Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28629 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5949-2011 proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE del 15.12.09,

depositato il 04/02/2010, nel procedimento n. V.G. 335/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che ha concluso per l’inammissibilità o correzione d’errore

materiale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 – Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 de 2001 proposta da parte ricorrente condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.000,00 in luogo della somma di Euro 4.000,00 richiesta con il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del ridimensionamento della domanda e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite. Deduce di avere limitato la domanda alla diversa misura dell’indennizzo “ritenuta di giustizia”. L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Osserva il Collegio che “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo¯ (Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009; Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976).

Sennonchè appare fondata la censura dal punto di vista motivazionale in relazione all’avvenuta integrale compensazione delle spese in quanto se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 5598 del 2010).

D’altra parte nell’interpretare una domanda di condanna al pagamento di una somma determinata “o di quell’altra che risulti in corso di causa o “ritenuta di giustizia” non può ritenersi che quest’ultima locuzione, usata dall’attore, sia una mera espressione di stile, nè che essa contenga la pretesa di una somma superiore a quella risultante dal calcolo fondato sui dati indicati dallo stesso attore.

“A tale espressione deve invece attribuirsi un significato suo proprio, rilevante sul piano processuale, cioè quello di evitare all’attore – che ha formulato una domanda subordinata di ammontare non precisato, ma inferiore a quello espressamente richiesto – la sua parziale soccombenza, con eventuali effetti, per lui pregiudizievoli, sulla statuizione relativa alle spese di lite” (Sez. 1, Sentenza n. 699 del 17/03/1970).

L’impugnato decreto deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di 1/2 delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase.

Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di 1/2 delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in Euro 50 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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