Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2863 del 07/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2863 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 26445-2012 proposto da:
PERIN ANGELO RNNGL51P11E684D) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA VIA XX SETTEMBRE n. 98/G, presso lo studio
dell’avvocato SCATAMACCHIA FABIO, che lo rappresenta e
difende unitamente a se medesimo, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO GRAN BECCHERIA SAS DI
DAL MONTE GIUSEPPE & C. E DEL SOCIO DAL MONTE
GIUSEPPE in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 07/02/2014

La Corte rilevato che sul ricorso n. 26445/12 proposto da Perin
Angelo nei confronti del Fallimento di Gran Beccheria di Dal

consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc, la
relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, rilevato.
che Perin Angelo ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di cinque motivi avverso il decreto del Tribunale di
Bassano del Grappa, depositato il 12.10.12, con cui, veniva
rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento di Gran
Beccheria di Dal Monte Giuseppe & C sas e di quello del socio
Dal Monte Giuseppe;
che il fallimento ha resistito con controricorso.

Osserva.
Con il primi due motivi di ricorso il ricorrente deduce che,
essendosi il fallimento costituito nel giudizio di opposizione
solo in sede di udienza e non nel termine di 10 giorni prima di

Monte Giuseppe & C sas e del socio Dal Monte Giuseppe, il

unitamente all’avvocato GOTTARDO SERGIO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;

controricorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 29/2012 del TRIBUNALE

12/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Fabio Scatamacchia che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Sabina Ciccotti che si riporta
agli scritti.

Ric. 2012 n. 26445 sez. MI – ud. 17-12-2013
-2-

di BASSANO DEL GRAPPA dell’11.10.2012, depositato il

cui all’art 99 a, l ‘eccezione sollevata circa il valore delle
controversie in cui esso ricorrente aveva prestato la propria
attività professionale, era inammissibile perché tardiva e che,

era verificata una violazione del contraddittorio.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono
manifestamente infondati.
La contestazione circa il valore di una controversia non
costituisce una eccezione in senso stretto bensì una mera
difesa che può essere proposta in qualunque fase del giudizio.
E’ appena il caso di ricordare che l’eccezione in senso stretto,
in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo
dedotto dall’attore non è deducibile la prima volta nel giudizio
di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali
le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l’avversa
pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o
modificativi del diritto esercitato.( Cass 816/09)
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso
esame della documentazione prodotta.

avendo il Tribunale deciso anche sulla base di tali eccezioni, si

Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico non
essendo indicati quali atti rilevanti ai fini del decidere non sono
stati presi in considerazione dal Tribunale.

applicazione dell’art 5 comma 3 della Tariffa stragiudiziale
forense che consente di aumentare i massimi tariffari fino al
doppio in relazione all’importanza della prestazione.
Il motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale con
valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di
legittimità, escluso la straordinaria importanza della
prestazione professionale.
Con il quinto motivo si contesta la violazione degli artE229 e
seg. c.c perché il Tribunale ha considerato che il progetto
divisionale non era stato ritenuto meritevole di accoglimento
da parte del Tribunale e della Corte d’appello.
Secondo il ricorrente sarebbe stato in tal modo violato il
principio secondo cui l’obbligazione del professionista è di
mezzi e non di risultato.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata

Il motivo è manifestamente infondato rientrando nella
determinazione degli onorari anche la valutazione dei risultati
e dei vantaggi conseguiti dal cliente..

consiglio ricorrendo i requisiti di cui all ‘art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 18.08.2013
Il Cons. relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni d quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM

Il ricorso può in conclusione essere trattato in camera di

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 2,000 ,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre

accessori di legge. ci) IN F40926 MIA e02.Art-uo Cograoracou,04.4v

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