Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28620 del 23/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28620 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 15727-2008 proposto da:
LESERRI PIETRO C.F. LSRPTR42E31E986R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo
studio dell’avvocato VALENTINI MARGHERITA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAUDIO VINCENZO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3090

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 23/12/2013

ViA Gc5571-

d 15t-cAd í A

CELLA FREZZA

17%

presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 81/2007 della CORTE D’APPELLO
D)
T-SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 05/06/2007
r.g.n. 240/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega VALENTE
NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

44

– controrícorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 5 giugno 2007 la Corte d’appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Taranto del 23 settembre 2004 con la quale era stata rigettata la domanda di
Leserri Pietro intesa ad accertare il proprio diritto alla pensione di anzianità

pagamento dei relativi ratei. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia considerando che il ricorrente non aveva conseguito il necessario
requisito contributivo ai fini della richiesta pensione di anzianità in quanto,
a tali fini, non potevano essere computati i contributi relativi al periodo da
gennaio 1984 a dicembre 1994 durante il quale il lavoratore aveva
beneficiato del trattamento di disoccupazione speciale di cui alla legge n.
427 del 1975. In particolare la Corte territoriale ha considerato che l’art. 16,
primo comma della legge n. 427 del 1975 che riguarda il trattamento
speciale di disoccupazione a seguito di licenziamento per cessazione
dell’attività aziendale o per riduzione del personale, non può essere
applicato alla pensione di anzianità in mancanza di un espresso riferimento
ad essa; d’altra parte il legislatore non aveva la necessità di ulteriori
precisazioni riguardo al tipo di pensione per il quale sono validi i contributi
in quanto, per principio generale, la pensione di anzianità presuppone la
sussistenza di un precedente rapporto di lavoro effettivo, mentre, nel caso
del trattamento speciale di disoccupazione, il rapporto di lavoro è
definitivamente estinto e non solo sospeso.
Il Leserri propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad
un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE

a decorrere dal l ° gennaio 2000 con la conseguente condanna dell’INPS al

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione di norme di diritto in
relazione agli artt. 12 disposizione sulla legge in generale e 16 legge n. 427
del 1975, nonché falsa applicazione dell’art. 22 della legge 153 del 1969. In
particolare si deduce che il giudice dell’appello avrebbe male interpretato
l’art. 22 della legge 153 del 1969 secondo cui, ai fini della pensione di

categorie assimilate, mentre la successiva limitazione operata dalla norma
speciale di cui all’art. 5 della legge 427 del 1975 si applicherebbe solo per i
contributi figurativi da Cassa Integrazione Guadagni, e non anche a quelli
di cui all’art. 16 della medesima legge, applicabile alla fattispecie in esame.
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio
generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della
pensione di anzianità sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di
lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche previsioni
normative non applicabili analogicamente. Con specifico riferimento, poi,
al trattamento di disoccupazione speciale è stato affermato che, in
mancanza di una diversa espressa previsione, anche i contributi previsti
dall’art. 16, primo comma, legge 6 agosto 1975 n. 427 per i periodi di
disoccupazione con diritto al trattamento speciale di cui all’art. 10 della
legge medesima – al pari dei contributi previsti dall’art. 5 legge citata per i
periodi di sospensione con diritto all’integrazione salariale – sono utili solo
per il conseguimento della pensione di Invalidità e vecchiaia e non anche
della pensione di anzianità (Cass. 12 maggio 1989 n. 2175).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio che, si
ripete, va ribadito in questa sede.
Nulla si dispone sulle spese in quanto il giudizio è stato introdotto prima
dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,
contenuto nell’art. 42 punto 11 del D.L. n. 269 del 2003,

3ìi nei

anzianità, si considera la contribuzione anche figurativa di ex combattenti o

giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini
aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di
condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, e ete non si
applica ai procedimenti – incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo
provvedimento legislativo.

La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2013.

P.Q.M.

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