Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28619 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29892-2015 proposto da:

N.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO INGINO, ROBERTO

SMEDILE;

– ricorrente –

contro

N.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO INGINO, ROBERTO

SMEDILE;

CAROSELLO 3000 SRL, nella persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

12, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA

STATELLA;

CAROSELLO 3000 SRL, nella persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 12

SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA

STATELLA;

– controricorrenti –

e contro

LIVIGNO FUNIVIE SPA, SCIOVIA DOSS SRL, COMUNE LIVIGNO, UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA, SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI ALLIANZ SPA,

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale,

ALLIANZ SPA in persona dei legali rappresentanti pro tempore, REALE

MUTUA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ADELE LAVIZZARI;

– ricorrenti incidentali –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, COMUNE LIVIGNO, SCIOVIA DOSS SRL, LIVIGNO

FUNIVIE SPA, CAROSELLO 3000 SRL, N.P.G.;

– intimati –

Nonchè da:

SCIOVIA DOSS SRL, in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO FORTI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ENRICO PAGLIARINI, LUCA MEZZADRI;

– ricorrente incidentale –

contro

N.P.G., CAROSELO 3000 SRL, LIVIGNO FUNIVIE SPA, COMUNE

LIVIGNO, MILANO ASSICURAZIONI SPA, SOCIETA’ REALE MUTUA

ASSICURAZIONI, ALLIANZ SPA, AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

CAROSELLO 3000 SRL, nella persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 12

SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA

STATELLA;

– ricorrente incidentale –

contro

N.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2136/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto per tutti i

ricorsi;

udito l’Avvocato ROBERTO SMEDILE;

udito l’Avvocato MARIO MASSANO;

udito l’Avvocato FRANCO DI LORENZO;

udito l’Avvocato SARA CISTRIANI per delega;

udito l’Avvocato FABRIZIO PROIETTI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.P.G. conveniva in giudizio Livigno Funivie s.p.a., Comune di Livigno e Sciovia Doss s.r.l. chiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali causati da un grave infortunio occorso alla sua persona sulle piste da sci del comprensorio locale.

Erano chiamate in causa la Carosello 3000 s.r.l., quale gestore di una delle piste coinvolte nella dinamica complessiva, e le compagnie assicurative Milano Assicurazioni s.p.a., Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., Fondiaria SAI s.p.a., Allianz s.p.a., Axa Assicurazioni s.p.a..

Il tribunale accoglieva la domanda e condannava la Sciovia Doss s.r.l. e la Carosello 3000 s.r.l. in solido al risarcimento dei danni. Rigettava invece le pretese svolte nei confronti di Livigno Funivie s.p.a. e Comune di Livigno. Condannava inoltre Milano Assicurazioni s.p.a., Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., Fondiaria SAI s.p.a., a manlevare Sciovia Doss nei limiti del massimale. Rigettava infine la domanda di manleva svolta da Carosello 3000 nei confronti di AXA s.p.a. per intervenuta prescrizione.

La Corte di appello, riformando la decisione di prime cure, per quanto qui in particolare rileva, limitava la responsabilità del sinistro a Sciovia Doss s.r.l. stabilendo altresì un concorso di colpa per un quinto a carico dell’attore, osservando che l’infortunio era stato cagionato da un dislivello artificiale determinato dalla realizzazione di un percorso di raccordo atto a superare l’avvallamento tra due piste, sito dove scorreva un torrente, creato dalla ritenuta responsabile, ferma la colposa imprudenza dello sciatore che, per raggiungere celermente la moglie, aveva posto in essere una manovra azzardata percorrendo il suddetto tratto contromano, in salita e a velocità non prudenziale per mantenere l’abbrivio sufficiente a superarte il dislivello.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione N.P.G. formulando cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Livigno.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, UnipolSAI s.p.a., già Milano Assicurazioni s.p.a. e Fondiaria s.p.a.

Resiste con controricorso AXA Assicurazioni s.p.a.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in un unico motivo la Carosello 3000 s.r.l.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in tre motivi, Sciovia Doss s.r.l.

Hanno infine depositato controricorsi ai correlativi ricorsi incidentali N.P.G. e Carosello 3000 s.r.l.

Hanno depositato memorie, N.P.G., il Comune di Livigno, Sciovia Doss s.r.l., UnipolSai s.r.l., Carosello 3000 s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 2727,2729 c.c., artt. 115,116 e art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di affermare, come invece fatto dal primo giudice, la responsabilità solidale del gestore delle piste Carosello 3000 s.r.l., posto che l’attraversamento, presso cui era avvenuta la caduta, sebbene non segnato sulle mappe sciistiche era frequentato da molti sciatori tanto da risultare battuto sia dai passaggi che dal gatto delle nevi, sicchè anche la suddetta società, che gestiva in particolare la pista, c.d. “Femminile”, da cui il deducente proveniva, avrebbe dovuto porre presidi e segnalazioni di pericolo atte a evitare il transito. Il Collegio di merito, con motivazione apparente:

– aveva mancato di considerare tutti gli elementi probatori, orali e di ricostruzione tecnica, che deponevano nel descritto senso, e anzi – aveva affermato che, venendo dalla sciovia Doss, l’impianto gestito dalla Carosello 3000 era oltre la sciovia (OMISSIS) verso cui pendeva lievemente il raccordo che aveva costituito teatro dell’incidente, senza spiegare però la base probatoria della conclusione che, al contrario, differiva dalla fotografia dei luoghi operata dal consulente tecnico incaricato d’ufficio di effettuarla;

– si era inoltre riferita a un fatto – la percorrenza degli sciatori dalla pista “Femminile” al greto del torrente – diversamente negato in altro momento della ricostruzione;

– aveva negato il concorso di responsabilità a fronte di una situazione in cui all’insidia naturale costituita dalla presenza dell’avvallamento determinato dal torrente, se ne aggiungeva altra, sia pure da altri creata, con la costruzione del passaggio, senza che fosse stata predisposta alcuna segnalazione di pericolo;

– aveva affermato che il deducente procedeva, nell’occasione, in modo inadeguatamente veloce, laddove 1a consulenza tecnica d’ufficio disposta sul punto aveva escluso si potesse evincere la velocità tenuta, mentre l’istruttoria orale aveva chiarito che il corpo infortunato era stato trovato subito a ridosso del dislivello, come non avrebbe potuto succedere andando velocemente.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 1227,2056,2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello, con motivazione anche in tal caso apparente, aveva affermato che la pista “Femminile” era provvista di paletti e di un cartello giallo indicante una direzione opposta a quella assunta dal deducente per raggiungere la Sciovia Doss, laddove le risultanze istruttorie peritali e orali, diversamente valorizzate dal giudice di prime cure, avevano escluso vi fosse segnalazione del pericolo, ovvero dell’attraversamento e del dislivello.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2056, 113,115 e 116 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare come, secondo la L. n. 363 del 2000 che prevede l’obbligo gestorio di messa in sicurezza delle piste sciistiche in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale, la responsabilità del gestore è oggettiva e assimilabile a quella ex art. 2051, c.c., sicchè la Carosello 3000 avrebbe dovuto rispondere del sinistro occorso in un tratto di collegamento accessorio anche alla propria pista, che costituiva intrinseca insidia per il dislivello privo di ogni segnalazione. La responsabilità avrebbe dovuto essere ritenuta tanto più evidente in quanto la condotta del deducente sarebbe stata da qualificare prevedibile ed evitabile atteso che: molti sciatori, secondo le risultanze istruttorie, utilizzavano il raccordo; la presenza del cartello giallo indicante come raggiungere la pista (OMISSIS) e quella, vicina, (OMISSIS), non era idoneo a evidenziare il pericolo; e, comunque, l’obbligatorietà della direzione segnalata non era stata accertata, al pari della velocità del deducente.

Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043,2051 e 2056 c.c., art. 113 c.p.c., della L. n. 363 del 2003, artt. 3 e 7 nonchè della direttiva UE n. 93/13 sulla tutela del consumatore, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare d’ufficio l’inopponibilità al deducente dei limiti d’indennizzabilità del danno desumibili dalle polizze di garanzia assicurativa dei gestori delle piste, oggettivamente responsabili della complessiva sicurezza delle stesse.

Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043,2051,2056, c.c., della direttiva UE n. 84/450 e del D.Lgs. n. 145 del 2007 sulla pubblicità ingannevole, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare, con rilievo possibile d’ufficio, che sul sito web del Comune di Livigno le piste sciistiche coinvolte erano segnalate come fruibili in completa sicurezza come si desumeva dal relativo documento prodotto in prime cure, il che avrebbe avuto una rilevanza concausale incidendo sull’affidamento del deducente.

2. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale UnipoISAI aderisce al primo e terzo motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., artt. 115,116, art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il raccordo che era stato luogo dell’incidente, era situato al di fuori delle piste e non era stato creato dall’assicurata Sciovia Doss ma si era formato naturalmente per il previo passaggio dei battipista. Nè l’assicurata avrebbe potuto rispondere di chi neppure proveniva dalla propria pista.

Con il terzo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2051,2043, c.c., artt. 115,116 e art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la responsabilità dell’incidente avrebbe dovuto imputarsi solo o prevalentemente alla condotta dello stesso sciatore che aveva lasciato la pista battuta e segnalata, ignorando i relativi paletti e la segnaletica direzionale, e aveva proceduto contromano senza esaminare la mappa che aveva con sè, a velocità incongrua per superare il dislivello in salita.

Con il quarto motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 e 1362 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’obbligo assicurativo generale per la responsabilità civile previsto dalla L. n. 363 del 2003 era insorto il 20 aprile 2004 e, dunque, non esisteva al momento del sinistro, laddove la polizza assicurava solo i danni arrecati agli utenti della sciovia per il funzionamento della stessa o per il comportamento dei dipendenti del relativo gestore ovvero cagionati dagli utenti o dall’impianto a persone o cose in transito sulle piste, mentre rimaneva estraneo all’oggetto dell’assicurazione il sinistro dello sciatore per l’uso delle piste. Il tutto fermo restando che l’incidente non era neppure avvenuto sull’area di pista.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Carosello 3000 s.r.l. prospetta la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe omesso di provvedere sulla domanda, rivolta verso l’attore, di restituzione dell’importo pacificamente versato dalla deducente a titolo d’imposta di registro della sentenza di prime cure, riformata in seconde.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale della Sciovia Doss, s.r.l., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in rapporto alla L. n. 363 del 2003, in uno al vizio motivazionale, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che: il raccordo non era stato creato dalla deducente ma dal passaggio degli sciatori; lo stesso sfociava sulla pista gestita dalla Carosello 3000, s.r.l., essendo utilizzato per accedere alla telecabina della stessa società che, quindi, non avrebbe potuto non rispondere dei generali obblighi custodiali; era percorribile in discesa solo dagli sciatori provenienti dalla pista (OMISSIS) verso quella “Femminile” e non in senso contrario; in altro giudizio era stato pronunciato, con sentenza definitiva, l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per l’apertura di tratto di pista non autorizzato. Al contempo, diversamente da quanto affermato nella sentenza di seconde cure, la grande curva destrorsa della pista “Femminile” che precedeva l’ultimo tratto della stessa su cui sfociava il raccordo, si trovava a 70 ovvero 80 metri non dal luogo del sinistro, ma dal punto in cui l’attore aveva abbandonato la pista della Carosello 3000.

Con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 363 del 2003, e dell’art. 2051 c.c., artt. 40, 43, 590 c.p., poichè la deducente non avrebbe potuto ritenersi obbligata a mettere in sicurezza il versante opposto a quello in cui era accaduto il sinistro nei pressi di un tratto di collegamento creato da terzi. Nè, quindi, l’omesso impedimento del transito dalle proprie piste avrebbe evitato il sinistro, con conseguente esclusione del nesso causale.

Con il terzo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 363 del 2003, dell’art. 1227 c.c., in uno al vizio motivazionale, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di ritenere il comportamento dello sciatore interruttivo del nesso causale ipotizzato, posto che lo stesso aveva lasciato volontariamente la pista battuta violando la segnaletica direzionale e la conformazione orografica contraria alla percorrenza intrapresa per raggiungere imprudentemente la moglie vista sulla pista (OMISSIS).

5. I primi tre motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale UnipolSAI, nonchè i motivi del ricorso incidentale della Sciovia Doss s.r.l., possono esaminarsi congiuntamente per connessione.

Gli stessi sono in parte inammissibili, in parte infondati.

5.1. Va premesso che nelle memorie (in specie di Unipol e Carosello 3000) si dà atto di somme percepite dall’attore ma con riserva di ripetizione, sicchè sussiste il generale interesse al gravame sotto tale profilo.

Quanto al merito cassatorio va ulteriormente premesso che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940).

Ciò posto, la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33).

5.2. Alla fattispecie è inoltre applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).

Ora, risulta evidente che non vengono allegate violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rientranti nei perimetri sopra ricostruiti, e che tali censure sono dirette a una rilettura istruttoria resa tanto più evidente dalla massiccia riproduzione di risultanze istruttorie orali e peritali.

La Corte di appello ha accertato in fatto che:

– il sinistro avvenne perchè l’attore lasciò la pista c.d. “Femminile”, gestita da Carosello 3000 s.r.l., per raggiungere la moglie vista sulla pista della Sciovia Doss s.r.l.;

– per farlo utilizzò il passaggio creato con riporto di neve sul torrente presente tra le due piste sopra menzionate, in salita e quindi contro il senso di direzione orografica, oltre che, presuntivamente, acquisendo il necessario abbrivio in velocità;

– questo tratto, sebbene non fosse una pista, era stato quindi realizzato dal gestore della Sciovia Doss cui serviva per collegare la relativa pista con quella, contigua, della sciovia (OMISSIS);

oltre, provenendo dalla discesa (OMISSIS), e tracciata più sopra rispetto alla sciovia (OMISSIS), come desumibile anche dalla fotografia dell’elaborato peritale riprodotta nel ricorso principale (pag. 21), vi era la pista detta “Femminile”;

lungo quest’ultima pista vi era in particolare una segnalazione direzionale che indicava il diverso percorso, preparato dai mezzi meccanici, per raggiungere correttamente la sciovia Doss;

l’attore quindi, imprudentemente e senza consultare le mappe, percorse il suddetto raccordo cadendo sul dislivello di circa tre metri, riportando le lesioni distintamente accertate.

La Corte territoriale ha quindi concluso che:

il raccordo, sebbene non segnalato come pista, serviva la pista (OMISSIS) rispetto a cui era percorribile in discesa, ed era stato creato da questo gestore per consentire, infatti, agli sciatori, di raggiungere la sottostante e vicina sciovia (OMISSIS);

di qui la responsabilità della Sciovia Doss, che aveva assunto il rischio della situazione di pericolo determinata, e non della Carosello 3000, non servita dal collegamento, infatti in salita per chi proveniva da questa seconda pista seguendo la quale era indicata una percorrenza diversa per raggiungere il luogo dove l’attore era intenzionato ad andare;

di qui, infine, la concorrente anche se minoritaria responsabilità dell’infortunato che aveva imprudentemente violato la segnaletica direzionale coerente con la direzione orografica.

Nella ricostruita cornice:

– l’assenza di segnalazione di pericolo, imputata in specie dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale Sciovia Doss alla Carosello 3000, non poteva rilevare perchè, evidentemente, assorbita dal segnale di direzione collimante con la conformazione del terreno;

– al contempo, l’incidente era avvenuto fuori della pista “Femminile”, deliberatamente abbandonata, e in luogo comunque non prospiciente alla stessa, sicchè non poteva imputarsi un obbligo custodiale o latamente e accessoriamente gestorio;

– la battitura del raccordo ad opera degli sciatori, provenienti necessariamente perchè in compiuta discesa dalla sciovia Doss, non poteva certo aver creato il riporto di neve, realizzato per superare l’avvallamento del torrente verosimilmente dal gestore della pista servita orograficamente dallo stesso, con conseguente obbligo custodiale non escluso dal fatto che lo sciatore infortunato venisse dal versante opposto;

– l’accenno della sentenza impugnata al tratto fuori pista che dalla Carosello 3000 si avvicinava al greto del torrente senza presentare pericoli prospicienti alla stessa pista, insorti solo con la creazione del più distante raccordo servente la (OMISSIS), non è in alcuna contraddizione con quanto sopra, che si riferisce all’opposto percorso, estraneo alle piste ma frequentato e segnato dalle tracce degli sciatori perchè indotto e alimentato dal collegamento funzionale, come detto, alla (OMISSIS);

– la menzione della velocità dello sciatore è stata fatta dalla Corte territoriale, all’evidenza, non con riferimento a una sua particolare e verificata misura, ma al fatto che, presuntivamente, nella prospettiva di superare la salita, l’infortunato aveva acquisito un’andatura, indotta dall’iniziale tratto di provenienza, ragionevolmente inadatta al descritto transito;

– nulla può dire il riferito annullamento della sanzione amministrativa, di cui non si riportano i più specifici contenuti, rispetto al perimetro della responsabilità aquiliana;

nulla può dire la provenienza dello sciatore dal versante opposto al raccordo, dato che il versante (OMISSIS), servito, rileva solo per ricostruire l’obbligo di custodia, mentre l’imprudenza dello sciatore nell’utilizzare un passaggio in ogni caso non autorizzato nè compiutamente regimentato, non è stata ritenuta come tale causa esclusiva dell’evento con giudizio fattuale che non viola i perimetri di sussumibilità nel regime legale in parola, unici deducibili in questa sede di legittimità (cfr., Cass., 01/02/2018, n. 2480, punto 45, pag. 20), risolvendosi sul punto, le censure, in uno a quelle sul grado del concorso di colpa, in richieste di alternativi percorsi motivazionali e apprezzamenti delle circostanze storiche risultate.

Le residue censure in scrutinio, sebbene articolate in termini di violazione di norme come quelle in tema di presunzioni o responsabilità solidale, sottendono quindi tutte un nuovo apprezzamento di merito.

Al contempo, quanto alla questione, discussa anche nelle memorie, dei rapporti tra la sopra richiamata Legge Speciale n. 363 del 2003 e il regime generale della responsabilità civile pure custodiale, deve rilevarsi che la stessa non incide, a ben vedere, sulla ragione decisoria adottata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell’obbligazione risarcitoria aquiliana, imputata infatti proprio a titolo gestorio delle piste sciistiche perchè relativamente a un tratto di raccordo servente le stesse.

6. Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile.

Infatti, prospetta una questione nuova, che non si dimostra, cioè, tempestivamente proposta e coltivata nelle fasi di merito, fermo restando che, con esso, si confondono i limiti della manleva (operante tra i contraenti l’assicurazione) con quelli del risarcimento.

7. Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile.

Infatti, anch’esso prospetta questione nuova (che nel controricorso lo stesso N. indica sollevata solo nella comparsa conclusionale di secondo grado), ferma restando l’assoluta genericità dell’ipotizzato concorso causale derivante dalle generali indicazioni rinvenute nel sito del Comune di Livigno.

8. Il quarto motivo di ricorso incidentale di UnipolSAI è in parte inammissibile, in parte infondato.

In primo luogo l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale che, però, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., 10/05/2018, n. 11254).

In secondo luogo, dalla stessa trascrizione riportata nel gravame emerge la conferma della ricostruzione della Corte territoriale: si parla di garanzia inerente al “rischio della società esercente la Sciovia Doss” per “danni involontariamente cagionati a terzi” dalla società “per fatto proprio o dei propri dipendenti”, da intendersi operante “anche” nei casi indicati nella censura. Con formulazione così ampia da rendere sicuramente plausibile la lettura del Collegio di merito.

9. Il motivo di ricorso incidentale della Carosello 3000 s.r.l. è fondato.

E’ pacifica la formulazione della domanda restitutoria in sede di precisazione delle conclusioni in appello, come lo è il pagamento avvenuto in sede di gravame, sicchè la pretesa era ammissibile (Cass., 26/01/2016, n. 1324, Cass., 30/01/2018, n. 2292) e la risultante omessa pronuncia è sindacabile ex art. 112, c.p.c. (Cass., 31/03/2015, n. 6457).

10. Spese compensate eccetto che per la domanda coinvolta dalla cassazione con rinvio, in applicazione della normativa “ratione temporis” applicabile (controversia iniziata nel 2007), attesa la natura della controversia e la dinamica processuale svoltasi.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi principale nonchè incidentale di UnipolSAI s.p.a. e di Sciovia Doss s.r.l., compensando le relative spese. Accoglie il ricorso incidentale di Carosello 3000 s.r.l., cassa la decisione impugnata in relazione, e rinvia alla Corte di appello di Milano perchè provveda, al riguardo, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti principale nonchè incidentali UnipolSAI s.p.a. e Sciovia Doss s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA