Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28627 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5947-2011 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE del 15.12.09,

depositato il 04/02/2010, nel procedimento n. V.G. 337/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che ha concluso per l’inammissibilità o correzione d’errore

materiale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.000,00 in luogo della somma di Euro 3.400,00 richiesta con il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite. Deduce di avere limitato la domanda alla diversa misura dell’indennizzo “ritenuta di giustizia”. L’Amministrazione resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già in precedenza statuito i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg. c.p.c., con la conseguente applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione in base alla quale il decreto impugnato ha compensato le spese non è nè logicamente nè giuridicamente accettabile. Essa, infatti, si fonda sul rilievo che il diritto azionato avrebbe potuto essere azionato solo in via giudiziale e che la parte convenuta non si era opposta alla domanda. Ma in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa gravante cosicchè, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sè valida ragione di compensazione delle spese, così come non lo costituisce la contumacia.

Se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 5598 del 2010).

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di 1/2 delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase.

Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di 1/2 delle spese dei giudizio di merito, che per l’intero liquida in Euro 50 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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