Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28628 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5948-2011 proposto da:
P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controrlcorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE del 19.1.2010,
depositato il 04/02/2010, nel procedimento n. V.G. 743/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che ha concluso per l’inammissibilità o correzione d’errore
materiale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.000,00 in luogo della somma di Euro 4.000,00 richiesta con il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite. Deduce di avere limitato la domanda alla diversa misura dell’indennizzo “ritenuta di giustizia”.
L’Amministrazione intimata resiste con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato notificato il decreto, in forma esecutiva, presso l’Avvocatura distrettuale costituita dinanzi alla Corte di appello il 24.2.2010 mentre il ricorso è stato notificato in data 8.3.2011.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2.- Osserva il Collegio che la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Sez. 50, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009).
Principio ancora più valido a seguito della modifica dell’art. 479 c.p.c., comma 2. Pertanto, è fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall’Amministrazione resistente. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011