Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28621 del 23/12/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 28621 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 24810-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,
PIAZZA
dell’avvocato
rappresentata
2013
e
presso
MAZZINI
27,
STUDIO
TRIFIRO’
difesa
lo
studio
PARTNERS,
&
dall’avvocato
TRIFIRO’
SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
3192
contro
4
MAZZARELLI ANTONIO, VITALE GINETTA;
– intimati –
Data pubblicazione: 23/12/2013
’ avverso la sentenza n. 936/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/10/2007 r.g.n. 203/06 + l;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per: inammissibilità per entrambi.
udito l’Avvocato GIVA LORENZO per delega TRIFIRO’
R.G. 24810/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 17-10-2007 la Corte d’Appello di Milano, da un
lato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 369/2005, che aveva
Ginetta Vitale e la s.p.a. Poste Italiane, dal 20-2-2004 al 30-4-2004, “ai sensi
dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 per ragioni di carattere sostitutivo….” e, dall’altro,
riformando la sentenza del Tribunale di Como n. 335/2006 (che aveva respinto
la domanda di Antonio Mazzarelli, relativa ad un primo contratto a termine per
il periodo 1-4-2003/30-6-2003 e ad un secondo contratto per il periodo 7-12004/31-3-2004, entrambi per “ragioni di carattere sostitutivo…” come
indicate, il primo dei quali non è stato oggetto di contestazione in appello), ha
dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra il Mazzarelli
e la società ed ha condannato quest’ultima al ripristino del rapporto stesso e
alla corresponsione delle retribuzioni dalla data di messa in mora (20-3-2006).
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque
motivi.
Il Mazzarelli e la Vitale sono rimasti intimati.
Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonché copie di
verbali di conciliazione in sede sindacale rispettivamente del 30-1-2009 e del
6-10-2008.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
1
dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto intercorso tra
legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano
idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 7 novembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Il Funzionario Giudizigin_
Dott.ssa Donalffigtes6~-___.-
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a