Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2862 del 07/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2862 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 19786-2012 proposto da:
./

FANIGLIULO EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
E.G. VISCONTI 99 (presso lo studio dell’avv. Conte), presso
l’avvocato IACOBUCCI BERARDINO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ARNESE AURELIO, MASTRANGELO PIETRO, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del
Direttore Titolare dell’Area Territoriale Sud Est, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo
studio dell’avvocato MORERA UMBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/02/2014

avverso la sentenza n. 294/2012 della CORTE D’APPELLO di
LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO del 3.2.2012, depositata il
02/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

scritti.

Ric. 2012 n. 19786 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Aurelio Arnese che si riporta agli

La Corte rilevato che sul ricorso n. 19786/12 proposto da
Fanigli4lo Egidio nei confronti della Banca Monte dei Paschi di
Siena spa, il consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Fanigliu)(510 Egidio ha proposto ricorso per cassazione
sulla base un motivo avverso la sentenza n. 294/12 con cui
la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento
dell’appello proposto dalla banca avverso la sentenza del
tribunale di Taranto ,depositata il 14.6.07,che aveva
condannato il Monte Paschi a restituire ad esso ricorrente la
somma di euro 198.113,17 in conseguenza della nullità dei
negozi sottesi ad operazioni finanziarie relative ad un
contratto di gestione patrimoniale, aveva dichiarato che nulla
era dovuto dalla banca in favore di esso Fanigliuhlo

bis cpc, la relazione che segue.

condannandolo a restituire quanto già ricevuto per effetto
della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente assume che la
Corte d’appello sarebbe andata ‘ultra petitat in violazione
dell’art 112 cpc disponendo a suo carico la restituzione della
somma già riconosciutagli dal Tribunale con sentenza
esecutiva stante che nessuna domanda in tal senso sarebbe
stata formulata dalla banca.
Il motivo è manifestamente fondato.
Va anzitutto rilevato che la banca resistente nelle sue
conclusioni in appello ( riportate sia nel ricorso che nel
controricorso) aveva chiesto accertarsi

“l’errore di calcolo

in cui è incorso il Tribunale di Taranto, non sommando quanto
dal Signor Fanigliuolo ricevuto al termine del rapporto con
quanto dallo stesso prelevato in corso di rapporto”; – e
“l’erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di
Taranto ha ritenuto non provata la circostanza che il Signor

Osserva

Fanigliuolo ha ottenuto una plusvalenza pari a euro
21.675,51”.
In conseguenza di ciò aveva chiesto che la sentenza

della sentenza impugnata.
La Corte d’appello in accoglimento del gravame ha rilevato
che “poiché, alla stregua dei dati da ritenersi pacifici, risulta
che Fanigliulo Egidio ha ricevuto più di quanto spettante gli in
base ai meri obblighi restitutori (€. 219.788,68 + €. 87.797,37
= €. 307.586,05, a fronte di un capitale investito pari ad €.
285.910.54), in parziale riforma dell’impugnata sentenza deve
affermarsi che nulla è dovuto dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a. al predetto.
Va altresì ordinato al Fanigliulo di restituire quanto percepito
dall’appellante in forza della sentenza impugnata.”
E’ agevole rilevare in ragione delle conclusioni d’appello della
banca, dove non è avanzata alcuna domanda di restituzione
delle somme versate, che la sentenza impugnata è incorsa
in alcuna ultra petizione.

impugnata fosse riformata integralmente con annullamento

Questa Corte ha infatti già affermato in proposito che il
giudice d’appello, in caso di accoglimento dell’impugnazione,
può disporre la condanna dell’appellato alla restituzione delle

sentenza di primo grado solo se l’appellante abbia avanzato
la relativa istanza, in mancanza della quale la statuizione
restitutoria dev’essere, a seguito di ricorso per Cassazione,
cassata dalla Suprema Corte senza rinvio, a norma dell’ad.
382, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ. ( Cass
359/05).
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’ad 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 19.8.13
li Cons. relatore”

somme versategli in conseguenza od in esecuzione della

Vista la memoria della banca resistente ;
Osserva quanto segue.

quelle rassegnate nella relazione di cui sopra.
In aggiunta a quanto in quest’ultima esposto va ulteriormente rilevato che
con l’atto di appello il Monte dei Paschi aveva rassegnato le seguenti
conclusioni, come le stesse sono riportate nello stesso ricorso : ” NEL
MERITO, rilevati: a) l’errore di calcolo in cui è incorso il Tribunale di
Taranto, non sommando quanto dal Signor FANIGLIULO ricevuto al
termine del rapporto con quanto dallo stesso prelevato in corso di
rapporto, b)1′ erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di
Taranto ha ritenuto non provata la circostanza che il Signor
FANIGLIULO ha ottenuto una plusvalenza pari a euro
21.675,51,riformare integralmente ed annullare la sentenza impugnata
condannando il signor Egidio FANIGL1ULO a restituire alla BANCA la
somma di euro 21.675,51 con vittoria di spese competenze ed onorari dei
due gradi di giudizio”.

Non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di

A tali conclusioni , come osservato nella relazione , non si è correttamente
attenuta la sentenza impugnata. La stessa, dopo avere rilevato che la
domanda di restituzione a titolo di plusvalenza della somma di euro

calcolo della sentenza di primo grado e ,sulla base di ciò, ha dichiarato non
dovuta alcuna somma da parte della banca al Fanigliulo, in tal modo
annullando la condanna in primo grado al pagamento della somma di euro
198.113,17 ed ha, infine, condannato il Fanigliulo alla restituzione della
predetta somma.
Tale ultima domanda non era stata invero formulata neppure al livello
implicito con le conclusioni dianzi riportate posto che il Monte dei Paschi,
nel chiedere la riforma integrale e l’annullamento della sentenza
impugnata, con riferimento quindi sia alla plusvalenza che alla condanna
relativa alla somma di euro 198.113,17, aveva espressamente limitato la
domanda di restituzione della sola somma di euro 21.675,51.
Nel caso di specie dunque, a fronte della esplicita domanda di restituzione
limitatamente alla somma dianzi indicata, non può ritenersi applicabile la
giurisprudenza citata in memoria relativa alle ipotesi di obblighi restitutori
nascenti nel giudizio di rinvio a seguito dell’avvenuto adempimento delle

21.675,51 era nuova e ,come tale, inammissibile, ha accertato l’errore di

statuizioni della sentenza di appello cassata dalla sentenza della Corte di
cassazione ovvero più in generale dalla riforma della sentenza in
esecuzione della quale la parte soccombente aveva in via provvisoria dato

Resta ovviamente impregiudicata la possibilità per la banca ricorrente di
richiedere la restituzione della somma in questione in un separato giudizio.
Il ricorso va dunque accolto e, sussistendo i requisiti di cui all’art.384 cpc,
la causa può essere decisa nel merito con cassazione della sentenza
impugnata limitatamente alla condanna alla restituzione a carico del
Fanigliulo della somma di euro 198.113,17 e condanna della soccombente
al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12.000,00 oltre euro
100,00 per esborsi ed oltre accessori.
PQM
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ,decidendo nel
merito , cassa la sentenza impugnata relativamente alla condanna alla
restituzione della somma di euro 198.113,17; condanna il Monte dei
Paschi al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12.000,00
oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori.

/

esecuzione al dispositivo successivamente riformato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA