Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28623 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24352/2017 proposto da:

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D’IMPRESA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 251, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCA SGARRELLA;

– ricorrente –

contro

D.G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

23, presso lo studio degli avvocati LUCA GARRAMONE, e ANTONIO

ARMENTANO, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1661/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2017 R.G.N. 1855/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato nulla la clausola del termine apposta ai contratti intercorsi tra D.G.U. e Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti Sviluppo e Impresa s.p.a. dichiarando l’esistenza di un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.4.2000, ordinando il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, liquidata in 10 mensilità.

2. Per quanto qui interessa la Corte di merito ha escluso che il D.G. fosse incorso nella decadenza prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 e ss.mm. osservando che l’entrata in vigore della decadenza, introdotta con l’art. 32 comma 1, era stata differita dal comma 1 bis del D.L. 225 del 2010, convertito in L. n. 10 del 2011, in sede di prima applicazione, al 31.12.2011. Pertanto, in adesione alla giurisprudenza della cassazione, il giudice di appello ha ritenuto che il differimento dell’entrata in vigore riguardasse non solo l’obbligo di impugnazione stragiudiziale ma anche il termine per il deposito del ricorso giudiziale. Ha quindi verificato che la decadenza non era maturata – poichè il ricorso era stato depositato il 24.9.2012, entro i duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione – ed ha precisato che il termine di 180 giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, trova applicazione alle fattispecie insorte dopo il 18.7.2012, data di entrata in vigore della norma.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti Sviluppo e Impresa s.p.a. che ha articolato due motivi. D.G.U. si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1 bis, introdotto dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 54 di conversione del D.L. n. 225 del 2010, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, ed all’art. 11 preleggi.

4.1. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere applicabile il comma 1 bis, al caso in esame. Evidenzia infatti che il lavoratore nel caso in esame era ben consapevole delle novità introdotte in tema di decadenza dalla disposizione dell’art. 32, novellato tanto che il 20.1.2011 aveva impugnato in via stragiudiziale i contratti a termine. Conseguentemente ritiene che, tenuto conto anche della ratio della norma intesa ad assicurare certezza e stabilità ai rapporti, con riguardo a tale data doveva computato il termine per la proposizione del ricorso e per l’effetto doveva essere dichiarata la decadenza.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avuto riguardo alla data di invio della prima impugnativa.

5.1. Sostiene la ricorrente che il giudice di appello non avrebbe dato corso agli accertamenti chiesti per verificare se l’impugnativa stragiudiziale, ricevuta il 24 gennaio, era stata effettivamente inviata con la raccomandata del 20 gennaio 2011.

6. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. Osserva il Collegio che è orientamento, ormai consolidato presso questa Corte (cfr. in part. Cass. sez. un. 14/03/2016 n. 4913 e da ultimo Cass. 27/7/2020 n. 15978) quello secondo cui la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. n. 604 del 1966, novellato art. 6. Conseguentemente esso trova applicazione non solo con riguardo ai contratti a termine in corso ma anche a quelli con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale).

6.2. Si è chiarito che il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini “risponde alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza” (cfr. in senso conforme Cass. 10/02/2015 n. 2494 e successivamente 14/12/2015 n. 25103).

6.3. Pertanto è differito al 31 dicembre 2011 sia l’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate sia l’obbligo di proporre il ricorso giudiziale in un termine definito (cfr. Cass. 23/11/2016 n. 23865 e 10/07/2015 n. 14406) e ciò a prescindere dal fatto che sia stato meno impugnato in via stragiudiziale il contratto. Si tratta di una sospensione dell’entrata in vigore dell’intero complesso di attività richieste e chi abbia diligentemente provveduto ad impugnare non può esserne pregiudicato.

6.4. Alla luce di tali premesse correttamente la Corte ha ritenuto che il lavoratore non fosse incorso nell’eccepita decadenza.

7. Una volta confermato che il ricorrente ben poteva impugnare stragiudizialmente il contratto dal 31.12.2011 in poi resta ininfluente il fatto che avesse comunque già provveduto ad impugnarlo nell’immediatezza. In ogni caso la Corte di merito ha accertato che, sospeso il termine per la proposizione dell’azione giudiziale come previsto dal L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis e ss. mm., l’impugnazione giudiziale è stata proposta il 24.9.2012, nel termine di duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (alla data del deposito del ricorso di primo grado erano infatti decorsi 268 giorni).

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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