Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28624 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 08/11/2018), n.28624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9210/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C. PRODUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI, 4, presso

lo STUDIO LEGALE CAPPONI & DI FALCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO DE FEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5932/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla C. Produzioni srl ha annullato l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2010 in relazione alla ripresa a tassazione di IRES, IRAP e IVA, ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione dello stesso, in relazione alla mancata firma sotto la dicitura Il Capo area Dott. M.R..

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18. La CTR avrebbe dichiarato la nullità dell’atto accertativo per assenza di sottoscrizione, ancorchè tale vizio non fosse stato proposto dalla parte contribuente, la quale si era limitata a censurare la ben diversa questione della mancanza di poteri di firma in capo al Capo Area delegato dal Direttore provinciale.

La censura è manifestamente fondata.

Ed invero, a fronte della questione relativa alla mancata firma del dirigente e della conseguente nullità dell’atto accertativo, la CTR ha annullato l’atto ritenendolo privo di sottoscrizione, non risultando la firma sotto la dicitura del capo area.

Si tratta di una modifica delle ragioni di censura esposte nel ricorso, inammissibile nel rito tributario – cfr. Cass. n. 22662/2014, ove si precisa che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto.

Nè vale sostenere, come deduce la controricorrente, che nel corpo del ricorso introduttivo si fosse fatto riferimento al deficit di sottoscrizione dell’atto ai sensi dell’art. 42. u.c., D.P.R. ult. cit., ove si consideri che la trascrizione delle parti del ricorso nelle quali risulta dedotto il vizio originariamente esposto dalla parte ricorrente, la frase riportata dalla controricorrente non consente di ritenere che fosse stato in alcun modo sollecitato l’annullamento dell’atto alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, u.c., ma semmai la stessa riferendosi ad un orientamento giurisprudenziale finalizzato ad affermare la necessità che la censura prospettata in ricorso, come detto relativa all’assenza di sottoscrizione del dirigente, fosse oggetto di specifica censura e non fosse dunque rilevabile ex officio – cfr., infatti pag. 7 ultimo cpv del ricorso per cassazione, nel quale si riproduce il contenuto del ricorso introduttivo-.

Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della controricorrente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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