Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28628 del 23/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28628 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 16602-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
PULLI CLEMENTINA giusta mandato speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –

2013
6807

contro

BALESTRA ROMEO, BALESTRA MARIA ANTONIETTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5309/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 9/06/2010, depositata il 14/06/2010;

Data pubblicazione: 23/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/09/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente
che si riporta agli scritti;

che aderisce alla relazione.

4,/

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE

16602/2011 Inps c. Balestra Maria Antonietta + 1 eredi di Zaccaro Zaira
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza

diritto di Zaccaro Zaira a percepire l’indennità integrativa speciale sulla pensione di vecchiaia
erogata dall’Inps, gestione AGO. Affermava la Corte territoriale che nella specie non era applicabile
il divieto di doppio percepimento di detta indennità, il quale opera quando il doppio trattamento sia
a carico dell’assicurazione generale e non anche nel caso di specie, in cui l’Inps erogava un solo
trattamento, l’altro essendo a carico dell’INPDAP, giacché la Zaccaro godeva di pensione di
reversibilità Inpdap su cui veniva erogata l’indennità integrativa speciale.
L’Inps propone ricorso per cassazione nei confronti degli eredi della Zaccaro deceduta nelle more,
ossia Balestra Maria Antonietta e Balestra Romeo, che non si sono costituiti.
Con il primo motivo l’Inps, denunciando la violazione della L. n. 324 del 1959, art. 2 e della L. n.

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con cui era stato dichiarato il

-1r

364 del 1975, art. 1, sostiene che l’indennità integrativa speciale non è stata mai prevista ad
integrazione delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria.
Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 843 del 1978, art. 19, sostiene che il
divieto di cumulo di diversi trattamenti diretti all’adeguamento delle pensioni all’aumento del costo
della vita ha carattere generale e che la disposizione richiamata, comma secondo, prevede che in
caso di concorso di una pensione statale con una pensione dell’assicurazione generale, sia
corrisposta unicamente l’indennità integrativa speciale sulla prima di tali pensioni.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Infatti è già stato affermato ( Ordinanza sez. 6° civile n.. 13783/2010) che , come rilevato nel
ricorso dell’Inps, nell’assicurazione generale non ha mai trovato applicazione l’indennità integrativa
speciale che fu introdotta dalla legge 324/59 solo per il personale statale in servizio e in pensione,
mentre nell’AGO l’adeguamento delle pensioni è stato assicurato da meccanismi diversi, variati nel
tempo, come la perequazione di cui all’art. 19 legge 153/69, e successivamente secondo la
disciplina di cui all’art. 10 legge 160/75, ed ancora dall’art. 21 legge 730/83, mai però attraverso
l’applicazione dell’istituto della indennità integrativa speciale.

1

La fondatezza del primo motivo, ossia la esclusione in radice del diritto alla indennità integrativa
speciale sulla pensione AGO esime dall’esame del secondo, concernente la ammissibilità del
cumulo tra trattamenti collegati all’aumento del costo della vita.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti a seguito del principio affermato, la causa va
decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

P.Q.M.
La Cote accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
di cui al ricorso introduttivo. Condanna i soccombenti in solido al pagamento delle spese dell’intero
.4030
giudizio liquidate, quanto al primo grado in euro 440Q( 200 diritti e 800 onorari) per l’appello in
euro 1.230 ( 200 diritti e 1.000 onorari) e per il presente giudizio in euro 50 per esborsi e 2.000 per
onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2013.

Il presidente

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA