Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2862 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 5^, n. 49 dep. 4 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16.12.2009 dal relatore consigliere Dott. Cappabianca Aurelio;

lette le conclusioni scritte dal Procuratore Generale, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c., in

quanto manifestamente fondato;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 375

c.p.c., u.c., e all’art. 377 c.p.c., u.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, il contribuente – agente di commercio – presento’ istanza di rimborso dell’irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attivita’ senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu riformata dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello rilevo’, in particolare, che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attivita’ senza alcun elemento di organizzazione, risultando l’assenza di dipendenti o collaboratori con vincolo di lavoro coordinato e continuativo e l’utilizzo di beni strumentali di scarso valore;

rilevato:

che l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione impugnata sotto il profilo della violazione di legge (il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) e del vizio motivazionale, per non aver tenuto nel dovuto conto il fatto che l’agente di commercio sarebbe in ogni caso imprenditore, sia a fini civilistici sia a fini fiscali, svolgendo a fini di lucro e abitualmente una delle attivita’ di cui all’art. 2195 c.c. e che, in ogni caso, l’irap e’ dovuta da chiunque eserciti un’arte o una professione, a prescindere dai mezzi impiegati, e, pertanto, anche se al fine dell’attivita’ medesima non si avvalga di un’organizzazione complessa;

osservato:

– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, affermato che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse, b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumgue accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che le Sezioni Unite hanno, inoltre, puntualizzato che e’ onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (cfr. Cass. 12108/09);

considerato:

che il ricorso per Cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, giacche’ la decisione impugnata risulta perfettamente aderente al richiamato principio;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c. (nonostante la diversa richiesta del P.G.: cfr.

Cass. 26.105/05, 12384/05);

che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’Amministrazione intimata, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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