Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28622 del 23/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28622 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 21101-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3340

CECCARELLI

ANNA

MARIA

C.F.

CCCNMR60A48C4791,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la

Data pubblicazione: 23/12/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2577/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2007 R.G.N.
8426/2004;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

PI

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r,

21101.18

Udienza 21 novembre 2013

Pres. F. Roselli
Est. V. Di Cerbo

Sentenza
La Corte

4

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato
l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. Anna Maria
Ceccarelli.
Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha
resistito con controricorso.
Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
In corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la
controversia in esame.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre
che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora
aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Ad awiso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere
consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e
quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in
considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass.

P

S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
3

Rilevato che

214011oR

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013.

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