Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28630 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28630 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 20196-2012 r.g.
proposto da:
– ALBITALIA soc. coop. sociale r.l. in liquidazione (c.f. 01840800039),
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma in
via Paolo Emilio n. 34, nello studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi,
rappresentata e difesa dagli Avv.fi Marco Giani e Alberto Tedoldi per
procura rilasciata in calce ai ricorsi introduttivi notificati ad Albitalia;
– ricorrente contro
– SCRAB GABRIELLA, MASUELLO CRISTINA, TORREANO
GATTO FRANCA, MURRU DANIELA;
– KINETIKA s.r.l.
– resistenti avverso la sentenza n. 93/12 del Tribunale di Ivrea depositata in data
9.08.2012 nelle cause riunite n. 322-323-332-350/11 r.g.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10.10.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Marnmone;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto

CU

Data pubblicazione: 23/12/2013

21. Albitalia in liqu. c. Scrab Gabriella ed altri (20196-12)

-2-

1.- Con separati ricorsi Scrab Gabriella, Masuello Cristina,
Torreano Gatto Franca e Murru Daniela esponevano di essere
impiegate presso una casa di riposo e cura sita in Vestigrié (TO) gestita
fino al 31.07.09 da Albitalia cooperativa sociale, cui dal 1°.08.09 era
subentrata Kinetika s.r.1., di modo che esse senza soluzione di
continuità erano passate alle dipendenze di quest’ultima. Tanto
premesso, chiedevano al Giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea, nel
cui circondario è situata detta casa di cura, la condanna di entrambe
dette società al pagamento di somme che assumevano indebitamente
trattenute nella busta paga del mese di luglio 2009.
2.- Costituitasi la sola soc. cooperativa ed eccepita dalla stessa
l’incompetenza territoriale del giudice adito nei propri confronti,
essendo trascorsi sei mesi dalla cessazione dell’attività aziendale, il
Tribunale, riuniti i ricorsi e ritenuta la propria competenza territoriale,
con sentenza del 9.08.12 accoglieva la domanda e condannava in
solido le due società al pagamento di varie somme in favore delle
ricorrenti.
3.- Questa ordinanza è stata impugnata da Albitalia con istanza
di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 43 c.p.c. Le lavoratrici
istanti e Kinetika s.r.l. non svolgono attività difensiva. Il consigliere
relatore ha depositato relazione scritta ai sensi degli artt. 375, 380 bis e
380 ter c.p.c.
4.- Parte ricorrente, premesso che entrambe le società
convenute al momento del deposito dei ricorsi avevano sede in Milano
e che il contratto di lavoro risulta stipulato in Melzo (MI), contesta la
competenza del Tribunale di Ivrea sotto due profili:
4.1.- assumendo l’inapplicabilità al caso di specie della
disposizione dell’art. 413, c. 3, c.p.c. — per il quale la competenza del
giudice del luogo in cui si trova l’azienda cui il lavoratore era addetto
permane per i sei mesi successivi al trasferimento dell’azienda o la sua
cessazione — essendo i ricorsi presentati dopo che era ormai trascorso
un semestre dal 31.07.09, data in cui essa aveva lasciato la gestione
della casa di cura;
4.2.- rilevando che non sarebbe in ogni caso applicabile l’art. 33
c.p.c. in materia di cumulo soggettivo delle domande, per cui le cause
che dovrebbero essere proposte dinanzi a giudici diversi, se sono
connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere promosse davanti
al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere
decise in unico processo.
5.- Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice di
merito ritiene applicabile la norma dell’art. 413, c. 2 (foro dell’azienda
o di una sua dipendenza “alla quale è addetto il lavoratore o presso la
quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”),
rilevando che le lavoratrici hanno continuato a svolgere le mansioni

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale
di Ivrea, nulla disponendo per le spese.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presidente

loro assegnate alle dipendenze di Kinetika s.r.l. senza soluzione di
continuità nell’ambito della stessa organizzazione produttiva, non
ostando che la domanda sia stata proposta nei confronti del cedente
(pur contestualmente al cessionario) oltre sei mesi dopo la cessazione,
atteso che il diritto la determinazione della competenza rientrerebbe
tra i diritti conservati nei confronti del cedente ai sensi dell’art. 2112
c.c.
Tale interpretazione della norma appare corretta, in quanto l’art.
2112 c.c. — nel prevedere che nel caso di trasferimento di azienda il
rapporto di lavoro continua con il cessionario “ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano” — consente la conservazione
anche di tutti quei diritti che sono strumentali ai diritti direttamente
derivanti dal rapporto di lavoro, quali quelli attinenti la tutela giudiziale
(Cass. 15.01.13 n. 768). In senso contrario non può richiamarsi l’art.
413, c. 3, c.p.c., dato che il trasferimento di azienda cui fa riferimento
questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede
dell’azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un
soggetto a un altro (Cass. 27.04.01 n. 6143).
6.- Infondato il primo motivo, il secondo è inconferente, in
quanto contesta una argomentazione che non risulta adottata nella
sentenza impugnata.
7.- In conclusione, deve ritenersi che correttamente la
competenza territoriale sia stata radicata dinanzi al Tribunale nel cui
circondario è situata la struttura cui sono materialmente adibiti le
lavoratrici ricorrenti. Il ricorso va, dunque, rigettato e va dichiarata la
competenza territoriale del Tribunale di Ivrea.
8.- Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo i resistenti
svolto attività difensiva.

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