Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28622 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19410/2017 proposto da:

ANAS S.P.A., SOCIETA’ CON SOCIO UNICO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO N. 95

LOTTO C SCALA A, presso lo studio dell’avvocato DONATO CICENIA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8559/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/01/2017 R.G.N. 4051/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso depositato in dota 4.4.12 il S. conveniva in giudizio l’ANAS s.p.a., deducendo: – che aveva lavorato con una serie di contratti a tempo determinato alle dipendenze della società con sede di lavoro in (OMISSIS) a partire dal 18.12.95 sino al 5.4.96, poi dal 9.12.96 sino al 29.3.97; dal 13.12.01 all’11.3.2002; successivamente dal 18.12.2003 al 15.03.2004; dal 20.12.04 al 17.03.2005; dal 12.72.2005 al 11.03.2006; dal 15.12.2006 al 14.03.2007; dal 19.1.2007 al 17.03.2008; dal 15.12.2008 al 14.03.2009; dal 15.03.2009 al 3.04.2009; dal 9.1.2009 all’8.03.2010; dal 16.12.2010 al 31.03.2011 in qualità di operaio specializzato con contratto o tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, con causale: “motivi organizzativi connessi all’emergenza causata da agenti atmosferici invernali”; – che era stato assunto dalla s.p.a. ANAS al fine di sopperire non già ad esigenze temporanee ma strutturali dell’azienda, essendo stato adibito ad attività di manutenzione della segnaletica stradale e di primo intervento, con posizionamento di segnaletica di emergenza; all’utilizzo dei mezzi spargisale e spazzaneve, alla pulizia ed al taglio erba; alla riparazione della sede stradale;

– che l’ANAS aveva, comunque, assunto personale o tempo determinato in misura superiore al 25% dei dipendenti occupati o tempo indeterminato in violazione del CCNL ANAS del 17.5.1999;

– che i contratti o tempo determinato stipulati erano nulli perchè posti in essere in violazione delle disposizioni dello L. n. 230 del 1962 e poi del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dei contratti a tempo determinato in questione, con la conseguente “conversione” del rapporto di lavoro da tempo determinato o tempo indeterminato, sin dall’inizio del primo contratto, con conseguente reintegra nel posto di lavoro.

Si costituiva l’ANAS s.p.a. eccependo preliminarmente la decadenza dell’azione L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Napoli (sent. n. 6455/15) dichiarava la decadenza dall’azione compensando le spese.

Proponeva appello il lavoratore; resisteva la società.

Con sentenza depositata il 30.1.17, la Corte d’appello di Napoli dichiarava la nullità del termine apposto al terzo contratto; la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 13.12.01, condannando inoltre la società al risarcimento del danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ANAS s.p.a., affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il S. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, per non avere la Corte partenopea dichiarato la decadenza dall’impugnativa dei contratti da parte del S..

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”, poichè prima tale decadenza non sussisteva) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento (al 31.12.11) della decadenza mediante una sostanziale rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. sez.un. 4913 del 14/03/2016; Cass. n. 7788 del 27/03/2017; Cass. n. 23619/18, etc.).

Ne consegue che l’impugnazione stragiudiziale de qua, intervenuta il 3.1.12, è tempestiva.

2. Con secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto illegittima, in quanto celante una esigenza di carattere strutturale e dunque non temporanea, la clausola contrattuale di assunzione (“motivi organizzativi connessi all’emergenza causata da agenti atmosferici invernali”).

Il motivo, pur teoricamente fondato (non potendosi obbligare l’azienda ad un organico parametrato, permanentemente, sulle maggiori necessità lavorative presenti solo nel periodo invernale, cfr. in analoghe fattispecie Cass. nn. 17868-71/16) non conduce tuttavia alla cassazione della sentenza impugnata per quanto esposto in ordine alla quarta censura.

3. Con terzo motivo l’ANAS denuncia la violazione degli artt. 13 dei c.c.n.l. 1999 e 2002 per avere la sentenza impugnata ritenuto violata la percentuale di assunzioni a termine prevista dalla citata normativa collettiva.

Lamenta in sostanza che la Corte di merito ritenne violato il contingentamento per essere stata superata la percentuale del 10% degli assunti, laddove tale percentuale era indicata dalle parti sociali, sia nel c.c.n.l. del 1999 che in quello del 2002, nella misura del 25% come da c.c.n.l..

Il motivo è fondato, risultando dalla contrattazione collettiva che la percentuale di assunzioni a termine per il personale di esercizio era pari al 25% e non al 10% come ritenuto dalla sentenza impugnata. Anche tale censura non comporta tuttavia la cassazione della sentenza impugnata per quanto si osserverà in ordine al motivo che segue.

4. Con quarto motivo la società denuncia la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per aver ritenuto l’illegittimità dei contratti in questione per superamento del limite di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis.

Lamenta in sostanza l’ANAS che la questione non venne mai sollevata nelle precedenti fasi del giudizio, sicchè non poteva essere esaminata dai giudici di appello.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, come rilevato dalle Sez. Un. di questa Corte (sent. n. 11374/18) la disciplina in questione si applica anche ai contratti a termine stipulati prima dell’introduzione del comma 4-bis aggiunto dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 40. Ciò perchè il comma 43 del medesimo articolo attrae, nel conteggio finalizzato al rispetto del limite di durata massima complessiva, anche i contratti a termine già conclusi, prevedendo che se, in forza del computo complessivo, il limite massimo viene superato, si avrà la trasformazione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Nella specie si tratta di contratti a tempo determinato stipulati tra il 2001 ed il 2011, la cui durata complessiva supera incontestatamente la durata di 36 mesi (38 mesi e 13 giorni).

La doglianza che la questione non sia stata sollevata ritualmente nelle precedenti fasi del giudizio è poi infondata.

Ed invero giova in primo luogo osservare che l’exceptio nullitatis venne formulata dal S. in sede di note autorizzate in primo grado. Trattandosi di mera sollecitazione al giudice di esaminare una questione di nullità, normalmente rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.) allorquando la questione della validità dei contratti sia stata posta al suo esame, e dunque oggetto della controversia, essa ben poteva essere proposta in sede di note autorizzate, non trattandosi di eccezione in senso stretto, bensì di una eccezione in senso lato, inidonea a modificare la domanda sia quanto al petitum che alla causa petendi che resta quella dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati (cfr. Cass. n. 10609/17, Cass. n. 350/13).

Giova al riguardo evidenziare quanto espresso da questa Corte con sentenza n. 10609/17, n. 350/13. “Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo l’inammissibilità della proposizione di domanda nuova in appello e, comunque, l’inadeguatezza della motivazione resa sul punto dalla Corte catanese. Trattasi di doglianza destituita di giuridico fondamento. Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato, ed in ispecie di quello di circonvenzione d’incapace, deve essere dichiarato nullo d’ufficio ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizione di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti, perseguite dalla disciplina sull’annullabilità del contratto (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 2860, 7/2/2008, Rv. 601820). Avendo il richiesto l’adempimento del contratto, il giudice era tenuto, in ogni stato e grado, a rilevare d’ufficio la nullità, dovendo verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione ed a rilevare d’ufficio le eccezioni che, senza ampliare l’oggetto della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come mere difese del convenuto (Cass., Sez. 1, n. 9395, 27/4/2011, Rv. 617956). Ciò posto non sussiste la paventata violazione dell’art. 345 c.p.c.”.

Deve qui inoltre rilevarsi che il termine di 36 mesi costituisce una misura appositamente introdotta nell’ordinamento al fine di scongiurare possibili contrasti tra la normativa interna e quella dell’Unione Europea, rivestendo dunque la funzione di principio fondamentale dell’ordinamento, che il giudice, investito ritualmente della controversia in ordine alla legittimità dei plurimi contratti a termine, poteva rilevare anche d’ufficio senza incorrere nella cd. soluzione di terza via o a sorpresa (pur immanente nel nostro ordinamento improntato, a differenza di quello anglosassone, al principio del “da mihi factum et tibi dabo ius”, poi corretto con la riformulazione dell’art. 101 c.p.c.).

La esplicita deduzione in primo grado, sia pur nelle note autorizzate, della nullità dei contratti per violazione del fondamentale principio di durata massima di cui alla L. n. 247 del 2007, esclude nella specie la ricorrenza della soluzione “a sorpresa”, tanto più che nell’atto di appello il S. si era doluto esplicitamente del mancato esame, da parte del Tribunale, della predetta eccezione (in senso lato). La questione risulta pertanto ritualmente devoluta in grado di appello e pertanto correttamente esaminata dalla Corte di merito.

5. Non essendovi censure in ordine alla misura risarcitoria adottata dalla Corte di merito, il presente ricorso va dunque respinto, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata quanto ai punti 1, 2 e 3 che precedono, mentre resta assorbita la quinta censura inerente la legittimità di talune proroghe (15.3.09 e 9.3.10) disposte dopo la scadenza dei relativi contratti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno distratte in favore del difensore del S., dichiaratosi anticipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. Donato Cicenia. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA