Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28619 del 23/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28619 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 13883-2010 proposto da:
GIOVANNETTI RITA C.F. GVNRTI50M43L103Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2968

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 23/12/2013

t
..

144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA,
LA PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 670/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/12/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER
PAOLO;
udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

140/2009;

R. Gen. N. 13883/2010
Udienza 22/10/2013
Giovannetti Rita c/ I.N.A.I.L.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di L’Aquila, con sentenza n. 670/2009
del 4/12/2009, decidendo sull’appello proposto da Rita Giovannetti nei confronti
dell’I.N.A.I.L., confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva rigettato

rendita per malattia professionale. Riteneva la Corte territoriale che non sussistessero
elementi per ricollegare la sindrome del tunnel carpale all’attività di decoratrice di
ceramiche svolta dalla Giovannetti e ciò sulla base delle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio che aveva ricondotto la malattia a lavori manuali richiedenti una
certa forza e movimenti ripetitivi, situazione questa non sussistente nel caso
dell’attività della Giovannetti, ed aveva evidenziato che l’elemento della bilateralità
deponesse per una origine extraprofessionale della malattia (considerato che nel
lavoro che svolgeva la Giovannetti con la mano sinistra si limitava a tener fermo
l’oggetto da decorare).
Per la cassazione di tale sentenza Rita Giovannetti propone ricorso affidato ad un
motivo.
L’I.N.A.I.L resiste con controricorso e deposita anche memoria ai sensi dell’art.
378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia: “Carente e contraddittoria
motivazione nel disattendere la richiesta diretta al rinnovo della C.T.U. (art. 360, n.
5, cod. proc. civ.)”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di basare
il proprio giudizio su una consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di primo
grado carente nella descrizione delle modalità di lavoro della ricorrente e generica

3

la domanda della Giovannetti diretta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla

R. Gen. N. 13883/2010
Udienza 22/10/2013
Giovannetti Rito c/ I.N.A.I.L.

nel riportarsi ai “più recenti studi pubblicati nelle riviste intemazionalt” e di non
disporre il rinnovo di tale consulenza e ciò nonostante in sede di ricorso in appello si
fosse fatto specifico riferimento alle approfondite considerazioni svolte da uno
specialista in neurochirurgia, il quale, sulla base di precisi studi scientifici, era

era affetta, ciò che rilevava non era la gravosità del lavoro quanto il carattere di
flesso-estensione del polso effettuato in maniera ripetitiva e reiterata.
2. Il motivo non è fondato.
Si osserva innanzitutto, quanto alla omissione della rinnovazione di una indagine
peritale, che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito
non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova
consulenza di ufficio, trattandosi di una facoltà che rientra nei poteri istituzionali del
giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto,
quando risulti dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto
esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti (cfr. ex multis Cass. 5
febbraio 2004 n. 2151; id. 6 maggio 2002 n. 6432; 3 maggio 2006, n. 10187).
E’ noto che la decisione di fare ricorso alla consulenza tecnica, quale strumento
più funzionale ed efficace per l’accertamento dei fatti essenziali del giudizio,
di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire
a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle
indagini, con la nomina di altri consulenti, non solo costituisce esercizio di un potere
non censurabile in sede di legittimità, al pari del suo mancato esercizio (ex plurimis,
Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355; id. 21 luglio 2004, n. 13593), ma non vincola il
giudice alla valutazione espressa dal consulente: il giudice, infatti, può andare di

4

pervenuto alla conclusione che, per l’insorgenza della patologia da cui la Giovannetti

R. Gen. N. 13883/2010
Udienza 22/10/2013
Giovannetti Rito c/ I.N.A.I.L

contrario avviso, qualora nel suo libero apprezzamento ritenga le conclusioni
dell’ausiliare non adeguate.
Tanto precisato ed escluso, dunque, che sussistesse un obbligo della Corte
territoriale di disporre, pur a fronte di specifica richiesta della parte, nuova

una nuova lettura delle risultanze istruttorie e, in particolare, della consulenza tecnica
espletata nel corso del giudizio di primo grado e di quella di parte pure ivi prodotta
dalla ricorrente, operazione preclusa in sede di legittimità. Infatti, per costante
giurisprudenza in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative
allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione della sentenza che abbia
prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo
in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte
va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le
predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso
diagnostico non attinente a vizi del processo logico- formale, che si traduce, quindi,
in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza
consolidata: v. da ultimo Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; id. 12 gennaio 2011, n. 569;

consulenza tecnica d’ufficio, va rilevato che il motivo in realtà sollecita soltanto

8 novembre 2010, n. 22707; 29 aprile 2009, n. 9988; 3 aprile 2008, n. 8654).
Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino
in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni
manifestamente illogiche o scientificamente errate, né – ancor meno – se ne indicano
le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di
causa e a dedurre, sulla base della mera differente valutazione del consulente di parte

5

f

R. Gen. N. 13883/2010
Udienza 22/10/2013
Giovannetti Rita c/ I.N.A.I.L.

e di “recenti ricerche condotte dal National Istitute for Occupational Safety and
Helt”, che contrariamente a quanto sostenuto dal consulente d’ufficio, non sarebbe la
gravosità del lavoro a determinare la malattia della Giovannetti, senza tuttavia
evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi e quali le

Non vi è, in sostanza, alcuna documentata devianza dai canoni fondamentali della
scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali
che, in quanto tale, costituisca un vero e proprio vizio della logica medico-legale tale
da rientrare tra quelli deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod.
proc. civ..
3. Il ricorso va pertanto respinto.
4. Infine sulle spese non si provvede, in base al testo dell’art. 152 disp. att. cod.
proc. civ., come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. con mod. con L. n.
326 del 2003, attesa la dichiarazione sulle condizioni reddituali contenuta nell’atto
introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 • obre 2013.

affermazioni scientificamente errate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA