Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28620 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 639/2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6550/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2019 R.G.N. 6107/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 6550 depositata il 30.10.2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da K.A. (alias H.K.), cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva, a sua volta, rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte territoriale ha rilevato che non risultava evidenziata una situazione di particolare vulnerabilità correlata a condizioni di salute o ad una situazione conflittuale del paese di origine, emergendo una ragione di partenza per motivi essenzialmente economici;

3. propone ricorso H.K. affidandosi a due motivi;

4. il Ministero dell’Interno ha depositato procura ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con entrambi i motivi di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione di numerosi articoli del D.Lgs. n. 251 del 2007 per aver, la Corte distrettuale, trascurato l’indagine istruttoria sulla situazione del paese di origine dell’istante, ai fini della protezione umanitaria;

2. i motivi sono inammissibili, avendo, la Corte territoriale, uniformato la propria decisione ai principi statuiti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) che hanno assegnato rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018);

3. si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019), tanto da indurre le Sezioni unite ad accogliere nell’occasione il ricorso proposto dal Ministero, in quanto la decisione del giudice d’appello si era fondata sul solo elemento, isolatamente considerato, della recente assunzione del richiedente alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;

4. insomma, non rileva la circostanza che il paese di provenienza sia uno dei paesi più poveri al mondo, poichè la valutazione comparativa che dev’essere compiuta tra le condizioni di vita in Italia del richiedente la protezione e quelle che il medesimo incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio deve comunque avere attinenza con i diritti fondamentali della persona e non può tradursi nel puro e semplice confronto tra due differenti stili di vita, in quanto diversamente argomentando – ovverosia laddove si desse rilievo non tanto alla storia personale del richiedente, ma alla condizione del paese di origine in termini generali ed astratti – si finirebbe per tradire il senso della legge, riducendo la valutazione sulla vulnerabilità personale del soggetto, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ad una sorta di “doppione” dell’apprezzamento che il giudice di merito è chiamato a condurre sulla situazione interna del paese di provenienza ai diversi fini della concessione della tutela sussidiaria (Cass. 13 dicembre 2019 n. 32964);

5. orbene, nella specie in ricorso non viene adeguatamente specificato nè quando nè come siano stati sottoposti all’attenzione del giudice di merito quegli elementi di fatto individualizzanti che consentissero di enucleare una condizione di vulnerabilità, tenuto conto che anche per la giurisprudenza unionale l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale è proprio chi richiede la protezione che deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione sociale, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande eventualmente già presentate (CGUE, 5 giugno 2014, causa C-146/14);

6. nel caso che ci occupa il ricorrente deduce formule generiche ed invoca un percorso di integrazione sociale, trascurando di considerare che – per l’insegnamento delle Sezioni unite innanzi richiamato – il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto per il solo livello di integrazione in Italia del richiedente, nè in considerazione della situazione del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti.

7. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non è necessario disporre la regolazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva della controparte;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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