Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28617 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28617 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 2618-2007 proposto da:
CANCELLU MARIA GRAZIA, GRANARA ANNA MARIA, CANCELLU
FRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI
PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CUALBU GIANFRANCO giusta delega in atti;
ricorrenti –

2013
contro

2137

PISANU MARIA FRANCESCA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 599/2005 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 20/12/2013

DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il
30/11/2006 R.G.N. 479/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

a

2

udito l’Avvocato PAOLO PACIFICI;

PREMESSE DI FATTO
Maria Grazia Cancellu era stata giudicata dal tribunale di Nuoro e in secondo grado dalla
corte d’appello di Cagliari e ritenuta responsabile, in concorso con il fratello Franco e la cognata
Anna Maria Granara, del reato di cui all’art. 388 del codice penale, per avere compiuto atti simulati
e fraudolenti sui propri beni allo scopo di sottrarli all’esecuzione intrapresa dalla creditrice Maria
Francesca Pisanu, costituitasi parte civile.
La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 48540 del 2003, nel dichiarare
sul punto della pronunciata condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata
sede, rilevando che il giudice d secondo grado aveva omesso di esaminare il motivo di appello
proposto dagli imputati “concernente la possibilità da parte della Pisanu (che di ciò sarebbe stata
consapevole) di poter soddisfare il suo credito su altri beni della Cancellu”.
Con la sentenza qui impugnata, la corte di rinvio ha confermato le statuizioni civili,
osservando che non si poteva onerare la Pisanu della prova negativa dell’inesistenza di altri beni
aggredibili, mentre i Cancellu-Granara, sui quali incombeva il relativo onere, non avevano dal canto
loro provato detta circostanza; ha comunque osservato che dagli atti del processo penale prodotti in
giudizio dalla Pisanu, sui quali andava quindi condotta la relativa indagine, non risultava affatto
provata la tesi difensiva dell’esistenza di altri cespiti su cui eseguire il pignoramento oltre a quelli
rinvenuti dall’ufficiale giudiziario, che erano risultati di proprietà del fratello e della cognata della
debitrice e da questa detenuti solo a titolo di comodato. Né era stato provato l’assunto che la
Cancellu avesse un conto bancario attivo e svolgesse altresì un’attività di lavoro autonomo (estetista)
sui cui proventi esercitare utilmente l’azione esecutiva. Sicché restava la circostanza che al momento
dell’accesso dell’ufficiale giudiziario la stessa debitrice aveva fatto presente che tutti i beni presenti
nel suo esercizio commerciale (di vendita di prodotti di estetica) erano documentalmente d proprietà
di terzi.
Contro questa sentenza, pubblicata il 30 novembre 2005, hanno proposto ricorso per
cassazione i Cancellu e Granara sulla base di quattro motivi. L’intimata non ha svolto difese.
Il ricorso era stato inizialmente assegnato alla trattazione in camera 1 consiglio ai sensi
dell’art. 375 c.p.c., con richiesta del PG di accoglimento del ricorso. Ma la Corte ha rimesso la
causa alla pubblica udienza.

RAGIONI DI DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle
norme di legge, nonché contraddittoria motivazione, in relazione agli art. 394 c.p.c., 2043 e 2696
c.c., 388 c.p., deducendo che a seguito della prescrizione del reato l’onere della prova andasse
ripartito secondo il criterio civilistico e che quindi incombesse sulla parte danneggiata la prova,
ancorché negativa, della inesistenza di altri beni su cui esperire l’espropriazione forzata.

la prescrizione del reato, aveva rimesso le parti dinanzi alla corte d’appello di Cagliari in sede civile,

La censura è palesemente inammissibile prima che infondata. A parte infatti che il giudice a
q uo ha dato atto che era stata proprio la Pisanu, riassumendo il giudizio in sede ai rinvio, ad allegare
comunque copia degli atti del processo penale dai quali risultava smentita la tesi della allora
imputata, di guisa che al più si sarebbe dovuto censurare, nei limiti consentiti dal giudizio di
legittimità, la valutazione di merito motivata dalla corte territoriale ; certo è che in ogni caso i
termini della questione risultano non correttamente impostati, intanto anche in ordine alla
questione della prova c.d. negativa dei fatti, su cui la sentenza impugnata si sofferma nella premesse

Vero è infatti che, come questa Corte ha pacificamente affermato (per ultimo, con la
• sentenza n. 14854 del 2013) che l’onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non
subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi ; ma è pur vero tuttavia che, non
essendo possibile la materiale dimostrazione d un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere
data mediante dimostrazione 1 uno specifico fatto positivo contrario 0a anche mediante presunzioni
dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ibidem). E nella specie la Pisanu aveva addotto in
giudizio le uniche prove 1 cui disponeva, quelle raccolte dall’accusa nel procedimento penale, che
hanno formato oggetto ai valutazione da parte del giudice ai merito in sede civile.
Ma in realtà, l’affermazione del giudice a quo che, nel caso ai specie, incombesse sulla
Cancellu l’onere di provare che la Pisanu avrebbe potuto utilmente aggredire altri beni, merita ai
essere approvata sotto la più specifica considerazione che

in materia di illecito (non

diversamente, peraltro, che in materia di prova penale), se è vero che l’attore deve fornire la
prova del fatto dannoso attribuito al convenuto e della sua imputazione causale oltre che
soggettiva, è pur vero che non può che spettare al convenuto la prova contraria (come
dell’esimente nel processo penale) della causa che giustifica la sua condotta oggettivamente
pregiudizievole (si vedano i precedenti n. 15195 del 2008 e 5877 del 2004, in materia di sanzioni

amministrative, contigua al settore della responsabilità penale, in termini mutuabili ai fini della
responsabilità aquiliana).
Ora non è dubitabile che i fatti, come ritenuti in sentenza e come esposti dagli stessi
ricorrenti, depongano in modo univoco nel senso che, a fronte dell’apparente predisposizione ai
strumenti negoziali (correttamente giudicati simulati, giusta specifica motivazione della Corte ai
cassazione penale), attestanti che tutti i beni esistenti nell’esercizio commerciale appartenevano al
fratello ed alla cognata della debitrice che ne appariva solo comodataria, onde l’impossibilità da parte
dell’ufficiale giudiziario 1 procedere al pignoramento (art. 513 c.p.c.), incombesse sulla debitrice
stessa, a fronte della prova offerta dalla danneggiata ed anche per la intuitiva vicinanza della prova,
l’onere di provare invece l’esistenza di altri beni, peraltro indicati (merce riposta in un magazzino di
terzi, proventi da lavoro autonomo, conti bancari) ma senza la necessaria specificità.
Con il secondo e terzo motivo 1 ricorso, infatti, si censura correlativamente la decisione
impugnata per violazione ai legge (art. 394 c.p.c., 2043, 2697, 2727, 2729 c.c.) e contraddittoria
motivazione, sul rilievo che già in sede penale, a parte la dedotta possibilità ai aggredire depositi
bancari e proventi di lavoro autonomo, sarebbe stata acquisita la prova dell’esistenza di altri beni,
2

della motivazione.

perché trasferiti in un altro magazzino appartenente a terzi ed ivi teoricamente pignorabili, come
riferito da una teste. Laddove anche tali censure appaiono per un verso inammissibili, nella parte in
cui si riferiscono alle prove esaminate dal giudice di merito in termini che si sottraggono al sindacato
ch legittimità ; ma chiaramente infondate poi, perché neppure tengono conto della decisiva
circostanza che dopo ben tre accessi dell’ufficiale giudiziario la debitrice esecutata, che secondo la
sentenza impugnata aveva esibito la prova documentale della appartenenza a terzi cli tutti i beni
esistenti nel suo esercizio commerciale, non aveva fatto presente che altri beni esistevano. Nei
termini qui ribaditi ma non provati e che sarebbero quindi oggetto di tardivo ravvedimento se non di

Il quarto motivo, infine, con il quale i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione di altre
prove (che occorrendo sarebbero state articolate a sostegno della tesi difensiva), è inammissibile
perché non riporta, in ossequio al principio di autosufficienza, il tenore delle stesse e la specifica
indicazione dei fatti ulteriori che si intendevano provare, onde dimostrare che, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice ch merito, la Pisanu sarebbe stata a conoscenza dell’esistenza di altri
cespiti pignorabili.
Il ricorso va dunque rigettato, senza statuizione sulle spese, non avendo l’intimata svolto
difese.

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Roma, 19 novembre

2013.

r

presidente, estensore

mera predisposizione di argomenti difensivi.

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