabile dell’inquinamento. Aspetto, quest’ultimo, che spiega meglio anche i rapporti – peraltro non meglio dettagliati in ricorso rispetto agli atti processuali delle pregresse fasi di merito – del contributo stesso con le valutazioni amministrative e tecniche.

Quanto al fatto che le espressioni sulla disponibilità a transigere fossero interpretabili nel senso di future definizioni transattive delle controversie, si tratta ancora una volta di letture complessivamente alternative e, peraltro, spiegabili nel senso di rimandare alla compiuta definizione delle singole vertenze per come in concreto in essere.

Quanto al fatto che il piano industriale non fosse di Helios e la Nota integrativa al bilancio fosse di molto tempo successiva, valgono analoghe considerazioni in uno alla circostanza che il primo aspetto è stato valorizzato nellaL prospettiva dell’acquisizione di Grifil da parte di Helios, in coerenza con l’indice della carta intestata sopra richiamato, e il secondo è stato valorizzato, evidentemente, come condotta successiva legittimamente indicativa.

2.1. Il terzo motivo di ricorso principale è infondato.

La Corte territoriale ha esaminato e si è implicitamente pronunciata sulla clausola in discussione, nel senso che, transattivamente, la Helios si assumeva i rischi tecnici e amministrativi della bonifica, senza che tale patto in alcun modo escludesse la responsabilità per dolo o colpa grave.

Nè parte ricorrente ripropone censure inerenti al preteso dolo contrattuale incidente se non nella cornice dell’ultima censura di cui si sta per dire.

2.2. Il quarto motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato.

Nella discussa cornice ricostruttiva della Corte territoriale, dell’intervenuta transazione, con assunzione dei rischi e costi di bonifica ad opera di Helios, a fronte della definizione dei rapporti tra le società quali vagliabili nella prospettiva dell’acquisizione della Grifil, la sopravvenuta necessità di VIA e quella di maggiori escavazioni rientrano nell’alea in concreto fisiologicamente negoziale.

Al contempo, va rimarcato che:

– la VIA è soggetta alle determinazioni delle competenti autorità amministrative e non a decisioni della parte privata;

– la presenza di materiali pericolosi sottesi alla necessità di VIA, in tesi sottaciuta da Eni, viene rilevata dal consulente d’ufficio dell’accertamento tecnico preventivo, riportato dalla stessa parte principale, in termini dubitativi (“potrebbero essere in alcuni casi classificati, in prima approssimazione, come pericolosi”);

– la potenzialità dell’impianto, seconda ragione dell’indicata correttezza della VIA, è riferita dallo stesso consulente, secondo quanto anche in questo caso riportato in ricorso, al progetto di bonifica conosciuto dalla stessa Helios;

– è accertamento in fatto non riesaminabile in questa sede quello per cui i connessi impianti manufatti interrati costituivano circostanza segnalata nelle analisi progettuali stesse e anch’esse parimenti conosciute.

A tale ultimo riguardo il ricorso sollecita una rilettura istruttoria estranea al giudizio di legittimità.

In questo contesto, dunque, non emerge alcuna violazione degli obblighi contrattuali protettivi di buona fede e informazione.

3. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.

I profili di controvertibilità della fattispecie, sopra evidenziati, escludono i presupposti per la responsabilità processuale aggravata.

Il secondo motivo di ricorso incidentale è conseguentemente assorbito.

4. Spese secondo soccombenza con compensazione per un quinto stante il limitato profilo di soccombenza reciproca.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente e ricorrente incidentale liquidate in Euro 10.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali, con compensazione per un quinto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, ciascuno, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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