Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28622 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 08/11/2018), n.28622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8919/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato

GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9592/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della Causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che Equitalia Servizi di riscossione spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dalla società concessionaria, ha confermato l’annullamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria notificato a P.L. perchè non preceduto da invito al contraddittorio, non ritenendo ritualmente prodotta per la prima volta in grado di appello la ricevuta di ritorno di consegna al portiere dello stabile;

Rilevato che la parte intimata non si è costituita;

Considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in relazione alla erronea affermazione della CTR in ordine alla tardività della produzione in grado di appello documenti;

Considerato che la censura è manifestamente fondata;

Considerato che ha infatti errato il giudice di appello nel non consentire la produzione in appello di documenti prodotti in fotocopia dall’Ufficio dovendosi dare continuità ai principi, di segno opposto, espressi in modo consolidato da questa Corte; Considerato, infatti, che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (Cass. n. 22776/2015, Cass. n. 655/2014, Cass. n. 3661/2015);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio processuale in relazione al mancato esame, da parte del giudice di appello, di ulteriori documenti in aggiunta alla ricevuta di spedizione, attestanti l’invio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è inammissibile;

Considerato, infatti, che la stessa attiene all’eventuale mancata percezione di documenti presenti nel fascicolo che, in quanto oggetto di contestazione nel giudizio, avrebbe richiesto la proposizione di ricorso per revocazione;

Considerato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio;

anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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