Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28627 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19929/2015 proposto da:

T.A., L.F., M.G., N.V.,

D.E., G.D., MO.SI., m.f.,

TI.GI., A.G., tutti domiciliati ope legis in ROMA

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati TIZIANA GHEDINI, e STEFANO

OSSORIO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI IMOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO ZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/02/2015 R.G.N. 365/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte nei confronti del Comune di Imola da T.A. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti agenti della Polizia Municipale, i quali, pur prestando attività lavorativa con orario di lavoro articolato in turni, avevano chiesto l’applicazione dell’art. 24 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto enti locali e la conseguente condanna dell’amministrazione a concedere il riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo gennaio 2001/dicembre 2005 o, in alternativa, al risarcimento del danno quantificato nei termini indicati in ricorso;

2. il giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, comporta anche che la prestazione ordinaria possa ricadere in giorno festivo e, pertanto, in tal caso si applica la disciplina speciale dettata dall’art. 22, dello stesso CCNL, mentre quella dettata dall’invocato art. 24, opera nei soli in cui il lavoratore venga chiamato a svolgere l’attività in aggiunta all’orario normale di lavoro o in via eccezionale ed occasionale;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso T.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali il Comune di Imola ha opposto difese con tempestivo controricorso e con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto regioni ed enti locali e sostengono, in sintesi, che la maggiorazione prevista per i cosiddetti turnisti è volta a compensare il disagio che deriva dall’imposizione di un orario di lavoro variabile, sicchè la stessa non esclude che al lavoratore costretto a prestare l’attività in giorno festivo debba essere riservato anche il trattamento previsto in via generale per tutti i dipendenti dall’art. 24 dello stesso contratto;

2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale la violazione della L. n. 260 del 1949, art. 5, come modificato dalla L. n. 90 del 1954, art. 1, che prescrive di corrispondere la maggiorazione per il lavoro festivo a tutti i lavoratori, pubblici e privati, che prestino la loro opera nelle festività nazionali infrasettimanali, senza operare alcuna distinzione connessa all’organizzazione dell’orario di lavoro;

3. la terza critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., che impongono di corrispondere una retribuzione proporzionata all’attività svolta e di rispettare il principio della parità di trattamento, violato dal riconoscimento della maggiorazione ex art. 24, solo in favore del personale non turnista;

4. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati perchè la Corte territoriale ha deciso la controversia facendo corretta applicazione dell’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, comma 5 CCNL 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24, che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro (cfr. fra le tante Cass. n. 8458/2010; Cass. n. 21524/2010; Cass. n. 7726/2014; Cass. n. 18942/2016; Cass. n. 28983/2017; Cass. n. 30365/2017; Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019);

4.1. le pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno valorizzato a fini interpretativi l’inequivoco tenore letterale del citato art. 22, che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l’istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all’indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, che esclude l’invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall’art. 24;

5. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso e sostanzialmente fa leva sul principio affermato da Cass. S.U. n. 9097/2007 che, invece, non rileva nella fattispecie in quanto, in quel caso, si discuteva dell’interpretazione del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, il cui testo, quanto all’indennità riconosciuta in favore del personale turnista, non è sovrapponibile a quello del richiamato art. 22, perchè, a differenza di quest’ultimo, non fa cenno alla funzione compensativa dell’intero disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro;

6. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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