Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28624 del 23/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28624 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 9469/2009 proposto
DA
CAVALLO MARISA, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Mazzini n. 27, presso lo Studio dell’Avv. Mario Vincolato, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Budini
del foro di Chieti (con studio in Viale Amendola n. 42) coma da procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
-MINISTERO DELL’ISTRUZIONE-DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
t

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
-UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CHIETI, in per-

33’123

Data pubblicazione: 23/12/2013

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sona del legale rappresentante pro tempore,
Intimati
per la cassazione della sentenza n. 1634/08 della Corte di
Appello degli Abruzzi L’Aquila del 6.11.2008/9.12.2008

Udita la relazione del Cons. Dott. ALESSANDRO DE
RENZIS svolta nella pubblica udienza del 26.11.2013;
udito l’Avv. DOMENICO BUDINI per la ricorrente;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 189 del 2007 accoglieva la domanda proposta da CAVALLO MARISA nei
confronti del Ministero dell’Istruzione-Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, ordinando ai
resistenti di attribuire alla ricorrente un posto di collaboratore scolastico di cui al 30 %, prevista dal D.Lgs. n. 468 del
1997, essendo la ricorrente una addetta a lavori socialmente utili
2. Tale decisione, investita con gravame dalle parti pubbliche, è stata riformata dalla Corte di Appello di L’Aquila con
sentenza n. 1634 del 2008, che ha rigettato la domanda

proposta dall’originaria ricorrente.

nella causa iscritta al R.G. n. 817 dell’anno 2007.

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La Corte territoriale ha rilevato che in base all’art. 554 del
D.Lgs. n. 297/1997 per l’accesso alla qualifica di collaboratore scolastico (IV qualifica professionale), rivendicata
dall’appellata è sempre richiesta la procedura concorsuale,

(nel caso di specie: del 30 %) potevano vantare gli addetti
ai lavori socialmente utili, risultando la stessa riserva limitata a quelle qualifiche funzionali (come la III), il cui accesso è permesso mediante avviamento diretto.
La stessa Corte ha aggiunto che comunque nel caso in esame difettava ogni allegazione e prova circa la consistenza numerica dei posti totali da coprire in relazione alla qualifica funzionale e alle piante organiche degli istituti scolastici, la consistenza numerica totale della quota di riserva,
la collocazione della lavoratrice nella graduatoria delle liste
di collocamento e di mobilità in posizione tale da far sorgere il suo diritto ad essere avviata alla selezione ed,infine,
l’esito positivo della selezione stessa.
La Cavallo ricorre per cassazione con tre motivi,
Le amministrazioni in epigrafe non hanno svolto attività difensiva.
3.. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso.
Invero dall’esame degli atti risulta che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta per via postale ed è stata al-

sicché, con riferimento a tale qualifica, nessuna riserva

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legata la ricevuta di spedizione recante la data del
2.04.2009, mentre non risulta prodotto l’avviso di ricevimento.
Tale mancata produzione comporta non la mera nullità, ma
l’inesistenza della notifica, come questa Corte ha affermato

notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con
la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna
del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento
costituisce il solo documento idoneo a provare sia la data
di essa sia l’identità della persona a mani della quale è
stata eseguita (cfr ex plurimis Cass. SU n. 627 del 14 gennaio 2008; Cass. n. 16184 del 2009; Cass. 13639 del 2010;
Cass. n. 14861 del 2012).
Nessuna pronuncia va emessa per le spese del presente
giudizio, non avendo svolto le parti intimate alcuna attività
difensiva.
PQM

con indirizzo, che può ritenersi consolidato, secondo cui la

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 26 novembre 2013
Il Consigliere rel. est.

resigh.14 (44490v

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