Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28619 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 637/2020 proposto da:

A.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5669/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2019 R.G.N. 5221/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 5669 depositata il 19.9.2019, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.Z. nei confronti del Ministero dell’Interno, della Commissione territoriale per il riconoscimento internazionale, del Pubblico Ministero, per violazione dell’art. 434 c.p.c. (novellato con D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) essendosi limitato, l’appellante, a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado, in maniera alquanto diffusa, senza tenere conto della specifica motivazione della sentenza che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;

2. propone ricorso A.Z. affidandosi a sei motivi;

3. il Ministero dell’Interno ha depositato procura ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 342 c.p.c., per aver, la Corte distrettuale, fornito una ingiusta motivazione posto che le censure proposte con l’atto di appello si fondavano su una diversa valutazione della situazione, sia personale che del paese di origine, dell’istante;

2. con i successivi cinque motivi si ribadiscono i motivi di appello formulati avverso la sentenza del Tribunale, rilevando la carenza di disamina in ordine alla raggiunta integrazione sociale in Italia rispetto alla situazione socio economica del Pakistan, alla instabilità sociale del paese di origine, alla mancata collaborazione del giudice in ordine alla raccolta degli elementi istruttori circa la violenza indiscriminata e generalizzata sussistente in Pakistan e la situazione di vulnerabilità;

3. il primo motivo di ricorso si presenta inammissibile a causa della prospettazione delle censure con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, mancando la trascrizione, quantomeno nei tratti salienti, della sentenza del Tribunale (nonchè dei motivi di appello, posto che le censure contenute ai motivi dal secondo al sesto fanno riferimento a vizi della sentenza del giudice di secondo grado);

4. in ogni caso, questa Corte ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. N. 27199 del 2017, citata dalla sentenza impugnata, e, successivamente, Cass. n. 13535 del 2018);

5. la sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto innanzi esposti, rilevando che l’atto di appello si era limitato a “riproporre, in maniera alquanto diffusa, le questione già dedotte nel primo grado” senza censurare in alcun modo le ragioni del rigetto della domanda da parte del Tribunale;

6. gli ulteriori motivi sono assorbiti in considerazione del profilo di inammissibiltà esaminato;

7. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non è necessario disporre la regolazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva della controparte;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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