Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28628 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7813/2017 proposto da:

B.F., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 103, presso lo studio

dell’avvocato LUISA GOBBI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato YVONNE MESSI;

– ricorrenti principali controricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati SILVIA MANGILI, e VITO GRITTI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 278/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/09/2016 R.G.N. 17/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Brescia ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da B.F. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe ed aveva accolto la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Bergamo;

2. i ricorrenti, tutti addetti al servizio di Polizia municipale, avevano rivendicato, in aggiunta all’indennità prevista per i lavoratori turnisti dall’art. 22 del CCNL per il personale del comparto enti locali, la maggiorazione ex art. 24 dello stesso CCNL per l’attività prestata nelle festività infrasettimanali, ed il Comune, nel resistere alla domanda, aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte a detto titolo ai ricorrenti sino all’agosto 2013, perchè solo a partire da tale data, in ragione degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l’ente aveva ritenuto che il trattamento previsto dal richiamato art. 22, fosse onnicomprensivo;

3. la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla non spettanza della maggiorazione ex art. 24 CCNL 14/9/2000 ed ha evidenziato che per i lavoratori che operano ordinariamente in turni avvicendati l’indennità fissata dall’art. 22 dello stesso c.c.n.l. copre interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro;

4. il giudice d’appello ha, invece, ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale era stato censurato l’accoglimento della domanda riconvenzionale ed ha evidenziato che gli appellanti sino all’agosto 2013 non avevano percepito alcuna maggiorazione ulteriore, perchè a tutti il Comune aveva concesso il riposo compensativo;

5. l’ente in via riconvenzionale aveva domandato la restituzione delle “indebite differenze percepite nel quinquennio antecedente” e, pertanto, la domanda non poteva essere accolta, giacchè solo in grado di appello il Comune aveva sostenuto che il riposo compensativo comporta un costo equivalente all’esborso retributivo e contributivo per il lavoro straordinario, ma questa domanda, di natura sostanzialmente risarcitoria, aveva un petitum diverso rispetto all’azione di ripetizione di indebito proposta;

6. per la cassazione della sentenza B.F. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese il Comune di Bergamo, che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato anch’esso ad un’unica censura;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso principale denuncia, con un unico motivo formulato ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 260 del 1949, artt. 1, 2 e 5, art. 24, comma 2, del CCNL 14/9/2000 per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, dell’art. 17 CCNL 5/6/1997, dell’art. 22 CCNL 1/4/1999 e sostiene, in sintesi, che la prestazione di lavoro nel giorno festivo infrasettimanale non può essere ritenuta ordinaria per il lavoratore turnista il quale, al pari di ogni altro dipendente, ha diritto ad astenersi dal lavoro in occasione della festività e, quindi, a percepire la maggiorazione per il lavoro straordinario;

2. il ricorso incidentale addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale e di non avere considerato che il riposo compensativo, concesso su richiesta dei dipendenti, secondo la previsione contrattuale è alternativo al pagamento del lavoro straordinario, sicchè, in ragione dell’equivalenza della prestazione, all’ente andava restituita la maggiorazione, pari al costo sostenuto per consentire la fruizione del riposo;

3. il ricorso principale deve essere rigettato perchè la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità all’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, comma 5 CCNL 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24, che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro (cfr. fra le tante Cass. n. 8458/2010; Cass. n. 21524/2010; Cass. n. 7726/2014; Cass. n. 18942/2016; Cass. n. 28983/2017; Cass. n. 30365/2017; Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019);

3.1. le pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno valorizzato a fini interpretativi l’inequivoco tenore letterale del citato art. 22, che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l’istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all’indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, che esclude l’invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall’art. 24;

4. il ricorso principale non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso perchè, quanto alla denunciata violazione della L. n. 260/1949 dalla quale deriverebbe la nullità dell’art. 22 del CCNL citato, fa leva su principi affermati in controversie nelle quali veniva in rilievo la contrattazione collettiva di diritto comune, principi non estensibili all’impiego pubblico contrattualizzato, giacchè in quest’ambito il rapporto fra le fonti, ed in particolare fra legge, contratto collettivo e contratto individuale, è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3;

4.1. la disposizione, applicabile alla fattispecie nel testo originario perchè si discute di disciplina contrattuale antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, riserva alla contrattazione collettiva l’intera definizione del trattamento economico “al fine di realizzare, ad un tempo, l’obiettivo della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica” (Corte Cost. n. 150/2015 in tema di festività civili nazionali ricadenti di domenica);

4.2. alla contrattazione collettiva, che si svolge “su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, nel testo originario), il legislatore ha attribuito, seppure indirettamente, efficacia erga omnes, assicurando la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo attraverso la previsione dell’obbligo imposto alle pubbliche amministrazioni dall’art. 45 dello stesso decreto (Corte Cost. n. 309/1997), e ciò perchè nell’ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni “il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 3)” (Corte Cost. n. 178/2015);

5. il ricorso incidentale è inammissibile perchè la censura è formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

5.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perchè l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);

5.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

5.3. a tanto il ricorrente incidentale non ha provveduto perchè, pur dolendosi dell’interpretazione data dal giudice del merito alla domanda riconvenzionale, non ha riportato nel ricorso le parti rilevanti dell’atto processuale nè ha individuato le norme processuali che la Corte territoriale avrebbe violato nell’affermare che in grado d’appello era stata operata, per replicare all’impugnazione principale, una mutatio libelli non consentita;

6. in via conclusiva il ricorso principale deve essere rigettato mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile, con conseguente integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della soccombenza reciproca;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti principali e dal ricorrente incidentale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per l’incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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