Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28626 del 23/12/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 28626 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
SENTENZA
sul ricorso 8595-2009 proposto da:
DI NISIO EVELINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
VINCOLATO MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BUDINI DOMENICO, giusta delega in atti;
– ricorrenti 2013
3395
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ ABRUZZO, MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE C.F. 80185250588, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI CHIETI;
– intimati –
Data pubblicazione: 23/12/2013
.0
avverso la sentenza n. 1645/2008 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 09/12/2008 R.G.N. 674/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per: estinzione per rinuncia.
udito l’Avvocato BUDINI DOMENICO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riforma della pronuncia di prime cure, rigettò le domande svolte da Di
Nisio Evelina nei confronti dell’Amministrazione scolastica dirette ad
ottenere:
–
la declaratoria del diritto ad un posto di collaboratore scolastico di
cui alla quota del 30% dei posti ricoperti in quanto impegnata in
lavori socialmente utili per le istituzioni scolastiche;
–
l’ordine alla PA di attribuirle tale posto mediante immissione in
ruolo nei modi e termini di legge.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Di Nisio Evelina
ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Gli intimati Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo ed Ufficio Scolastico Provinciale
di Chieti non hanno svolto attività difensiva.
In corso di causa è stata depositata dichiarazione di rinuncia al
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la ritualità della rinuncia, sottoscritta dalla ricorrente e dal suo
difensore (art. 390 cpc), va dichiarata l’estinzione del processo.
Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva
da parte degli intimati.
P. Q. M.
3
Con sentenza del 6.11 – 9.12.2008, la Corte d’Appello dell’Aquila, in
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.