Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28621 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3834-2018 proposto da:

RUFI SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, D.F.B. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAPODISTRIA 12, presso lo studio

dell’avvocato DARIO LA TORRE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO LUPI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato LA TORRE DARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società RU.FI. S.r.l. e D.F.B. ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 38/17, del 4 gennaio 2017, resa dalla Corte di Appello di Roma all’esito di giudizio di rinvio (originato dalla sentenza di questa Corte n. 11382/11, del 24 maggio 2011), che – accogliendo “per quanto di ragione” il gravame principale esperito dalla società ANAS S.p.a. contro la sentenza n. 15432/03, del 9 maggio 2003, del Tribunale di Roma, respinto, invece, quello incidentale degli odierni ricorrenti – ha condannato solidalmente l’ANAS e la curatela del fallimento della società (OMISSIS) S.p.a. a risarcire, nella misura di Euro 419.063,66, oltre interessi compensativi, il danno cagionato agli odierni ricorrenti in occasione dei lavori di realizzazione della terza corsia del (OMISSIS), ponendo a carico della società RU.FI. S.r.l. e del D.F. le spese del (solo) giudizio di appello.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, nel 1993, la società Gera S.r.l. (successivamente incorporata dalla società RU.FI. S.r.l.) e il D.F. – la prima, sia quale titolare del complesso edilizio (OMISSIS), costituito da un fabbricato principale e da una “dependance”, sia quale gestore del ristorante sito nella struttura principale, nonchè, il secondo, in quanto gestore della struttura alberghiera pure ivi esistente – agirono nei confronti dell’ANAS e della società (OMISSIS), per conseguire il risarcimento dei danni originati dalla realizzazione della terza corsia del (OMISSIS).

2.1. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Roma condannò gli stessi al pagamento, in solido, di complessivi Euro 378.049,00, ed esattamente: a) Euro 3.615,00 per il danno strutturale arrecato ad una rampa di collegamento che unisce i fabbricati principale e secondario; b) Euro 206.584,00, per il danno derivato dalla minore visibilità del solo fabbricato principale (pari al 4% del suo valore, come fissato da consulenza tecnica d’ufficio disposta in corso di causa); c) Euro 167.850,00, per l’incremento di immissioni sonore nocive nei due fabbricati (pari al 2,5 % dei loro valori, come singolarmente stimati nella già indicata CTU).

Veniva, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da violazione delle distanze legali, decisione motivata sul rilievo della diversità degli elementi – parete esterna del fabbricato principale e muro di contenimento della rampa. dello svincolo stradale – destinati a fronteggiarsi.

2.2. La sentenza del Tribunale capitolino veniva gravata, in via principale, dall’ANAS (che lamentava, tra l’altro, come nella determinazione del danno risarcibile non si fosse tenuto conto della violazione delle previsioni contenute nell’atto di retrocessione delle aree originariamente espropriate nel 1965, circostanza suscettibile, invece, di incidere sul valore del complesso immobiliare), nonchè, incidentalmente, dagli odierni ricorrenti. Costoro, in particolare, si dolevano – oltre che del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria – del rigetto della domanda risarcitoria per violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni.

La Corte territoriale – con sentenza n. 811/08 – rigettava l’appello principale, nonchè quello incidentale, laddove censurava il mancato riconoscimento del danno da violazione delle norme del codice civile (e di quelle integrative) in materia di distanze legali, e ciò in assenza di prova della ricorrenza del pregiudizio.

2.3. Proposto ricorso per cassazione, in via di principalità, dall’ANAS, nonchè, in via incidentale, dalla società RU.Fi. e dal D.F., questa Corte accoglieva parzialmente entrambe le impugnazioni.

Difatti, la già menzionata sentenza n. 11382/11, del 24 maggio 2011, per un verso ravvisava – in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale – la sussistenza di una “omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo costituito dall’intervenuto ampliamento dell’edificio e della successiva costruzione di un altro manufatto in violazione delle previsioni dell’atto di retrocessione delle aree originariamente espropriate”, vizio motivazionale che si ritenne investire una circostanza “suscettibile di incidere sull’entità del complesso immobiliare il cui valore era stato considerata diminuito” (per effetto della costruzione della terza corsia del “(OMISSIS)”), “e dunque sul “quantum”” della pretesa risarcitoria azionata dalla società RU.FI. e dal D.F..

Per altro verso, questa Corte – nell’accogliere l’unico motivo di ricorso incidentale – cassava la sentenza della Corte territoriale per essersi discostata dal principio secondo cui, “in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme inte(OMISSIS)tive dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria; ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto certo ed indiscutibile dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi sussistente senza necessità di una specifica attività probatoria”.

Con l’annullamento della sentenza impugnata veniva, tuttavia, precisato che restava, in ogni caso, “salva la questione relativa all’applicabilità nella specie delle norme comunali, esclusa dal tribunale in relazione al tipo di costruzione, essendo evidente che l’applicazione del suddetto principio di diritto potrà trovare spazio solo se la corte d’appello riformerà la sentenza del tribunale sul punto”.

2.4. Ciò detto, la Corte romana, nel pronunciarsi in sede di rinvio (nella contumacia della curatela fallimentare di (OMISSIS)), rideterminava – all’esito di una nuova CTU – in Euro 419.063,66 la somma dovuta a titolo di risarcimento danni.

A tale esito, il giudice del rinvio perveniva – nel decidere, innanzitutto, sulla questione già oggetto del ricorso principale di ANAS – sul rilievo che leò sole violazioni delle prescrizioni contenute nell’atto di retrocessione delle aree espropriate, suscettibili di incidere sul valore del complesso immobiliare (e, pertanto, sul “quantum” del danno risarcibile), fossero quelle concernenti la porzione del fabbricato adibita a ristorante, dal momento che la cd. “dependance” risultava realizzata al difuori delle aree retrocesse, mentre non risultava possibile stabilire con assoluta certezza, quanto alle restanti parti del fabbricato principale, se e di quali dimensioni fossero gli sconfinamenti nell’area di sedime delle particelle retrocesse. Su tali basi, ritenuto – sulla scorta delle risultanze della rinnovata CTU – che il minore valore globale del complesso immobiliare fosse pari al 20%, la sentenza oggi impugnata procedeva alla riduzione, in misura corrispondente, dei danni da ridotta percezione visiva e da immissioni rumorose.

Inoltre, la Corte capitolina – nel decidere sulla questione relativa al danno da violazione delle distanze legali (già oggetto del ricorso allora proposto, in via incidentale, dalla società RU.FI. e dal D.F.) – ne escludeva la ricorrenza, sebbene sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella posta a fondamento della precedente sentenza, già cassata da questa Corte. Il giudice del rinvio, infatti, pur riscontrando una distanza inferiore a quella legale di 10 metri, nella parte di edificio frontistante i panelli antirumore della rampa di svincolo, accertava che le distanze sarebbero state rispettate se l’edificazione di detta porzione dell’immobile fosse avvenuta nel rispetto delle prescrizioni dell’atto di retrocessione, donde l’impossibilità per gli odierni ricorrenti di “invocare in loro favore la normativa sulle distanze legali”.

In punto spese giudiziali, infine, mentre veniva confermata la condanna di ANAS e della curatela fallimentare di (OMISSIS) a sopportare quelle del primo grado di giudizio (nonchè disposta la compensazione di quelle relative al giudizio di legittimità), sia le spese dell’originario giudizio di appello, sia quelle del giudizio di rinvio, venivano poste a carico degli odierni ricorrenti.

3. Avverso la sentenza del giudice del rinvio hanno proposto ricorso per cassazione la società RU.FI. e il D.F., sulla base come detto – di sette motivi, dei quali, rispettivamente, i primi tre mettono in discussione la rinnovata determinazione del valore dell’immobile in conseguenza della riscontrata violazione delle prescrizioni relative all’atto di retrocessione, nonchè, i successivi tre, l’esclusione del danno da violazione delle distanze legali, e, infine, l’ultimo, la regolamentazione delle spese giudiziali.

3.1. Il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 324,342 e 384 c.p.c., oltre che “dei principi giurisprudenziali in tema di giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza per vizi di motivazione”.

La sentenza impugnata è censurata laddove, nel determinare il valore del compendio immobiliare ai fini della quantificazione del danno risarcibile, ha dato rilievo alla circostanza che una porzione del fabbricato, adibita a ristorante, risulta essere stata realizzata su parte delle aree oggetto di retrocessione per mq. 75, oltre mq. 6 per tettoia e mq. 3 per cabina a gas. Si assume, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe dato erroneamente rilievo a tale circostanza, considerato che detti sconfinamenti risultano realizzati successivamente al 1997, e quindi in epoca posteriore a quella in cui il consulente tecnico d’ufficio – del giudizio di primo grado – ebbe a stimare il valore dell’immobile. In questo modo, pertanto, sarebbe stato violato il giudicato interno, formatosi in primo grado, in ordine alla consistenza del complesso alberghiero, nonchè quello formatosi sulle statuizioni della (originaria) sentenza di secondo grado, giacchè la stessa ebbe a dare atto dell’assenza di contestazioni in ordine al metodo scelto dall’ausiliario del giudice per la stima del valore dell’immobile.

3.2. Il secondo motivo – proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce, nuovamente, violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 324,342 e 384 c.p.c., oltre che “dei principi giurisprudenziali in tema di giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza per vizi di motivazione”.

In questo caso, si censura la sentenza impugnata sul presupposto che, quand’anche la stessa abbia inteso fare riferimento – quale porzione di fabbricato edificata in violazione delle prescrizioni contenute nell’atto di retrocessione – alla veranda esistente già prima del 1997, e successivamente ampliata, resterebbe comunque inteso che anche tale manufatto non avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione da parte del giudice del rinvio, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello proposto da ANAS, e ciò in considerazione del fatto che l’appellante ha sempre e solo lamentato l’ampliamento del fabbricato originario, e non l’edificazione di una nuova struttura separata dal fabbricato principale.

3.3. Il terzo motivo – proposto, come i due precedenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce, nuovamente, violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 324,342 e 384 c.p.c., oltre che “dei principi giurisprudenziali in tema di giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza per vizi di motivazione”.

Si censura la sentenza impugnata, in questo caso, per aver dato rilievo, ai fini della determinazione del valore del complesso immobiliare, e quindi quale nuova base per la quantificazione del risarcimento dei danni per minore visibilità e per immissioni rumorose, ad uno stato di fatto contrastante con quello risultante dalla originaria sentenza di secondo grado, sul punto non impugnata, e pertanto passata in giudicato.

In sostanza, si contesta la sentenza oggi impugnata perchè, da un lato, ha escluso che la realizzazione della “dependance” potesse rilevare ai fini della determinazione del valore complessivo dell’immobile, ma poi ne ha tenuto conto per ridurre, nella misura del 20%, l’importo della somma destinata a risarcire il danno da diminuita visibilità del fabbricato. In tale operazione, infatti, il giudice del rinvio avrebbe dovuto riferirsi al valore del solo fabbricato principale, segnatamente di quella sua porzione adibita a ristorante, in relazione alla quale soltanto sarebbe stata raggiunta prova della inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di retrocessione. Analoga censura viene rivolta anche alla riduzione, in eguale misura, dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da immissioni, giacchè la sentenza impugnata ha fatto riferimento ai “singoli fabbricati” di quali consta l’intero compendio.

3.4. Il quarto motivo – proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 324,336 e 384 c.p.c., oltre che “dei principi giurisprudenziali in tema di giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza per vizi di motivazione”.

La contestazione investe, in questo caso, il rigetto dell’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti, e dunque la reiezione della domanda risarcitoria per violazione delle norme sulle distanze legali. In particolare, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto di poter modificare, sul punto, la motivazione già adottata all’esito del precedente giudizio di appello, essendo stato, così, disatteso la “regula iuris” secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.

3.5. Il quinto motivo – pure proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

Ci si duole della irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, giacchè essa, per un verso, ha escluso la possibilità di apprezzare gli sconfinamenti dalle aree oggetto di retrocessione, ai fini della riduzione del valore del compendio immobiliare e, dunque, del danno risarcibile (in particolare evidenziando come non fosse possibile stabilire con assoluta certezza se, e di quali reali dimensioni, fossero stati gli sconfinamenti realizzati), salvo, poi, tenerne conto ai fini della reiezione della domanda di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali.

3.6. Il sesto motivo – proposto nuovamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce violazione dell’art. 394 c.p.c.

La sentenza impugnata viene censurata, con il presente motivo, laddove ha escluso – richiamandosi alla natura “chiusa” del giudizio di rinvio – l’utilizzabilità dei documenti allegati da gli odierni ricorrenti alle note critiche alla nuova consulenza tecnica d’ufficio.

3.7. Infine, il settimo motivo – proposto nuovamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce violazione degli artt. 91,324 e 384 c.p.c.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha posto a carico degli odierni ricorrenti le spese del primo giudizio di appello, in contrasto con le statuizioni rese all’esito di esso e, in quanto non impugnate., passate in giudicato, nonchè in violazione del principio della soccombenza posto che, a conclusione di detto giudizio, il gravame principale di ANAS risultava integralmente rigettato.

4. La società ANAS è rimasta soltanto intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. I motivi primo, secondo e terzo, suscettibili di scrutinio unitario data la loro connessione, non sono fondati.

5.1.1. Sul punto deve muoversi dalla constatazione che – come già sopra chiarito – la sentenza di questa Corte n. 11382/11, nell’accogliere il secondo motivo di ricorso (principale) proposto dall’ANAS, ha ravvisato “omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo costituito dall’intervenuto ampliamento dell’edificio e della successiva costruzione di un altro manufatto in violazione delle previsioni dell’atto di retrocessione delle aree originariamente espropriate”, vizio motivazionale che si è riconosciuto investire una circostanza “suscettibile di incidere sull’entità del complesso immobiliare il cui valore era stato considerato diminuito” (per effetto della costruzione della terza corsia del “(OMISSIS)”), “e dunque sul “quantum”” della pretesa risarcitoria azionata dalla società RU.FI. e dal D.F..

Orbene, è noto che in presenza di un “ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2018, n. 2652, Rv. 64710801).

Orbene, l’annullamento – da parte di questa Corte – della decisione della Corte capitolina in ordine alle conseguenze (in punto di determinazione dell’entità del danno da risarcire alla società RU.FI e al D.F.) della violazione della prescrizioni dell’atto di retrocessione ha, per così dire, “restituito” al giudice del rinvio la pienezza dei propri poteri di apprezzamento della consistenza del complesso immobiliare oggetto di causa, senza che lo stesso potesse ritenersi vincolato ad un (preteso) “giudicato interno” che, oltretutto, i ricorrenti pretendono di ravvisare, più che nelle statuizioni adottate dal primo giudice, addirittura in quelle della consulenza tecnica d’ufficio disposta dallo stesso.

Il tutto, infine, senza tacere del fatto che i motivi di ricorso in esame non paiono neppure soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non riproducendo le parti, o meglio le statuizioni, della sentenza (asseritamente) passata in giudicato. Al riguardo, infatti, giova rammentare che “pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica” (così Cass. Sez. 5, sent. 16 luglio 2014, n. 16227, Rv. 632127-01).

5.2. I motivi quarto e quinto – anch’essi da esaminare congiuntamente, data la loro connessione – sono, del pari, non fondati.

5.2.1. In relazione, in particolare, al quarto motivo deve osservarsi che quantunque questa Corte – nella già segnalata sentenza “rescindente”, che ha messo capo alla decisione del giudice del rinvio oggetto della presente impugnazione – abbia ravvisato un “error in iudicando” (per essere stato, in particolare, disatteso il principio secondo cui la violazione delle distanze tra le costruzioni, determinando l’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi una limitazione del relativo godimento, si traduce per ciò solo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, da ritenersi sussistente senza necessità di una specifica attività probatoria), ha, nondimeno, fatto “salva la questione relativa all’applicabilità nella specie delle norme comunali, esclusa dal tribunale in relazione al tipo di costruzione, essendo evidente che l’applicazione del suddetto principio di diritto potrà trovare spazio solo se la corte d’appello riformerà la sentenza del tribunale sul punto”.

Ancora una volta, dunque, la decisione di questa Corte, sebbene questa volta correggendo un’errata affermazione in diritto – ha lasciato impregiudicata la questione (fattuale) relativa all’effettiva ricorrenza della lamentata violazione delle distanze legali, sicchè, nella specie, va fatta applicazione del principio secondo cui “l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito”, giacchè diversamente – e ciò a prescindere dal fatto che la “cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione” – essa “non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova” (Cass. Sez. 2, sent. 26 settembre 2018, n. 22989, Rv. 650379-01).

5.2.2. Nè, d’altra parte, può ravvisarsi – come ipotizza, invece, il quinto motivo di ricorso – quel profilo di “irriducibile contraddittorietà” nella motivazione della sentenza, ormai necessario ad integrare il vizio di motivazione apparente, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2).

Difatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è, oggi, destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 63778101; Cass. Sez, 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nel caso in esame, infatti, è da escludere il profilo della “inconciliabilità” o della “irriducibile contraddittorietà” nelle affermazioni compiute dalla Corte capitolina, laddove essa, per un verso, ha ritenuto di non poter apprezzare l’incidenza “complessiva” che gli sconfinamenti dalle aree oggetto di retrocessione hanno avuto ai fini della riduzione del valore dell’intero compendio immobiliare per cui è causa (e, dunque, del danno cagionato agli odierni ricorrenti), constatando invece, per altro verso, che l’edificazione dei pannelli antirumore della rampa di svincolo, sebbene avvenuta a distanza inferiore a quella legale di 10 metri, fosse da addebitare al fatto che la costruzione della porzione di edificio frontistante detti pannelli non fosse avvenuta nel rispetto delle prescrizioni dell’atto di retrocessione.

In altri termini, la circostanza che – secondo la Corte capitolina non risulti possibile stabilire, “con assoluta certezza”, l’influenza che tutti gli sconfinamenti nell’area di sedime delle particelle retrocesse hanno avuto sul valore “complessivo” dell’intero compendio immobiliare, non è in contraddizione con la più limitata possibilità di apprezzare, invece, un singolo sconfinamento concernente una sua porzione (nella specie, quella adibita a ristorante), nonchè l’incidenza da esso avuto in relazione alla violazione – evidentemente solo “in parte qua” – dell’art. 873 c.c.

Nè, d’altra parte, sembra inutile rammentare – a conferma della correttezza dell’impianto motivazionale, sul punto, della sentenza impugnata – quanto di recente affermato da questa Corte (sebbene con riferimento a fattispecie diversa a quella in esame), ovvero che “la sussistenza di una irregolarità costruttiva, sotto il profilo di un’insanabile mancanza di “ius aedificandi”, è certamente in grado di determinare l’effetto di esclusiva efficienza causale sul piano degli eventi causativi del danno da risarcire, stante la natura “conformativa” dei vincoli di edificabilità apposti sul diritto di proprietà, ex art. 42 Cost., comma 1″ (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 7 aprile 2010, n. 1982).

5.3. Il sesto motivo, come i precedenti, è anch’esso non fondato.

5.3.1. Va data, qui, continuità al principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, “configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti”, dovendo essa ritenersi esclusivamente “giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 ottobre 2010, n. 26108, Rv. 651434-01).

Nessuna di tali evenienze ricorre – anzi, ancor prima, è stata dedotta dalle ricorrenti – nel caso in esame.

5.4. Infine, anche il settimo motivo di ricorso non è fondato.

5.4.1. Invero, deve al riguardo rilevarsi che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. Sez. 2, ord. 13 giugno 2018, n. 15506, Rv. 649258-01).

Orbene, nel caso in esame, il giudice del rinvio ha parzialmente riformato – accogliendo, “in parte qua”, l’appello principale dell’ANAS (rigettando, invece, quello incidentale degli odierni ricorrenti) – la decisione del primo giudice, sicchè, alla stregua del principio dianzi richiamato, avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio alla luce del principio della soccombenza, riguardata, però, con riferimento all’esito globale dello stesso, e non alle sue singole fasi.

Pertanto, se la decisione della Corte capitolina di “frazionare” le spese del giudizio non è conforme a tale principio (avendo essa posto quelle del primo grado – sul presupposto dell’accoglimento della domanda attorea – a carico dell’ANAS e della curatela fallimentare della (OMISSIS), riconoscendo, invece, a entrambi tali soggetti, quelle dei due giudizi di appello, data la parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del loro (OMISSIS)vame), deve, nondimeno, rilevarsi che la censura proposta dagli odierni ricorrenti non è formulata in questi termini, giacchè essi si dolgono del mancato riconoscimento delle (sole) spese del primo giudizio di appello, per violazione di un giudicato “interno”, in realtà, insussistente, e ciò proprio in ragione del fatto che il giudice del rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, è tenuto a dare una rinnovata regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.

6. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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