Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28623 del 23/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28623 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 9912-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante

2ro

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3347

ACAMPORA ANTONIETTA;
– intimata +0.

avverso la sentenza definitiva n. 7893/2011 della

Data pubblicazione: 23/12/2013

CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/12/2011
R.G.N. 8689/2008;
avverso la sentenza non definitva n. 2950/2011 della
CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2011
R.G.N. 8689/2008;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

9912.12

Udienza 21 novembre 2013

Pres. F. Roselli
Est. V. Di Cerbo

Sentenza
La Corte

1.

Con sentenza non definitiva in data 21 aprile 2011 la Corte d’appello di Napoli, in riforma
della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di
lavoro stipulato in data 14 dicembre 1998 da Poste Italiane s.p.a. con Antonietta Acampora;
con sentenza definitiva in data 14 dicembre 2011 la stessa Corte ha condannato Poste
Italiane al risarcimento del danno subito dall’Acampora liquidato in sei mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto oltre accessori.

2.

Per la cassazione di tali sentenze Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice è
rimasta intimata.

3.
4.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
In corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale
concernente la controversia in esame.

5.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di
fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

6.

Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);.in definitiva il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

7.

Nulla deve essere statuito in tema di spese processuali, considerato il mancato svolgimento
di attività processuale da parte della lavoratrice, rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013.

Rilevato che

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