Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28618 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 08/11/2018), n.28618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8575/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORGIO PAGLIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2344/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, dopo la disposta riunione dei procedimenti promossi dalla società Jascard srl e da P.M. – rispettivamente contro l’avviso di accertamento per IRES relativa all’anno 2005 e per redditi di partecipazione non dichiarati dal socio della società All cards srl – il giudice di appello, per quel che qui ancora rileva, ha annullato l’avviso emesso a carico del P., rilevando che l’atto era immotivato, avendo peraltro l’Agenzia tardivamente indicato, in sede di contraddittorio processuale, gli elementi che avrebbero potuto renderlo legittimo.

Il P. si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto la CTR non avrebbe esplicitato le ragioni dell’illegittimità della motivazione dell’atto, emergendo la presenza di affermazioni illoffidhe ed incongruenti rispetto al thema decidendum in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura è infondata.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha infatti chiarito (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016) che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)”.

Nella fattispecie di cui trattasi, invero, la C.T.R. ha espresso nella sentenza le ragioni poste a fondamento della propria decisione – assenza di motivazione dell’atto ed impossibilità di supplire l’omissione riscontrata nell’atto di accertamento con elementi acquisiti in sede processuale – non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullità della pronuncia medesima.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, va esaminato unitamente al terzo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 57, comma 2. Secondo l’Agenzia la CTR avrebbe errato tanto nel ritenere che l’atto fosse immotivato, quanto nell’affermare che solo nella fase processuale l’ufficio aveva esplicitato le ragioni della pretesa.

Entrambe le censure sono fondate.

Ed invero, la CTR ha falsamente applicato la disciplina in tema di motivazione dell’atto di accertamento, inferendo l’illegittimità dell’azione accertativa dal falso presupposto che l’avviso non recasse, al suo interno, le ragioni poste a base della ripresa a tassazione. Ragioni, che, al contrario, emergevano dallo stesso atto – riprodotto ai fini del requisito dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – dal quale risultavano la qualità di socio del P. (con quota pari al 45%) della società All cards srl e nella percentuale del 25% della Jastcard srl e l’accertamento, a carico della società, di maggiori redditi derivanti da minori costi deducibili chiesti al socio sulla base della presunzione di distruzione degli utili derivante dalla ristrettezza della base sociale in qualità di socio della società.

Tanto consente altresì di escludere che l’Ufficio avesse prospettato solo nel corso del giudizio gli elementi sui quali si era invece fondata l’azione accertativa fin dall’atto di accertamento. Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del secondo e del terzo motivo, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA