Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2862 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6044-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

ARST SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA-BITTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 899/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sardegna, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Cagliari, che aveva accolto il ricorso della ARST (Azienda regionale sarda trasporti) avverso il silenzio rifiuto serbato dall’ufficio in ordine ad una sua istanza, intesa ad ottenere il rimborso IRAP 2007 e 2008 per la parte di contributo erogato dalla Regione Sardegna e finalizzato a coprire il disavanzo di esercizio relativo ai costi per il personale, ai sensi della legge regionale sarda n. 16 del 1992.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche era limitato ai soli casi in cui venivano in esame fatti aventi per legge efficacia permanente o pluriennale e cioè fatti che producevano, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo riferito a più periodi d’imposta ed in cui la pluriannualità costituiva elemento essenziale della fattispecie normativa; ed era stato precisato che la sentenza del giudice tributario, la quale definitivamente avesse accertato il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta, facesse stato, quanto ai tributi dello stesso tipo dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che avessero un valore condizionante ed inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata; doveva pertanto escludersi il vincolo del giudicato in relazione all’accertamento di fatti primari o secondari, non potendo passare in giudicato il mero accertamento di fatti storici oggetto di prova, sui quali veniva a fondarsi la decisione; nella fattispecie impositiva in esame, costituita dall’obbligazione di rimborso dell’imposta, ritenuta indebitamente versata a titolo di IRAP, il tempo non era considerato dalla disciplina normativa come elemento essenziale del rapporto tributario, in quanto non vi era nella specie un rapporto tributario di durata, essendo la questione da risolvere legata all’interpretazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 e della L.R. sarda n. 16 del 1982; e le precedenti sentenze della CTR della Sardegna, il cui giudicato era stato erroneamente esteso alla presente controversia, avevano riconosciuto il diritto al rimborso per le annualità precedenti sulla base di un’interpretazione delle norme anzidette, peraltro in netto contrasto con le sentenze emesse in materia dal giudice di legittimità;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR aveva erroneamente ritenuto di non esaminare nel merito la questione relativa alla spettanza o meno del diritto al rimborso IRAP sulla parte di contributo relativo ai costi del personale, avendo, in tal modo, indebitamente omesso di esercitare la sua funzione interpretativa del diritto;

che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 11, in relazione alla L.R. Sardegna n. 16 del 1992, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, alla stregua di tale normativa, la CTR avrebbe dovuto ritenere legittimo il diniego di rimborso dell’IRAP, in quanto i contributi pubblici alle imprese di trasporto, dapprima erogati dallo Stato e poi dalle Regioni per ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico, pur non costituendo componenti positivi del reddito ai fini IRPEG, erano pur sempre computabili per determinare la base imponibile ai fini dell’IRAP, a meno che non fosse riscontrabile una precisa correlazione con una componente non negativa deducibile, quale, ad esempio, le spese per il personale; il che non era ravvisabile dall’esame della normativa di cui sopra, dalla quale poteva al contrario evincersi che i contributi alle aziende di trasporto avevano una generica finalità ripianatrice di perdite per i disavanzi di gestione;

che la società contribuente si è costituita con controricorso;

che l’Agenzia delle entrate ricorrente ha altresì presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 7020 del 2018; Cass. n. 9852 del 2018; Cass. n. 21395 del 2017) è concorde nel ritenere che nel contenzioso tributario, qualora due giudizi fra le stesse parti facciano riferimento ad un medesimo rapporto giuridico, pur se riferito a diverse annualità, l’accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato riferibile a situazioni giuridiche od a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine ad un punto fondamentale comune ad entrambi i rapporti preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio, non potendo escludersi l’efficacia del giudicato solo perchè riferiti a diversi periodi d’imposta, qualora gli elementi costitutivi della fattispecie, riferibili a più periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; siano cioè atti che, pur essendo unici, producono, per previsione di legge, effetti estesi ad un arco temporale comprensivo di più periodi d’imposta e nei quali la pluriannualità costituisce un elemento caratterizzante la fattispecie normativa, tale da unificare più annualità d’imposta in una sorta di “maxiperiodo”;

che, nella specie in esame, non è contestato che la CTR della Sardegna, con due sentenze depositate il 19 giugno 2012 e recanti nn. 28/01/2012 e 29012012, la prima riferita alle annualità 1999 e 2004, la seconda riferita alle annualità 2005 e 2006, entrambe divenute definitive, si è pronunciata sulla medesima questione, ritenendo che i contributi corrisposti alla ARST non dovevano computarsi ai fini del calcolo dell’IRAP, siccome specificamente destinati a coprire i costi del personale; e non è dubbio che detta pronuncia incida con forza di giudicato anche sulla presente controversia, riferita alla determinazione della base impositiva IRAP per le annualità 2007 e 2008; invero, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, le conclusioni cui sono pervenute le due citate sentenze definitive della CTR della Sardegna siano destinate a valere con forza di giudicato anche per la controversia in esame, identica essendo la questione trattata e non essendo mutati i termini della questione, solo perchè riferiti a due annualità successive (2007 e 2008), atteso che anche per queste ultime è stata posta l’identica questione, concernente la computabilità ai fini del calcolo dell’IRAP dei contributi erogati dalla Regione Sardegna alla ARST ai sensi della L.R. sarda n. 16 del 1982; e dette due sentenze definitive, destinate ad imporsi anche sulla presente controversia con forza di giudicato, hanno risolto la questione in senso negativo, stante la natura di detti contributi, specificamente destinati a coprire i costi del personale; che, assorbiti i restanti due motivi di ricorso, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non è applicabile il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 17.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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