Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2863 del 06/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2018, (ud. 12/01/2018, dep.06/02/2018),  n. 2863

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 933 del 2016 (pubblicata il 16 agosto 2016), in reiezione dell’appello proposto dal sig. S.B., cittadino della (OMISSIS), proveniente dal (OMISSIS) e di religione musulmana, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale e quelle subordinate, pure proposte.

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la narrazione dei fatti svolta dal richiedente asilo (persecuzione per ragioni politiche), era generica e non attendibile (in quanto riguardante un movimento di piccola consistenza e poco noto: l’associazione politica Dabondy), perciò non credibile, e il preteso diritto non suscettivo di tutela. Nè la documentazione prodotta in appello, attestante una persecuzione penale nel Paese di provenienza, pur esaminata, non appariva di rilievo e connessa alla narrazione svolta dal richiedente l’asilo e le altre forme di protezione subordinate.

Il ricorrente assume (con due mezzi) la violazione di legge e la carenza motivazionale, la mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di specifici documenti.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso è manifestamente fondato in quanto, il giudice di merito pur esaminando i documenti prodotti dal richiedente asilo (in versione originale e in forma tradotta) non solo non ne riferisce il contenuto e nè li esamina ma, limitandosi a definirli come relativi a un procedimento penale di non chiara identificazione e comprensione, che “sembre”rebbe non attinente alla narrazione dei fatti così come svolta, non solo impedisce a questa Corte di comprendere il relativo passaggio motivazionale e la sua decisività ma, soprattutto, incorre in una violazione di legge (sotto forma di violazione dei principi relativi alla protezione internazionale dello straniero) laddove afferma l’irrilevanza di un tale supporto probatorio (riguardante la dimostrazione della propria persecuzione in Patria e versato in atti dal ricorrente) perchè “fa riferimento a condotte violative di norme penali”.

Infatti, lo scopo dell’esame di un’istanza di protezione internazionale non è solo quello è di verificare se la denunciata lesione dei propri diritti umani avvenga in forma diretta e brutale ma anche quello di accertare se la contestata violazione di norme di legge nel Paese di provenienza sia opera degli organi costituzionalmente preposti a quel controllo e se essa costituisca una corretta attività degli organi istituzionali ovvero una surrettizia e palese violazione dei diritti umani (che, secondo le Carte internazionali, devono essere garantite a tutti gli uomini, indipendentemente dalla propria appartenenza ad una “razza”, ad un genere e ad una fede (religiosa o politica)), cosicchè la violazione di norme penali, ascritta (come nella specie) al richiedente asilo deve consistere in una legittima reazione dell’ordinamento all’infrazione commessa e non costituire una forma (indiretta e, perciò, più insidiosa) di persecuzione razziale o di genere o politico-religiosa verso il denunciante la violazione dei diritti umani, in proprio danno.

Non avendo correttamente considerato questo rilevante profilo, con violazione dei principi richiamati, il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio e la causa rimessa alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, riesaminerà le questioni sottoposte e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte;

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1^ sezione civile, il 12 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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