Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28624 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18972/2014 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SANT’ELENA 29, presso lo studio degli avvocati EMANUELA CUSMAI,

DAVIDE GALLOTTI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1146/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2014 R.G.N. 8448/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELA CUSMAI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dello sviluppo economico – MISE – (quale successore dell’Istituto per la Programmazione Industriale – IPI -) avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso di F.M.M.M. e dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti a far data dall’1/2/2004, disposto il ripristino del rapporto con inquadramento nel livello C e condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente un’indennità pari a quattro mensilità retributive, respingeva l’azionata domanda.

Riteneva la Corte territoriale assorbente la fondatezza del rilievo del Ministero concernente l’impossibilità di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione di disposizioni imperative concernenti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, stante l’espressa previsione in tal senso del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36.

Evidenziava che la ricorrente non avesse proposto in primo grado nè riproposto in appello domande risarcitorie, essendo state le pretese economiche riferite solo alla persistenza dell’obbligazione retributiva derivante dalla pretesa conversione del rapporto.

Riteneva che non fosse stata riproposta con “chiarezza e precisione” la domanda relativa alla asserita illegittima pretermissione dalla procedura di stabilizzazione indetta dall’IPI.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.M. con due motivi cui il Ministero ha resistito con tempestivo controricorso.

3. La causa, chiamata all’udienza camerale del 10 dicembre 2019, è stata rimessa alla pubblica udienza.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36,D.L. n. 78 del 2010, art. 112 c.p.c. e della direttiva 1999/70/CE (art. 360 c.p.c., n. 3).

Censura la sentenza impugnata per aver escluso la conversione del rapporto laddove nello specifico si discuteva di rapporti di lavoro a termine di diritto privato in capo all’IPI che era un’associazione senza fini di lucro dotata di personalità giuridica e dunque era un ente di natura privatistica. Sostiene che la trasformazione del rapporto doveva ritenersi già avvenuta alla data del passaggio del personale IPI nei ruoli del MISE.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non riproposte dall’appellato le ulteriori domande formulate in sede di ricorso di primo grado (e così la domanda risarcitorie e quella di accertamento e declaratoria di illegittimità dell’esclusione dal processo di stabilizzazione avviato dall’IPI e dalla graduatoria approvata il 7/4/2008).

Sostine che, quale parte vittoriosa in primo grado, non aveva alcun onere di proporre nuovamente le domande in maniera espressa e deduce che, in ogni caso, tutte le domande erano state richiamate.

3. Il primo motivo è infondato.

4. La questione sottoposta all’esame di questa Corte ruota intorno alla natura giuridica dell’IPI.

5. Occorre premettere che l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone.

6. Ciò precisato, nella specie, occorre partire dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 20, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” per procedere poi a ritroso nel tempo.

Tale norma ha disposto la soppressione degli enti di cui all’allegato 2 al medesimo D.L. ed i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate, con transito del personale a tempo indeterminato in servizio presso i predetti enti al momento della soppressione alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del medesimo allegato.

In attuazione di detta norma è stato, quindi, adottato il decreto interministeriale (da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione) 11 febbraio 2011 (in GU Serie Generale n. 83 del 11-04-2011) recante la Tabella di corrispondenza ai fini dell’inquadramento del personale a tempo indeterminato proveniente dall’Istituto per la promozione industriale e trasferito al Ministero dello sviluppo economico.

6.1. Orbene è di tutta evidenza che, all’atto della soppressione, l’IPI fosse già un ente pubblico (inimmaginabile essendo che il legislatore abbia inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo).

Tanto si evince chiaramente dalla espressa previsione di cui dell’art. 7, citato comma 20, secondo cui “gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici”.

D’altra parte se non si fosse trattato di un ente pubblico ma di un soggetto privato, la disposizione che ne ha disposto la soppressione, contestualmente prevedendo il passaggio del personale IPI nei ruoli del Ministero, si sarebbe certamente esposta a profili di illegittimità costituzione sia per violazione dell’art. 42 Cost., sia per violazione dell’art. 97 Cost. (la Corte costituzionale nella sentenza 13 aprile 2017 n. 86 si è occupata della questione di illegittimità costituzionale proprio del D.L. 78 del 2010, art. 7, comma 20, ma con riferimento ad altro ente soppresso con quella norma ed ha sottolineato l’esigenza di “emanare disposizioni” anche “per il rilancio della competitività economica” di talchè la soppressione di determinati enti pubblici e le modalità di allocazione delle relative funzioni sono state anche ispirate all’esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività, attraverso un’opera di razionalizzazione organizzativa).

6.2. La natura pubblica dell’IPI si evince anche dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 14, comma 15, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha chiarito che: “Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione”.

6.3. Se dunque l’IPI (sottratto alla procedura di liquidazione tipica dei soggetti privati) era, al momento della soppressione, un ente pubblico, va chiarita l’evoluzione che tale soggetto giuridico ha avuto nel corso del tempo a far data dalla sua costituzione.

6.4. Invero non può essere fatta coincidere la costituzione dell’IPI con il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 17, convertito con modifiche nella L. 7 aprile 1995, n. 104, norma prevedente che: “Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui al D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, art. 19, comma 5, come sostituito dall’art. 3. 2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI”.

Tale norma, infatti, emanata in un contesto di attuazione delle politiche di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale (art. 1), si è limitata a prendere atto della nuova denominazione che lo IASM ha assunto divenendo IPI ed a prevedere le modalità di finanziamento delle iniziative di tale Istituto (da intraprendersi sulla base di programmi annuali approvati con decreto del Ministro competente).

6.5. Dello IASM (Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno), si era occupato il legislatore già con il D.P.R. 28 febbraio 1987, n. 58 (“Riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi della L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 6”) ed all’art. 3, specificamente intitolato “Modificazione della natura giuridica dello IASM” aveva previsto che: “Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con proprio decreto fissa il termine entro il quale vengono avviate dall’Agenzia le procedure per lo scioglimento e per la contestuale costituzione, sotto forma di società per azioni, anche con i soggetti indicati alla L. n. 64 del 1986, art. 6, comma 3, dell’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), con un capitale sociale di dieci miliardi. L’Agenzia è autorizzata a cedere ai soggetti che erano associati allo IASM e in misura proporzionale al loro apporto, quota parte delle azioni della nuova società mantenendo comunque per sè la maggioranza Le cessioni verranno effettuate al valore nominale. Il personale e il patrimonio dello IASM confluiscono nella nuova società, nell’ambito della quale continua il rapporto di lavoro del personale senza soluzione di continuità”.

Tale norma, e l’espresso riferimento allo scioglimento e liquidazione, evidentemente presupponeva una natura privata dello IASM.

Tuttavia quanto previsto dal legislatore non ha successivamente avuto attuazione ed anzi con il successivo D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (“Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma della L. 19 dicembre 1992, n. 488, art. 3”) mentre all’art. 11, comma 2, è stato previsto, con riguardo agli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 6 (“Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”), che le relative competenze passassero al Ministero del tesoro il quale “provvede all’immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale”, al successivo comma 4 è stato mantenuto in vita lo IASM precisando che: “L’Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il cui compito istituzionale è la promozione industriale, risponde della propria attività al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che provvede al suo assetto”.

L’indicato D.Lgs. n. 96 del 1993, ha regolato la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno ed ha, all’art. 19, comma 5, istituito un Fondo per le aree depresse del Paese (successivamente divenuto Fondo per le aree sottoutilizzate) al quale far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al medesimo decreto, e dunque le finalità di promozione industriale per le quali lo IASM era stato tenuto in vita.

6.6. Insiste la ricorrente sulla originaria natura privatistica dell’IPI ma senza addurre elementi concreti a sostegno di tale assunto nè precisare (sulla base di documentazione eventualmente versata agli atti di causa) quali siano state le modalità di trasformazione dello IASM nell’IPI e quali le vicende che hanno caratterizzato la vita dell’Istituto.

6.6. Nè, a tal fine, rileva il precedente di questa Corte n. 5486/1984, con il quale è stata affermata la natura privata dello IASM trattandosi di pronuncia intervenuta prima del D.Lgs. n. 96 del 1993, citato art. 11.

6.8. Inoltre, secondo la tesi della ricorrente, l’IPI si sarebbe emancipato da tale (asserita) natura privata con le modifiche statutarie introdotte il 13.11.2008 che avrebbero portato ad una riorganizzazione ed alla fuoriuscita dalla compagine associativa di soci di natura privata con la configurabilità dello stesso come ente strumentale in house del Ministero dello sviluppo economico ed il recepimento di un modello organizzativo in cui la P.A. provvede da sè al perseguimento dei propri scopi pubblici, nell’ambito del suo potere di autorganizzazione e del generale principio comunitario di autonomia istituzionale.

6.9. Tale tesi, però, non tiene conto del fatto che il criterio per determinare la natura pubblica o privata di un ente deve fare i conti, da un lato, con l’art. 97 Cost., comma 2, il quale sancisce che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge” e, dall’altro, con la disposizione dettata dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, secondo la quale “nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge” (si veda anche Corte costituzionale n. 1179 del 1995).

Non poteva perciò essere una previsione statutaria ad attribuire all’IPI quella natura pubblica poi confermata dal legislatore del 2010 che ne ha previsto la soppressione.

6.10. Di certo l’intervento in sede di statuto è stato determinato da una presa d’atto di quello che era un assetto dell’ente come già voluto dal legislatore.

6.11. Si consideri, del resto, che l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale delle norme da ultimo richiamate è andata, con il tempo, nella direzione di consentire l’individuazione di enti pubblici non solo in presenza di una diretta istituzione “per legge” (“istituzione in concreto”) ma anche in presenza di una istituzione “in base alla legge” (“configurazione astratta”).

Ciò evidentemente non vuol dire affermare che è possibile una istituzione di fatto di un ente pubblico ma semplicemente che la qualificazione del legislatore può essere desunta dal trattamento giuridico che il legislatore ha riservato ad un determinato soggetto.

6.12. Ed allora, nel caso in esame, hanno di certo rilevanza gli interventi legislativi che, nel tempo, hanno interessato l’IPI e che a ben guardare ne hanno presupposto una natura pubblica.

6.13. Sul fondo già istituito presso il Ministero del Tesoro, dall’art. 19 del sopra ricordato D.Lgs. n. 9 del 1993, norma sostituita dall’art. 3 del già citato D.L. n. 32 del 1995 (che, come detto, aveva preso atto della nuova denominazione che lo IASM ha assunto divenendo IPI), fondo da ripartire tra le amministrazioni competenti, con Delib. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18 dicembre 1997 (Delib. n. 254 del 1997 in GU Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 1998), a valere sulle risorse che si sarebbero rese disponibili nel 1998, è stato assegnato in via definitiva l’importo di lire 28,028 miliardi a favore del Ministero dell’industria per il finanziamento del programma di attività dell’Istituto per la promozione industriale (IPI) per il medesimo esercizio.

6.14. Il D.Lgs. n. 1 del 1999, recante il “Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della Società Sviluppo Italia”, ha stabilito il conferimento alla suddetta Società delle partecipazioni azionarie in varie società (SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA) e delle quote di IPI detenute dallo Stato o da società da questo controllate, al fine di provvedere, entro il 30 giugno 2000, al riordino e all’accorpamento delle citate partecipazioni in un unico gruppo.

6.15. La L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 19, comma 2, “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999″ ha, poi, autorizzato il Ministero dell’industria ad utilizzare una quota del finanziamento concesso per il 2000, entro il limite massimo di 200 milioni, per acquisire la partecipazione maggioritaria nell’IPI e sostenere i relativi oneri associativi. In tal modo l’IPI è stata sganciata dal processo di riordino di Sviluppo Italia per restare struttura ancorata al Ministero.

6.16. La L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 14 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) ha, quindi, previsto (comma 3) che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento delle attività di promozione industriale svolte dall’IPI su tutto il territorio nazionale fossero posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell’industria.

6.17. Con il successivo della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 60, comma 3, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” è stato disposto che gli oneri relativi al funzionamento dell’Istituto riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa relative alla L. n. 488 del 1992 e agli interventi di programmazione negoziata, dovessero gravare sull’apposito Fondo costituito dal medesimo comma 3 presso il Ministero delle attività produttive al quale sarebbero andate a confluire le risorse per tali interventi (il Fondo di cui al citato art. 60, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato, poi, soppresso dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 841, finanziaria 2007 -, e le relative risorse sono confluite nel Fondo previsto dalla citata L. n. 289 del 2002, art. 61, con esclusiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).

6.18. Ancora, con la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 234 (finanziaria per il 2005) è stato previsto che “Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui al D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali” ed è stato determinato in 25 milioni di Euro il relativo finanziamento, stabilendosi che la copertura dei suddetti oneri sia assicurata sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese – di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 52 – e del Fondo per le aree sottoutilizzate presso il MAP, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 60, comma 3.

6.19. In linea con gli indicati interventi normativi, con successivo D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404) è stato previsto (art. 4) che la Direzione generale per la politica industriale svolge i compiti di spettanza del Ministero, anche con riferimento alle specificità delle politiche settoriali, (tra gli altri) nell’ambito (lett. v) delle “attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e vigilanza sull’Istituto per la promozione industriale (IPI), nonchè direttive, vigilanza e controllo sulle attività effettuate da organismi pubblici e privati sulla base di convenzioni o di norme nella materia di competenza della Direzione generale”.

6.20. Analoga previsione è stata inserita nel D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197 (art. 4, comma 1, lett. s) con riguardo all’attività di vigilanza della Direzione generale per la politica industriale e la competitività.

6.21. Si è, dunque, in presenza di una vicenda che si caratterizza per l’assoluta singolarità in quanto collocata in un contesto nel quale, da un lato, non si è mai dato seguito alle disposizioni normative che, all’epoca dello IASM, avevano previsto la trasformazione degli enti sorti per lo svolgimento dell’attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese in società per azioni (con evidente opzione per lo statuto privatistico) e, dall’altro, tali disposizioni sono state superate da interventi legislativi successivi che, nel caso dello IASM, hanno sancito la sopravvivenza dell’ente prevedendo uno stretto collegamento con il dicastero competente (si veda il D.Lgs. n. 96 del 1993, sopra citato art. 11, comma 4,e, nel caso dell’IPI, seppure non specificamente diretti alla qualificazione del soggetto e alla istituzione di un ente pubblico, ne hanno presupposto la natura pubblica (si vedano i riferimenti legislativi specificamente riguardanti tale Istituto, sopra riportati).

Con particolare riferimento all’IPI, che, nell’indicato assetto normativo, non fondava la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività nè assumeva su di sè i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali ricadevano sull’Amministrazione vigilante che finanziava interamente i costi di funzionamento, senza che, evidentemente, il suddetto servizio d’interesse generale potesse essere rifiutato per ragioni di convenienza economica, è stato il legislatore che, presupponendone, come detto, la natura pubblica, lo ha considerato necessario per la soddisfazione di un interesse generale (la promozione industriale anche attraverso programmi di incentivazione per le imprese, l’attuazione di piani pluriennali da adottarsi su indicazione ovvero previa intesa con il Ministero competente) e lo ha indicato quale destinatario di finanziamenti pubblici al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui al D.L. n. 32 del 1995, art. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 104 del 1995.

6.22. Anche, dunque, in presenza di una possibile diversa originaria configurazione, con il tempo, e per scelta legislativa, l’IPI ha assunto la connotazione di una struttura parallela a quella Ministeriale (come una Agenzia tecnica del dicastero, con propri compiti operativi ma assoggettata agli indirizzi e al controllo di un dicastero) alla quale l’Amministrazione ha affidato attribuzioni e funzioni anche strettamente istituzionali.

6.23. Alla luce delle considerazioni che precedono, il D.L. n. 78 del 2018, di soppressione dell’IPI assume una chiara valenza ricognitiva della natura pubblica che l’Istituto aveva acquisto come si evince dai plurimi interventi legislativi di cui si è detto.

6.24. Ed allora è tale natura ad essere ostativa alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della declaratoria di illegittimità dei termini apposti a contratti stipulati quando l’Istituto aveva già acquisito natura pubblica, che è questione necessariamente preliminare rispetto ad ogni valutazione circa la deduzione del Ministero secondo cui tale costituzione non potesse comunque essere disposta nei suoi confronti, in quanto subentrato all’esito della soppressione.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

7.1. Va innanzitutto rilevato che non vi è denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., nè alcun riferimento alla nullità della sentenza e ciò in contrasto con quanto precisato da questa Corte nella pronuncia a sezioni unite n. 17931 del 24 luglio 2013 secondo cui, qualora il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, la mancanza di esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., può essere superata solo ove il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge;

7.2. Si osserva, inoltre, che la Corte d’appello ha evidenziato che la ricorrente non avesse già proposto in primo grado domande risarcitorie e che, pur se la vicenda della stabilizzazione era stata riportata nella memoria di costituzione nel giudizio in appello, punti sub E), non fosse stato chiesto, nel corpo della memoria e meno che mai nelle relative conclusioni, l’accoglimento della relativa domanda, essendosi limitata l’appellata F. a postulare espressamente la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata e, dunque, non riproponendo l’ulteriore domanda “con chiarezza e precisione”.

La ricorrente ha, invero, dedotto di avere riproposto espressamente le doglianze relative alle questioni assorbite a mezzo del richiamo a “quanto già rilevato” primo grado ed alla prova documentale ivi indicata, ciò con particolare riferimento al proprio diritto all’assunzione a tempo indeterminato in relazione al processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da parte dell’IPI (v. pag. 27 e 28 del ricorso per cassazione) e riprodotto i punti El) ed E2) della comparsa di costituzione in appello (già esaminati dalla Corte capitolina che ha fatto riferimento ai “punti” sub E), tuttavia non ha contrastato l’evidenziata mancata riproposizione “con chiarezza e precisione” della relativa domanda nel corpo della memoria e soprattutto nelle conclusioni ove la stessa, come detto, si era limitata a chiedere il rigetto del ricorso.

Si ricorda che il principio, sancito dall’art. 346 c.p.c., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l’art. 436 c.c., prevede per l’appellato l’obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l’esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell’appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata (v. in tal senso Cass. 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. 25 novembre 2010, n. 23925; Cass. 21 marzo 2019, n. 7940).

Pur se libera da forme, dunque, la riproposizione delle domande non accolte deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni assunte in primo grado.

Nella specie la ricorrente (che, peraltro, non ha neppure trascritto il ricorso di primo grado ed ha sempre e solo fatto riferimento alla “memoria in appello” – documento sub 9 -, senza alcuna precisazione circa la tempestività dell’atto difensivo con cui la questione era stata riproposta nel giudizio di secondo grado: si veda sulla necessità di una deduzione nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall’art. 436 c.p.c., Cass. 18 settembre 2020, n. 19571; Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2012, n. 1417; Cass. 7 settembre 2007, n. 18901) non ha in alcun modo censurato il passaggio argomentativo sopra ricordato nella parte in cui è stata posta a fondamento del decisum la mancanza di una formale e chiara riproposizione della domanda di stabilizzazione e di risarcimento dei danni.

Nè la trascrizione di taluni passaggi di detta “memoria in appello” e il richiamo alla stessa consente di superare l’assunto della Corte territoriale, mancando ogni riferimento a conclusioni ritualmente e chiaramente sottoposte al giudice del gravame.

8. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.

9. La complessità e novità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

10. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez., Un. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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