Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28629 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28629 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 18064-2012 r..g.
proposto da:
– ALBITALIA soc. coop. sociale r.l. in liquidazione (c.f. 01840800039),
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma in
via Paolo Emilio n. 34, nello studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Giani e Alberto Tedoldi per
procura rilasciata in calce ai ricorsi introduttivi notificati ad Albitalia;

– ricorrente contro
– VUGLIANO SIMONETTA e CIGNA TIZIANA;
– KINETIKA s.r.l.

resistenti –

avverso l’ordinanza pronunziata in data 20.06.2012 dal Tribunale di
Ivrea nelle cause riunite n. 299/11 e 315/11 r.g., recante dichiarazione
di competenza territoriale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10.10.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto

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C L)

Data pubblicazione: 23/12/2013

20. Albitalia in liqu. c. Cigna Tiziana ed altri (18064-12)

-2-

1.- Con separati ricorsi Vugliano Simonetta e Cig-na Tiziana
esponevano di essere impiegate presso una casa di riposo e cura sita in
Vestigné (TO) gestita fino al 31.07.09 da Albitalia cooperativa sociale,
cui dal 1°.08.09 era subentrata Kinetika s.r.1., di modo che esse senza
soluzione di continuità erano passate alle dipendenze di quest’ultima.
Tanto premesso, chiedevano al Giudice del lavoro del Tribunale di
Ivrea, nel cui circondario è situata detta casa di cura, la condanna di
entrambe dette società al pagamento di somme che assumevano
indebitamente trattenute nella busta paga del mese di luglio 2009.
2.- Costituitasi la sola soc. cooperativa ed eccepita dalla stessa
l’incompetenza territoriale del giudice adito nei propri confronti,
essendo trascorsi sei mesi dalla cessazione dell’attivit aziendale, riuniti
i ricorsi, il Giudice dichiarava con ordinanza del 261.06.12 la propria
competenza territoriale e disponeva il rinvio della causa per la
discussione. A motivazione di tale decisione il giudice, rilevato che in
base alla tesi prospettata da Albitalia egli sarebbe stato territorialmente
competente con riferimento alla sola Kinetika s.r.1., riteneva applicabile
il disposto dell’art. 33 c.p.c. riscontrando nella fattispecie l’esistenza di
cause connesse per l’oggetto e per il titolo.
3.- Questa ordinanza è stata impugnata da Albitalia con istanza
di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 43 c.p.c. Le ricorrenti e
Kinetika s.r.l. non svolgono attività difensiva. Il consigliere relatore ha
depositato relazione scritta ai sensi degli artt. 375, 380 bis e 380 ter
c.p.c.
4.- Parte ricorrente, premesso che entrambe le società
convenute al momento del deposito dei ricorsi avevano sede in Milano
e che il contratto di lavoro risulta stipulato in Melzo (MI), contesta la
competenza del Tribunale di Ivrea sotto due profili:
4.1) assumendo l’inapplicabilità al caso di specie della
disposizione dell’art. 413, c. 3, c.p.c. — per il quale la competenza del
giudice del luogo in cui si trova l’azienda cui il lavoratore era addetto
permane per i sei mesi successivi al trasferimento dell’azienda o la sua
cessazione — essendo i ricorsi presentati dopo che era ormai trascorso
un semestre dal 31.07.09, data in cui essa aveva lasciato la gestione
della casa di cura;
4.2) rilevando che non sarebbe in ogni caso applicabile l’art. 33
c.p.c. in materia di cumulo soggettivo delle domande, per cui le cause
che dovrebbero essere proposte dinanzi a giudici diversi, se sono
connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere promosse davanti
al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere
decise in unico processo.
5.- L’istanza di regolamento di competenza investe la Corte di
cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice
competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente

20. Albitalia in liqu. c. Cigna Tiziana ed altri (18064-12)

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posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, il che
conferisce alla stessa il potere di valutare ogni elemento utile acquisito
al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o
prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano fatto le parti
(Cass., S.u., 11.10.02 n. 14569, nonché la sentenza Sezione semplice
29.9.04 n. 19591).
6.- E’, inoltre, principio costantemente affermato che la
competenza va determinata ex art. 5 c.p.c. sulla base all’oggetto della
domanda proposta dall’attore e dell’esposizione dei fatti posti a
fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un’artificiosa
allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice
precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni
al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie
prospettazioni dei fatti (Cass. 4.8.05 n. 16404 e 30.4.05 n. 9013).
7.- Tanto premesso, deve rilevarsi che dall’esame del ricorso
introduttivo emerge che parte attrice afferma che per la gestione della
casa di cura esisteva originariamente un contratto di appalto tra
Albitalia (appaltatore) e Kinetika (committente) e che quest’ultima
dalla data dell’1.08.09 intraprese in proprio la gestione aziendale,
assumendo il personale precedentemente impiegato da Albitalia;
secondo la tesi prospettata, dunque, tra le due società esisterebbe
solidarietà nei confronti dei dipendenti per il pagamento dei
trattamenti retributivi ed i contributi ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003.
Con la cessazione del contratto di appalto, nel caso di specie, si
sarebbe realizzato un trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112
c.c., atteso che questa situazione giuridica ricorre tutte le volte che,
rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto la
sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo
strumento tecnico-giuridico adottato essendo sufficiente, ai fini
dell’integrazione delle condizioni per l’operatività della tutela del
lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati
ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia la continuità nell’esercizio
dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni
organizzati dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima (Cass. 23.07.12 n.
12771).
8.- Tale prospettazione, ad avviso del Collegio, legittima la
competenza territoriale del giudice adito, in quanto l’art. 2112 c.c. — nel
prvedere che nel caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro
continua con il cessionario “ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
ne derivano” — consente la conservazione anche di tutti quei diritti che
sono strumentali alla relativa tutela giudiziale (Cass. 15.01.13 n. 768),
ivi compresa quindi la possibilità di ricorrere ad uno dei fori alternativi
previsti dall’art. 413. In senso contrario non può richiamarsi l’art. 413,

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale
di Ivrea, nulla disponendo per le spese.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presidente

c. 3, c.p.c., dato che il trasferimento di azienda cui fa riferimento
questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede
dell’azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un
soggetto a un altro (Cass. 27.04.01 n. 6143).
9.- In conclusione, a prescindere dalla tesi sostenuta dal giudice
di merito, deve ritenersi che correttamente la competenza territoriale
sia stata radicata dinanzi al Tribunale nel cui circondario è situata la
struttura cui sono materialmente adibiti i lavoratori ricorrenti. Il ricorso
va, dunque, rigettato e va dichiarata la competenza territoriale del
Tribunale di Ivrea.
10.- Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo i
resistenti svolto attività difensiva.

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