Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28618 del 23/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28618 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 19809-2011 proposto da:
TOMMASI

GIUSEPPE

TMMGPP62H07Z103,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato AIELLO FILIPPO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CHIRONI IURI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2845

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-8, presso lo studio

Data pubblicazione: 23/12/2013

’ dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

OBIETTIVO LAVORO – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. C.F.

– intimata –

avverso la sentenza n. 2093/2010 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 29/07/2010 R.G.N. 1652/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato MUGGIA STEFANO per delega ALIELLO
FILIPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

05510281008;

Ragioni della decisione

Giuseppe Tommasi convenne in giudizio Poste italiane spe ed Obiettivo lavoro spa

determinato con l’agenzia Obiettivo lavoro per il periodo 12 febbraio — 31 maggio
2004, prorogato due volte, nonché un nuovo contratto dal 1° aprile 2004 al 30 giugno
2004, e di aver lavorato con l’impresa utilizzatrice Poste italiane spa.
Chiedeva che venisse dichiarata illegittima e quindi nulla la clausola di apposizione
del termine e venisse dichiarata la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato
dal 12 febbraio 2004 direttamente con Poste italiane spa, con immediata
reintegrazione e pagamento delle competenze stipendiali e retributive.
Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda. Il Tommasi proponeva appello.
La Corte d’appello di Lecce ha rigettato il gravame.
La Corte, premesso che l’appellante aveva sostenuto che il motivo di ricorso al
contratto interinale non era valido, riteneva infondato questo assunto in quanto
all’epoca di stipulazione del contratto era in vigore l’accordo sindacale del dicembre
2002, che prevedeva tra le sue causali la “sostituzione dei lavoratori assenti per
aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione ovvero malattia, e
temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata”. La Corte affermava che,
nel caso di specie, il ricorso al lavoro temporaneo era stato determinato proprio per
esigenze derivanti dalla necessità di sostituzione temporanea di altri dipendenti.
Quindi, secondo la Corte, la causale era stata correttamente individuata e il lavoro
effettivamente svolto corrispondeva a quella previsto dalla causale.
Il Tommasi ricorre per cassazione per un unico motivo. Poste italiane si difende con
controricorso. L’agenzia interinale non ha svolto attività difensiva. Il Tommasi e
Poste italiane spa hanno depositato una memoria per l’udienza.
Ricorso n. 19809.11
Udienza 9 ottobre 2013

dinanzi al Tribunale di Brindisi. Espose di aver stipulato un contratto a tempo

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e
dell’art. 10 della legge 196 del 1997 e degli artt. 20 e ss del d. lgs. 276 del 2003,
nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.

appello di Lecce ha respinto la domanda ritenendola infondata nel merito” (pag. 12)
ed aggiunge che “da una lettura delle risultanze istruttorie emerge la ineludibile
carenza di prova in ordine alla sussistenza della ragione posta a fondamento del
primo contratto” (pag. 14). Altra censura mossa dal ricorrente, all’interno del
medesimo motivo, è costituita dal fatto che la Corte avrebbe valutato la legittimità dei
contratti in base alla legge 196 del 1997, che però non era più in vigore all’epoca
della stipulazione dei contratti in questione, essendo in vigore il d. lgs. 276 del 2003
(pag. 15).
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Deve in primo luogo osservarsi che l’errore concernente la disciplina `ratione
temporis’ applicabile, che il ricorrente per cassazione attribuisce al giudice, in realtà è
stato indotto proprio dallo stesso ricorrente che impostò il suo ricorso sulla legge n.
196 del 1997.
In ogni caso, ai fini della decisione, il punto di riferimento, quale che sia la legge
applicabile, rimane sempre il contratto collettivo del dicembre 2002, che consente il
ricorso al lavoro temporaneo per la “sostituzione dei lavoratori assenti, per
aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione ovvero malattia e
temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata”.
Il problema era pertanto quello di verificare se la situazione specifica oggetto del
ricorso rientrasse in tale previsione.
Il giudizio dei giudici di merito, di primo e di secondo grado sul punto è stato
convergente in senso positivo. Ed è stato sufficientemente argomentato.
Ricorso n. 19809.11
Udienza 9 ottobre 2013

Dopo aver ricostruito la vicenda giudiziaria, il ricorso assume che “la Corte di

Rispetto a tale giudizio il ricorrente formula una censura inammissibile, perché
concerne il merito della decisione, che non può essere rivalutato in sede di legittimità
in presenza di una motivazione priva di contraddizioni e sufficiente, e peraltro
formula tale censura in modo apodittico e generico.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde
il giudizio e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20
luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore
della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
2.600,00 euro, di cui 100,00 euro per spese borsuali, oltre accessori di legge. Nulla
spese per Obiettivo lavoro spa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

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