Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28627 del 23/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28627 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 8594-2009 proposto da:
DI NARDO GABRIELLA LUCIA C.F.

DNRGRL66T53C632V,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI
27, presso lo studio dell’avvocato VINCOLATO MARIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BUDINI DOMENICO,
f

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3396

contro

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, nonche’ l’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI

Data pubblicazione: 23/12/2013

CHIETI, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ ABRUZZO,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,
ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

avverso la sentenza n. 1335/2008 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 13/10/2008 r.g.n. 513/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato BUDINI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– controricorrenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

riforma della pronuncia di prime cure, rigettò le domande svolte da Di
Nardo Gabriella Lucia nei confronti dell’Amministrazione scolastica
dirette ad ottenere:

la declaratoria del diritto ad un posto di collaboratore scolastico di

cui alla quota del 30% dei posti ricoperti in quanto impegnata in
lavori socialmente utili per le istituzioni scolastiche;

l’ordine alla PA di attribuirle tale posto mediante immissione in

ruolo nei modi e termini di legge.
Per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale, a sostegno del

decisum, ritenne quanto segue:

era infondata l’eccezione di novità delle prospettazioni svolte in

secondo grado dalle Amministrazioni appellanti, trattandosi di
valutazioni essenzialmente giuridiche;
– avvenendo l’accesso alla qualifica di collaboratore scolastico
mediante concorso, nessun diritto al posto poteva essere fatto valere
da chi fosse stato impiegato come LSU;

ai fini dell’assunzione sulla base di selezioni effettuate tra gli

iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, difettava
ogni allegazione e prova della consistenza numerica dei posti totali
da coprire in relazione alla qualifica funzionale ed alle piante
organiche degli istituti scolastici, della consistenza numerica totale

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Con sentenza del 18.9 – 13.10.2008, la Corte d’Appello dell’Aquila, in

della quota di riserva, della collocazione della lavoratrice nella

da far sorgere il suo diritto ad essere avviata alla selezione, dell’esito
positivo della selezione stessa.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Di Nardo
Gabriella Lucia ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre
motivi.
Gli intimati Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo ed Ufficio Scolastico Provinciale
di Chieti hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norma di legge
(art. 437, comma 2, cpc), la ricorrente si duole che la Corte
territoriale non abbia riconosciuto la novità e conseguente
inammissibilità delle eccezioni svolte dalla PA in grado d’appello,
siccome fondate anche sull’accertamento di una nuova situazione di
fatto non rappresentata in primo grado.
A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di
diritto ai sensi dell’art. 366 bis cpc: “se sia consentito in grado
d’appello, alla parte appellante, convenuta in primo grado, la
proposizione di nuove eccezioni e comunque la formulazione di
motivi di appello sulla base di circostanze di fatto non rappresentate
in sede di costituzione nel primo grado”.
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graduatoria delle liste di collocamento e di mobilità in posizione tale

1.1 Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366

bis cpc è

pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al
4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e,
quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata
è stata pubblicata in tale lasso di tempo.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto; secondo l’orientamento di questa Corte, il principio
di diritto previsto dall’art. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara
sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del
giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo
univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis,
Cass., SU, n. 20360/2007).
In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto
dall’art. 366

bis

cpc, rispondendo all’esigenza di soddisfare

l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella
cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una
più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione
nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto
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applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti

applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la

e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del
motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla
fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello
stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni
esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con
l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile
di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr,

ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).
Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il
suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in
modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi
d’impugnazione; owero sia formulato in modo implicito, sì da dovere
essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia
formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile
accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto
generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).
In sostanza, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di
legittimità, il quesito formulato per ciascun motivo di ricorso deve
consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del
provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio
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risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale,

la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione

difetto di una tale articolazione logico – giuridica, il quesito si
risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea ad
evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si
auspica venga affermato e, al contempo, ad agevolarne la
successiva enunciazione in funzione nomofilattica (cfr, ex plurimis,
Cass., SU, nn. 14385/2007; 22643/2007); così, schematizzando,
una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione
richiede allora che, con riferimento ad ogni punto della sentenza
investito da motivo di ricorso, siano indicati gli aspetti di fatto
rilevanti, il modo in cui il giudice lo ha deciso, la diversa regola di
diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7258/2007; 19768/2008).

1.2 Nel caso di specie, il quesito di diritto sopra riportato non
risponde a tali requisiti, risultando formulato in termini assolutamente
generici, tanto che, quale che essa fosse, la relativa risposta non
potrebbe condurre né all’accoglimento, né al rigetto del motivo a cui
è pertinente.
Il motivo all’esame è pertanto inammissibile.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme
di diritto, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la
Corte territoriale abbia escluso l’applicabilità dell’avviamento diretto

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possa condurre ad una decisione di segno diverso, nel mentre, in

in base a selezioni dalle liste di collocamento, previste, come nel

studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte
territoriale abbia escluso il diritto ad usufruire dell’avviamento diretto
in base a selezioni dalle liste di collocamento, applicabile nel caso di
specie, rilevando il difetto di allegazione e prova di circostanze non
contestate ed in ordine alle quali erano state vanamente articolate
istanze istruttorie, ovvero già documentalmente provate, ovvero
ancora da accertarsi in sede di attuazione di quanto domandato.
I suddetti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
2.1AI riguardo giova ricordare la normativa di riferimento vigente
all’epoca dei fatti per cui è causa, per quanto di rilievo ai fini del
decidere.
L’art. 16, comma 1, legge n. 56/87, come sostituito dall’art. 4 di n.
86/88, convertito in legge n. 160/88, prevede che

“Le

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, (…)
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
8

caso di specie, per quei livelli per i quali non è richiesto il titolo di

mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i

numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie
risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti”.

L’art. 12 dl.vo n. 468/97, dopo avere previsto, al comma 1, che “Le
disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori
impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre
1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”, stabilisce,

al comma 4, che “Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento
dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui
all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazionP.

L’art. 45, comma 8, legge n. 144/99, prevede che “Ai lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è
riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante
avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e successive modificazioni”.

La suddetta normativa deve essere correlata con quella concernente
specificamente il settore dell’istruzione.
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requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati

Vengono così in rilievo:

“Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate
mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti
delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli studi sulla base di
un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale
indicherà, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione” (comma 1);
“Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con
almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche
corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È
consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia
in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando” (comma
2);
“Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le
apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo
esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze
annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto
previsto dall’art. 587′ (comma 5);
– il richiamato art. 587 del medesimo TU, secondo cui:
“Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per
qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio

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– l’art. 554 dl.vo n. 297/94 (cosiddetto TU Istruzione), secondo cui:

superiore alla scuola dell’obbligo, si applicano al personale

“Il comma 1 si applica soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie
permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di
cui al precedente articolo 581” (comma 2).
L’art. 2, comma 1, primo e secondo periodo, ordinanza Ministero
della Pubblica Istruzione 30.5.2000, n. 153, prevede che “I posti

disponibili per i concorsi sono definiti tenendo conto degli
antecedenti adempimenti di legge. In particolare, per i profili
professionali della quarta qualifica funzionale (ex terza: decreto
legislativo n. 297/1994, art. 554, comma 5), sono preventivamente
detratti i contingenti di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e la riserva del 30% dei posti da
assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17
maggio 1999, n. 144, ad. 45, comma 8″.
2.21n base al complesso delle disposizioni testé ricordate, deve
pertanto rilevarsi la sussistenza di due diverse normative disciplinanti
l’assunzione del personale per cui è causa; la prima avente natura
concorsuale, con previa detrazione, per ciò che qui rileva, della
riserva del 30% dei posti a favore degli LSU; la seconda, fondata
sull’art. 16 legge n. 56/87, prevedente un avviamento alla selezione
da effettuarsi tramite le apposite liste di collocamento previste dalla

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amministrativo, tecnico ed ausiliario” (comma 1);

legge, previo esaurimento delle graduatorie permanenti per il

La parte ricorrente non ha neppure allegato il possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso previsti dall’art. 554 dl.vo n. 297/94
e dall’ordinanza ministeriale n. 153/2000 (cfr, a seconda dei casi, gli
artt. 5, 6, 7 e 8) e, del resto, assume l’applicabilità in suo favore della
suddetta seconda forma di reclutamento.
Al riguardo deve tuttavia rilevarsi che il previo esaurimento delle
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle
supplenze annuali costituisce requisito per farsi luogo all’avviamento
a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni, e, conseguentemente,
configura un fatto costitutivo del vantato diritto di avvalersi della
quota di riserva per gli LSU; tale fatto costitutivo deve quindi essere
tempestivamente allegato e provato, ovvero offerto di provare, dal
soggetto che invoca l’applicazione a suo favore della predetta quota
di riserva; in difetto di che, come si verifica nel caso di specie
(diverso essendo l’oggetto delle istanze istruttorie di cui si lamenta la
mancata ammissione), le pretese azionate non possono trovare
accoglimento.
La causa deve essere pertanto decisa sulla base del seguente
principio di diritto:

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conferimento delle supplenze annuali.

”In relazione al personale scolastico da inquadrare nei livelli

superiore a quello della scuola dell’obbligo, la riserva, a favore dei
lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, della quota del 30% dei
posti da ricoprire mediante l’avviamento a selezione di cui all’articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, prevista dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, nonché dall’art. 45, comma 8, legge 17
maggio 1999, n. 144, può trovare applicazione, a mente di quanto
disposto dall’art. 587, comma 2, decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, soltanto qualora siano giunte ad esaurimento le graduatorie
permanenti per il conferimento delle supplenze annuali; la domanda
diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire di tale
quota di riserva e, a fortiori, quella consequenziale di immissione in
ruolo nei modi e termini di legge, non possono trovare accoglimento
qualora l’istante non abbia ritualmente allegato e provato, ovvero
offerto di provare, la sussistenza della predetta circostanza”.
3. Restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso va
pertanto rigettato, previa parziale modifica, nel senso anzidetto, della
motivazione della sentenza impugnata, comunque conforme a diritto
nella parte dispositiva (art. 384, ultimo comma, cpc).
L’esito tra loro difforme dei gradi di merito, la complessa
articolazione della normativa di riferimento e l’assenza, all’atto della
13

retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio

proposizione del ricorso, di specifici precedenti di legittimità,

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

consiglia la compensazione delle spese.

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